Cessata Materia del Contendere: Come la Definizione Agevolata Estingue il Processo
Il principio della cessata materia del contendere rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per porre fine a contenziosi che hanno perso la loro ragione d’essere. Ciò accade quando l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia del giudice viene meno nel corso del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica in ambito fiscale, mostrando come l’adesione a una definizione agevolata possa determinare l’estinzione del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo a un contribuente, relativo a un debito IRPEF per l’anno 2003. Il contribuente aveva impugnato l’atto, e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) gli aveva dato ragione, dichiarando la nullità della notifica. In particolare, la raccomandata informativa, necessaria in caso di irreperibilità relativa del destinatario, era stata inviata a un indirizzo errato.
L’Agenzia delle Entrate aveva però presentato appello e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo valido l’operato dell’amministrazione finanziaria. A questo punto, il contribuente non si è arreso e ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato l’evento decisivo. Il contribuente ha presentato un’istanza per aderire alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017. Ha quindi provveduto al pagamento delle somme dovute, depositando in giudizio le relative quietanze e indicando specificamente il numero della cartella oggetto della controversia.
Questa mossa ha cambiato radicalmente le sorti del processo. L’adesione al cosiddetto ‘condono’ e il conseguente pagamento del debito hanno fatto venir meno l’oggetto stesso della lite: la pretesa fiscale dell’Agenzia delle Entrate era stata soddisfatta, seppur attraverso una procedura agevolata.
La Decisione della Cassazione sulla cessata materia del contendere
Preso atto dell’avvenuta adesione alla sanatoria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte non è entrata nel merito dei motivi del ricorso, poiché l’interesse del contribuente a ottenere l’annullamento dell’atto e l’interesse dell’Agenzia a vederne confermata la legittimità erano entrambi venuti meno con il pagamento del debito.
La decisione si è conclusa con la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, una soluzione frequentemente adottata in questi casi, poiché l’estinzione del processo non deriva dalla vittoria di una parte sull’altra, ma da un evento esterno che risolve la controversia alla radice.
le motivazioni
La motivazione della Corte è stata diretta e consequenziale. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata e il pagamento integrale del debito, come documentato dalle quietanze depositate, hanno rimosso la ragione stessa del contendere. Non esisteva più una pretesa creditoria da parte dell’Agenzia delle Entrate né un interesse del contribuente a contestarla. Di fronte a questa situazione, il processo non aveva più alcuno scopo. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che prendere atto della risoluzione extragiudiziale della controversia e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante principio pratico: le procedure di definizione agevolata (condoni) non solo offrono un’opportunità per regolarizzare i debiti fiscali, ma possono anche rappresentare una via d’uscita efficace e definitiva dai contenziosi pendenti. Per i contribuenti, aderire a una sanatoria può significare porre fine a un lungo e oneroso percorso giudiziario. Per l’ordinamento, ciò si traduce in un alleggerimento del carico dei tribunali, permettendo di chiudere procedimenti la cui prosecuzione sarebbe ormai priva di utilità.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente paga il debito tramite una definizione agevolata?
Il processo si estingue per cessata materia del contendere. Poiché il debito che ha dato origine alla lite è stato saldato, viene a mancare l’interesse delle parti a proseguire il giudizio per ottenere una decisione nel merito.
Che cos’è la ‘cessata materia del contendere’?
È una causa di estinzione del processo che si verifica quando la lite viene risolta al di fuori del tribunale o quando scompare l’oggetto stesso della controversia, rendendo inutile una pronuncia del giudice.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere?
In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte si fa carico delle proprie spese legali. Questa è una soluzione comune quando il processo si conclude non per la vittoria di una parte, ma a causa di un evento come l’adesione a un condono.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– resistente
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 73/67/2017, depositata il 16 gennaio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il primo luglio 2014 veniva notificato al contribuente un preavviso di fermo in relazione a diverse cartelle, tra cui quella finali 11000, relativa a debito IRPEF 2003, ancora oggetto del presente giudizio. Sul punto la CTP accoglieva il ricorso del contribuente, affermando la nullità della relativa notificazione, in particolare per essere stata la raccomandata informativa, dovuta trattandosi di notifica avvenuta a soggetto relativamente
DEFINIZ. AGEV.
irreperibile, inviata ad un indirizzo pacificamente sbagliato, in quanto corrispondente a quello utilizzato per la prima notifica, avente avuto esito negativo in quanto il destinatario ivi risultava ‘trasferito’.
La CTR accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un ‘atto di costituzione’ al fine di partecipare all’eventuale udienza.
CONSIDERATO CHE
Con apposita istanza la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017. La parte ha provveduto al deposito delle relative quietanze di pagamento, con indicazione del numero della cartella ancora oggetto della presente controversia.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere conseguente all’adesione alla citata definizione agevolata.
Spese del giudizio integralmente compensate in relazione alla definizione condonistica.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)