Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3612 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3612 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7821/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 8491/2022, pubblicata il 12/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 8491/2022, pubblicata il 12/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE contro la decisione della C.T.P. di Catania di rigettare il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 666 del
28/11/2019 emesso dal RAGIONE_SOCIALE Aci Castello per omesso pagamento di IMU relativa all’ anno d’imposta 2014.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, la mentre il RAGIONE_SOCIALE di Acicastello si costituisce mediante controricorso.
Con istanza congiunta le parti, dato atto di aver definito in via transattiva la controversia, con annullamento integrale, da parte dell’ente comunale, dell’atto impositivo oggetto di lite, chiedono dichiararsi cessata materia del contendere nel giudizio con compensazione delle spese giudiziali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sulla scorta di quanto richiesto dalle parti, va dichiarata cessata della materia del contendere.
Osserva, al riguardo, il Collegio che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
All’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per altro verso, la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. 4167/2020; Cass. S.U. 1048/2000).
Per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, si impone la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Le spese dell’intero giudizio sono compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
Non opera l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), che pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 19071/2028; 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME