Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
IRES AVVISO INTIMAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19180/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo all’indirizzo pec:
EMAIL ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 1934/2022, depositata l’ 08/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate , che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Crotone che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’intimazione di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per il recupero di imposte per l’anno 2012.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva regolare la notifica dell’avviso di accertamento , sebbene la RAGIONE_SOCIALE avesse proposto via autonoma querela di falso avverso la relata di notifica.
L’Ufficio ha versato in atti provvedimento di sgravio RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo dando atto che con sentenza passata in giudicato n. 636 del 2023, resa dal Tribunale di Crotone, è stata accolta la querela di falso.
Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento dei primi due motivi, dichiarando di non avere più interesse al terzo.
Considerato che:
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. in ragione della nullità della sentenza per motivazione affetta da irriducibile illogicità e, in ogni caso, apparente e comunque intrinsecamente contraddittorietà
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art 60, primo comma lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la norma in questione -nonostante avesse escluso si vertesse in ipotesi di irreperibilità assoluta quanto piuttosto in ipotesi di irreperibilità relativa -e per non aver accertato e dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento.
Con il terzo motivo proposto in via subordinata denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non aver la Commissione Tributaria Regionale, sospeso il giudizio di appello nonostante la pendenza di un procedimento per querela di falso relativo alla notifica dell’avviso di accertamento .
A seguito del provvedimento di sgravio integrale e, quindi, venuto meno il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo del credito tributario, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente ad una pronuncia su tutti i tre motivi di ricorso.
Le spese di lite, restano compensate, limitatamente a quelle relative ai gradi di merito, in ragione dell’andamento del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità, invece, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate in ragione della falsità della notificazione dell’avviso di accertamento , prodromico all’intim azione impugnata in questa sede, accertata a seguito di querela di falso proposta da parte ricorrente.
Poiché la definizione della lite è conseguenza dell’annullamento dell’atto impositivo, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito; condanna l ‘ RAGIONE_SOCIALE Entrate al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compensi oltre il rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2024.