Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27902 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Presidente –
ICI ACCERTAMENTO
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME PISA
-Consigliere –
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
-Consigliere-
Ud. 28/9/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Consigliere-
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–NOME. Consigliere-
ORDINANZA
sul ricorso 27438-2020 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– ricorrente –
contro
TROPEA NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e
difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
verso la sentenza n. 769/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 2/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo al l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4071/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune RAGIONE_SOCIALE, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
la contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
occorre premettere che il ricorso è ammissibile, contenendo l’esposizione delle fasi del giudizio e degli elementi essenziali per consentire a questa Corte l’individuazione dell’oggetto e dei più rilevanti atti svolti nella fase di merito, parimenti indicando, all’interno della censura, le norme asseritamente violate dal giudice di appello;
2.1. con il primo motivo il Comune denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, violazione dell ‘art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere senza rilevare che il Comune aveva provveduto all’annullamento del provvedime nto di rettifica dell’originario atto impositivo, sul cui presupposto era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere;
2.2. con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’annullamento dell’avviso in rettifica dell’originaria pretesa tributaria , dichiarando così cessata la materia del contendere;
3.1. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo;
3.2. il discrimine fra la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e quella di omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. -posto che quest’ultimo, come chiarito da Cass. Sez. U. 07/04/2014 nn. 8053-8054, può concernere un fatto principale o secondario -va ravvisato nella circostanza che la doglianza è da esprimersi con denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quando la parte che ha interesse all’esame del fatto ne aveva rilevato l’esistenza ed aveva chiesto di esaminarlo, mentre è da esprimersi con il mezzo del n. 5 se ed in quanto la parte non avesse chiesto l’esame di quel fatto ancorché esso fosse stato introdotto in giudizio, senza appunto attività di rilevazione (cfr. Cass. n. 25359 del 20/09/2021);
3.3. nel caso in esame, ciò che si lamenta è l’omessa decisione su una questione proposta in grado di appello, poiché la ricorrente ha affermato e ritualmente documentato di avere dapprima rettificato l’avviso di accertamento originariamente impugnato e successivamente di aver provveduto all’ annullamento di tale atto di rettifica;
3.4. è necessario invero considerare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. SU n. 13969 del 26/07/2004);
3.5. in particolare, è stato evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale; allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore dell’infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole (cfr. Cass. n. 11962 del 08/06/2005; conf. Cass. n. 21757 del 29/07/2021, Cass. n. 13217 del 28/5/2013; Cass. n. 27460 del 22/12/2006; Cass. n. 16150 dell’8 /7/2010);
3.6. nel caso in esame, la difesa de ll’RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’aderire alla prospettazione d ella contribuente circa l’intervenuta cessazione della
materia del contendere a seguito de ll’adozione dell’ avviso di accertamento in rettifica e del conseguente venir meno dell’ atto originariamente impugnato, ha negato che i fatti ivi rappresentati potessero reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione della materia del contendere, documentando di aver provveduto ad annullare il suddetto avviso di accertamento in rettifica;
3.7. ne consegue che la ferma contestazione da parte del Comune circa l’idoneità del fatto sopravvenuto addotto dalla contribuente come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere deponeva in maniera inequivoca, alla luce del principio sopra richiamato, per l’impossibilità di poter configurare nella fattispecie un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, dovendosi piuttosto evidenziare che il fatto sopravvenuto de quo doveva essere esaminato e valutato dalla Commissione tributaria regionale per verificare se potesse effettivamente ritenersi venuto meno il soddisfacimento del diritto azionato con il ricorso originario;
3.8. ciò, con evidenza, determina anche l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dalla controricorrente, circa il difetto di interesse a ricorrere del Comune «avverso la declaratoria di cessazione della materia del contendere» in quanto la pretesa ICI per il 2009, nella misura originaria, «siccome risultante dallo stesso provvedimento del 2018, … (sarebbe stata) … oggetto di esame e di valutazione nel procedimento n. 1271/2019 … pendente in nanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»;
3.9. tale circostanza, invero, conferma, anziché smentire, la persistenza di ragioni di contrasto tra le parti e la necessità della valutazione del giudice di merito, a cui spetta l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità