Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17955 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17955 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2878/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1569/2017 depositata il 21/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il giudizio verte sulla debenza o meno della tassazione da plusvalenza ex l. 413/1991 a fronte del pagamento dell’indennità di esproprio nel 2004, ma a fronte di un decreto di espropriazione notificato il 04/07/1988. La sig.ra COGNOME infatti, nella dichiarazione dei redditi 2005 aveva optato per la tassazione ordinaria della plusvalenza indicando un credito di imposta di 30.000 euro di cui ha chiesto il rimborso. Tale richiesta è stata respinta con l’atto di diniego prot. 69458/2011.
L’impugnazione proposta dalla contribuente avverso detto diniego è stata respinta in primo grado dalla CTP di Siena (sent. n. 449/2014), la quale ha ritenuto che non fosse possibile operare la rivalutazione del terreno ex l. n. 448/2001, in quanto la proprietà era già passata al Comune espropriante sin dal 1988 e quest’ultimo, comunque, ne aveva il possesso sin dagli anni 1982 -1983 mediante occupazione d’urgenza delle aree.
Anche l’appello della contribuente è stato respinto dalla CTR Toscana -Firenze con la sent. n. 1569 dep. il 21/06/2017, non notificata.
Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, sulla scorta di due motivi.
L’ufficio non si è costituito con controricorso, limitandosi a depositare note scritte a valere per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Nelle more del giudizio, l’Ufficio ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo perciò di pronunciare la cessazione della materia del contendere in quanto, a fronte dell’esito di giudizi paralleli intentati dai fratelli della contribuente e del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario, aveva provveduto ad annullare in autotutela l’atto di diniego impugnato, riconoscendo il credito d’imposta vantato dalla sig.ra COGNOME
Quest’ultima, a propria volta, con memoria in data 27 gennaio 2025, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta dell’ufficio, rinunciando altresì espressamente alle spese di tutti i gradi di giudizio.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 1° aprile 2025.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso proposti dalla contribuente possono così compendiarsi:
violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (l. 30/12/1991, n. 413, art. 11 co. 5, 6, 7, 8 e 9; l. n. 241/1990 art. 2 bis introdotto dalla legge n. 69 del 2009; art. 115, co. 1 c.p.c.);
ii) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (l. 28/12/2001, n. 448, art. 7).
La richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall’ufficio è preliminare all’esame dei motivi di ricorso. Tale richiesta va senz’altro accolta. Vi è infatti l’espresso riconoscimento della contribuente di aver ottenuto, nelle more del giudizio di cassazione, quanto ab initio reclamato a titolo di credito d’imposta, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto di diniego impugnato. Del pari, vi è rinuncia alla pronuncia sulle spese da
parte della stessa contribuente, non essendovi perciò neppure spazio per una valutazione -ai detti fini -della c.d. soccombenza virtuale.
Nessun dubbio può sussistere, inoltre, sulla utilizzabilità della documentazione allegata alla richiesta dell’ufficio: sul punto corre l’obbligo di ricordare, infatti, che qualora, successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno per qualsiasi causa l’interesse all’impugnazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso (Sez. 5, ord. n. 10602 del 23/04/2025; in precedenza cfr. anche Sez. L, ord. n. 4823 del 23/02/2024, per la quale la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni -fermo l’obbligo di adeguata motivazione – per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite).
Nel caso di specie, peraltro, vi è rinuncia espressa alla refusione delle spese per tutti i gradi del giudizio da parte della ricorrente, potendosi perciò disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
3. In caso di rinuncia al ricorso così come di cessazione della materia del contendere, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015; vds. da ultimo anche Cass. Sez. U., ord. n. 19976 del 19/07/2024, che ha escluso i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato in un caso di sopravvenuta inammissibilità del ricorso).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 01/04/2025.