Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6183 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6183 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23160/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 158/2018 depositata il 19/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, NOME COGNOME impugnava la cartella n. 11020150039937065, riguardante il pagamento di una somma (circa € 3.000.000) oggetto di una condanna provvisionale emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Torino, all’esito di un processo per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, in relazione ai danni cagionati all’RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile.
Il contribuente si doleva del fatto che aveva già ricevuto diversi avvisi di accertamento e poi una cartella di pagamento per il recupero dell’IVA evasa e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni per gli stessi fatti (posti in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE da lui amministrata), sicché con la cartella impugnata si era di fatto realizzata una duplicazione della pretesa.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE che rilevava la diversa natura RAGIONE_SOCIALE pretese.
La CTP rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 158/2018, lo rigettava.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Ha resistito con controricorso l’Amministrazione che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
Quest’ultima, in data 24/9/2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto lo sgravio del ruolo oggetto della cartella n. 11020150039937065; ha allegato la relativa comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 12, comma 1°, RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in generale, 2056 e 1223 c.c., lamentando che la CTR aveva interpretato in maniera errata la sentenza penale, affermando che «le due pretese creditorie azionate dall’Ufficio con le distinte cartelle esattoriali indicate dal contribuente hanno infatti natura ed oggetto completamente diversi» .
Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 116, comma 1°, c.p.c. e 2733 -2735 c.c. in ordine alla medesima affermazione, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto di un documento proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nota n. 103045/2015) dal quale si desumeva l’erroneità dell’affermazione oggetto del primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2313 comma 1°, 2314, comma 1°, 2318, comma 2°, c.c., 27, comma 1°, Cost., in ordine all’affermazione della CTR che «anche la diversità del soggetto passivo di tale obbligazione conferma la totale diversità RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie» .
Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 116, comma 1°, c.p.c. in relazione alla medesima affermazione oggetto del terzo motivo, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto di quanto risultava dalla precedente cartella che era indirizzata a NOME COGNOME quale coobbligato con la società.
Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione del principio del ‘ne bis in idem’ e degli artt. 117 Cost., 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e 4 del protocollo 7 della CEDU.
Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione del principio del ‘ne bis in idem’ procedimentale.
Così brevemente descritti i motivi di ricorso, risulta evidente che la materia del contendere è cessata perché è stato eliminato l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente (Cass. n. 5098/2022).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fa venire meno le sentenze pronunciate all’esito dei gradi di merito (Cass. Sez. U. n. 8980/2018).
Le spese possono essere compensate, in considerazione dell’intervenuto sgravio da parte dell’Amministrazione (vittoriosa nei due gradi di merito) e della condotta successiva del ricorrente che non ha depositato memorie.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U. n. 8980/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito, nonché del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME