Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 810 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9199/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME , (CODICE_FISCALE);
– intimato
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Venezia, n. 378/5/13, depositata in data 25 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente premette come all’intimato fossero stati notificati due avvisi di accertamento, l’uno relativo all’anno d’imposta 1982 e l’altro all’anno d’imposta 1983, il tu tto a seguito di p.v.c. del 12 novembre 1987.
Oggetto: cessata materia
Il contribuente impugnava gli atti impositivi e la Commissione tributaria di primo grado respingeva i due ricorsi proposti. La Commissione tributaria di secondo grado invece accoglieva le doglianze del contribuente.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva così ricorso alla Commissione tributaria centrale, la quale dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente avrebbe provveduto a definire la lite effettuando il pagamento integrale ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo del ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289, 75, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 27 e 28, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., avendo la Commissione centrale ritenuto definita la lite con riferimento ad entrambi gli avvisi di accertamento, quando la comunicazione di cui all’art. 16 del d.l. n. 98/2011 aveva ad oggetto esclusivamente l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO -1987, inerente l’anno d’imposta 1982, e del resto l’altro avviso (n. NUMERO_DOCUMENTO inerente l’anno d’imposta 1983) aveva un valore ben superiore a quello previsto come eccedente per l’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, portante facoltà di definizione RAGIONE_SOCIALE liti fiscali.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto, poiché dal mero esame della nota trasmessa dalla segreteria della Commissione e redatta dall’RAGIONE_SOCIALE in data 27 settembre 2012, emerge come la stessa inerisse a uno soltanto degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, e del resto dall’avviso di accertamento inerente all’anno 1983, riprodotto nel corpo del ricorso, emerge che
l’importo totale dello stesso è pari a L. 508.369.000, che, convertite in euro, corrispondono ad una cifra decisamente incompatibile col limite stabilito dall’art. 39, d.l. n. 98/2011.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere anche relativamente a tale avviso costituisce dunque un error in procedendo, rilevando il soprav venuto difetto d’interesse a ricorrere (per intervenuta definizione della lite in base alla legislazione condonistica, con relativo pagamento ed estinzione dunque dell’obbligazione tributaria), in assenza dei relativi presupposti.
Tanto determina l’accogli mento del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei due ulteriori motivi, spiegati in subordine, e cioè il secondo -denunciante violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE medesime disposizioni, ma in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. -ed il terzo -denunciante omessa motivazione in relazione a un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, cui demanda altresì la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 23 novembre 2022