Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2881 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2881 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12776/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al l’atto di costituzione di nuovo difensore del 3.2.2023;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10416 del 2015 depositata il 20 novembre 2015, non notificata. gennaio 2026 dal
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’otto Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME della cartella n. 01220110016956013, notificata da RAGIONE_SOCIALE il 10.2.2012, per il pagamento della somma di euro 126.618,52 relativa a Irpef, Ilor, contributi SSN, interessi e sanzioni, dovuti per l’anno di imposta 1993 a seguito dell’avviso di accertamento divenuto definitivo, il 1 luglio 2009, per la mancata riassunzione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 63 d. lgs. 546 del 1992, del relativo giudizio di impugnazione dopo la cassazione con rinvio, su ricorso dell’Ufficio, della sentenza a lui favorevole, con ordinanza del 16.5.2008.
La CTP di Avellino aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella per intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di riscossione maturata, ai sensi dell’art. 25 d. P.R. n. 602 del 1973, il 31.12.2011, rilevando d ‘ufficio anche la prescrizione del credito fiscale.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale avverso la sentenza della CTP lamentando la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1992 ed RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale tardivo lamentando l’ultrapetizione con riferimento al rilievo d’uffici o della prescrizione, mai eccepita dal contribuente.
La CTR della Campania aveva accolto entrambi i gravami.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando controricorso ed RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Successivamente, in data 7 gennaio 2016, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio totale della cartella impugnata da parte dell’ente impositore , nel frattempo intervenuto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R.
n. 602 del 1973 e dell’art. 43 d.P.R. n. 60 0 del 1973 oltre che dell’art. 63 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR erroneamente confuso la decadenza dal potere accertativo, prevista dall’art. 43 d.P.R. n. 60 0 del 1973, con la decadenza dal potere di riscossione, prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 ed eccepita dal contribuente.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 329 c.p.c. e degli art. 53 e 56 d. lgs. 546 del 1992 per aver la CTR disatteso l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE che aveva impugnato solo la statuizione sulla decadenza così consentendo il passaggio in giudicato della statuizione sulla prescrizione.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 327, 333 e 334 c.p.c. e dell’art. 56 d. lgs. 546 del 1992 per l’omesso rilievo da parte della CTR, in ragione dell’inammissibilità dell’appello principale di cui al secondo motivo, del l’inammissibilità anche dell’appello incidentale tardivo di RAGIONE_SOCIALE in relazione al profilo della prescrizione.
Con il quadro motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 327 e 334 comma 2 c.p.c. avendo la CTR trascurato di rilevare l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo perché relativo ad un profilo di impugnazione autonomo e diverso da quello svolto dall’RAGIONE_SOCIALE con l’appello principale e, quindi, da proporsi nei termini dell’art. 327 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del giudizio formulata dal contribuente in ragione del sopravvenuto sgravio della cartella esattoriale impugnata.
5.1. Dalla documentazione dell’interrogazione alla banca dati dell’RAGIONE_SOCIALE allegata all’istanza risulta essere
intervenuto lo sgravio integrale della cartella impugnata per effetto dell’ordine dell’ente impositore di annullamento del debito iscritto a ruolo con il conseguente venir meno dell’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla pronuncia sull’impugnazione dell’atto.
5.2. Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con integrale compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite come richiesto dal ricorrente.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura di natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, che impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. sez. V 9.3.2021 n. 6400).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del l’ 8.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME