Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2822 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2822 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
Oggetto:
cessazione materia del contendere per revocazione sentenza impugnatacompensazione spese
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8714/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domicilia;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale in Perugia, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 102/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, emessa il 16/12/2022 e depositata l’8/3/2023, ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME,
La Corte di cassazione osserva:
FATTI DI CAUSA
All’esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Gubbio nell’ambito di una attività di verifica fiscale eseguita ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2013 con cui recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative Addizionali (Regionale e Comunale) emolumenti fiscalmente non dichiarati, di importo complessivo pari ad € 33.840,00, percepiti dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta 2013 da un ente previdenziale avente sede nello RAGIONE_SOCIALE del Lussemburgo, nonché redditi da fabbricati fiscalmente non dichiarati, di importo complessivo pari ad € 563,40 relativi al medesimo anno d’imposta 2013.
Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso eccependo la violazione del principio del divieto della doppia imposizione e la non imponibilità dell ’emolumento ai sensi dell’art. 6 comma 2 TUIR; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva rilevando l’infondatezza del l’impugnazione; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso aderendo, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell’Umbria e l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva. L’appello veniva accolto con condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE n data 17/7/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio atteso che la sentenza impugnata è stata revocata ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c. .
Il contribuente in data 21/11/2025 ha depositato nota nella quale ha aderito alle richieste di cessazione della materia del contendere e di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per non aver la Corte di Giustizia di secondo grado dell’Umbria tenuto conto della decisione della Corte di cassazione che con l’ordinanza richiamata in atti si era pronuncia sui medesimi fatti con riferimento a diversa annualità.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 paragrafo 2 della legge n. 747/1982 di ratifica della Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, nonché dell’art. 192, comma 1, del ‘Codice sulla Sicurezza Sociale Lussemburghe se’ e dell’art. 165 TUIR .
In via preliminare deve rilevarsi che la ricorrente in data 17/7/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando la sentenza n. 274/2024, depositata l’8/8/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria con la quale la sentenza impugnata n. 102/2/2023, pubblicata l’8/3/2023 dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, è stata oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. Il contribuente con memoria del 21/11/2925 si è associato alla istanza di parte ricorrente. La pronuncia è passata in giudicato.
Ne consegue, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso originario, stante la cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo limitata alle ipotesi ivi previste. Inoltre, la ricorrente in quanto parte pubblica nulla deve ai fini del raddoppio del contributo in considerazione RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
La Corte,
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13 Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME