Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1408/22/15, depositata il 18 dicembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso con cui veniva accertato un fringe benefit imponibile. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che quindi propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale
condizionato fondato su un motivo, riproponendo poi i motivi ritenuti assorbiti dalla pronuncia d’appello.
Con apposita memoria la difesa erariale ha depositato rinuncia al ricorso proposto, ritualmente notificata alla controricorrente, in cui si dava atto dell’avvenuta conciliazione della lite con la datrice di lavoro della stessa, che aveva corrisposto anche quanto da quest’ultima dovuto.
CONSIDERATO CHE
1.Assume rilevanza ai fini della definizione della presente controversia l’atto di rinuncia, nel quale viene rappresentato come l’obbligazione tributaria oggetto di lite risulta estinta e quindi altresì cessata la materia del contendere.
Nulla osserva la controparte destinataria della notifica dell’atto di rinuncia contenente l’indicata circostanza.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In ragione di quanto sopra le spese vanno integralmente compensate fra le parti.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e del resto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato, non va dichiarato il suddetto obbligo.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate fra le parti. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024
Il Presidente
(NOME COGNOME)