Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6458 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6458 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19397 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRRAGIONE_SOCIALE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRRAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza numero 1695/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, pubblicata in data 8 marzo 2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 1695/23, pubblicata in data 8 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 8062/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione numero 2018 001 SC 000000555 0 002, avente ad oggetto la somma di euro 548.642,00, pretesa a titolo di imposta di registro in dipendenza della sentenza numero 555/18 del Tribunale di Napoli.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste, depositando controricorso ed eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto RAGIONE_SOCIALE avverse argomentazioni e richieste.
Con separate istanze -aventi analogo contenuto e corredate dall’accordo conciliativo intervenuto tra le parti -queste ultime chiedevano che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e la causa, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere.
Le parti, infatti, hanno sollecitato, con separate istanze, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato raggiunto, tra loro, un accordo conciliativo (cfr. l’istanza del 20 febbraio 2025, depositata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, e l’istanza del 19 novembre 2025, depositata dall’RAGIONE_SOCIALE, alle quali è allegato l’accordo conciliativo raggiunto dalle parti).
Ebbene, il summenzionato accordo conciliativo impone di verificare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite: la cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudicante dal pronunciarsi sulle richieste RAGIONE_SOCIALE parti, infatti, può essere dichiarata solamente nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno dell’interesse RAGIONE_SOCIALE stesse alla decisione di merito originariamente invocata (cfr. Cass. n. 11962/05, Cass. n. 909/06, Cass. n. 19991/08 e Cass. n. 6667/24).
Nel caso di specie, l’istanza proviene -come si è avuto già modo di segnalare- da entrambe le parti, le quali hanno esplicitato, in maniera puntuale e precisa, le ragioni in virtù RAGIONE_SOCIALE quali è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla decisione su tutte le questioni in esso dibattute.
Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere (cfr. Cass. n. 19106/24).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, giusta richiesta all’uopo formulata dalle parti, conseguente all’accordo conciliativo da loro raggiunto anche sul punto.
Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012), trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, con la conseguenza che l’estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma testé richiamata esonera pure da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME