Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6071 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6071 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4046/2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE unitamente agli avvocati COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 6284/2018 depositata il 27/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 6284/4/18 depositata il 27.6.2018 e non notificata.
Il Comune di Salerno ha depositato controricorso.
Con istanza in data 17 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo stragiudiziale sottoscritto in data 20 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, sulla scorta di quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente e tenuto conto dell’accordo stragiudiziale inter partes versato in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. (Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167, Rv. 657307- 01).
In conclusione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.
Va, infine, osservato che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria
d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 13 novembre 2025.
Il Presidente
(Liberato Paolitto)