Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29025 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Oggetto: Diniego rimb. IRPEF-ILOR 1990DATA_NASCITA–DATA_NASCITA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1608/2017 R.G. proposto da NOME, con l’avvocato NOME COGNOME, con elezione di domicilio presso lo studio RAGIONE_SOCIALE stesso sito in Ragusa alla INDIRIZZO (Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., r appresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4924/34/2015 pronunciata il 18 giugno 2014 e depositata il 26 novembre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, in data 25.05.2005 , presentava all’RAGIONE_SOCIALE Provinciale Ragusa -istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di tributi erariali ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario , quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.
Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Ragusa, che rigettava le ragioni del contribuente sul presupposto che non fossero state prodotte in giudizio le prove dei pagamenti effettuati, su cui si fondava il rimborso.
Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Insorge il contribuente affidandosi ad un unico mezzo.
Resiste il patrono erariale con controricorso.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo – sollevando censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), della IV direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C132/06, dell’ordinanza della
Sesta sezione della Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché della Decisione della Commissione Europea 2015, 5549 final del 14.08.2015 si deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (produzione documentale all. 5,6,7 al ricorso in appello, ora all. 7 cass.). Il ricorrente nella sostanza lamenta la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE prove prodotte in appello, ossia dei versamenti effettuati dal contribuente negli anni di imposta 1990DATA_NASCITA, aventi ad oggetto quanto richiesto ai fini del rimborso.
A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, con istanza datata 19 novembre 2019, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacch é , come attestato dalla sentenza di ottemperanza della CTR della Sicilia n. 2463 /13/2018 del 19.09.2018, depositata l’08.10.201 8 , l’RAGIONE_SOCIALE ha effettuato il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme dovute al sig. COGNOME tramite bonifici bancari, prodotti nel seguente giudizio per cassazione. La richiesta del contribuente, pertanto, è stata interamente soddisfatta. In ragione di quanto precede, nulla opponendo l’RAGIONE_SOCIALE, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023