Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
CESSATA MATERIA CONTENDERE ANNULLAMENTO ATTO IN SEDE AUTOTUTELA
sul ricorso iscritto al n. 15427/2017 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE l’DATA_NASCITA, ed ivi residente al INDIRIZZO, quale erede di NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), deceduta a RAGIONE_SOCIALE il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3638/13/2016 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (Bologna), depositata il 13 dicembre 2016, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO notificato il 20 maggio 2014, con cui l’RAGIONE_SOCIALE attribuiva al fabbricato sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1, senza rendita catastale in quanto ‘unità collabente’, cat. F/2, come da variazione del 31 agosto 2004, n. 39039 -1/2004), la categoria A/7, la classe 1 e la rendita catastale di 1.646, 21 €, sulla base dei dati derivanti dalla variazione n. 8425.1/2013 RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2013;
la RAGIONE_SOCIALE (Bologna) accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 218/2/2015 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME, nella richiamata qualità di erede di NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 12 giugno 2017, sulla base di tre motivi, depositando, poi, in data 11 aprile 2023, memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis . 1. cod. proc. civ., chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 24 luglio 2017;
CONSIDERATO CHE:
con la citata memoria, notificata in data 11 aprile 2023 alla controparte, l’istante ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per
cessata materia del contendere, rappresentando e documentando che, con successivo avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’atto oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, rideterminando il classamento all’epoca attribuito, sempre considerando il bene non collabente, ma riconoscendo all’unità immobiliare in oggetto la categoria A/3, la classe 3 ed una rendita di 1.482,23 €, con data di efficacia 17 giugno 2000, coeva a quella di presentazione RAGIONE_SOCIALEa d.o.c.f.a. di variazione;
il ricorrente ha depositato il predetto atto di modifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso oggetto di controversia, dando atto che in relazione allo stesso pende il ricorso per cassazione n. 12074/2021 di ruolo generale, al quale, in via subordinata, si è chiesta la riunione;
la modifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato in sede di autotutela e la sua sostituzione con quello recante il n. 376 del 20 gennaio 2015, esclude l’oggetto e la ragione medesima (l’originario avviso impugnato) RAGIONE_SOCIALEa lite, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere (cfr., sul principio, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 8 marzo 2024, n. 6391);
la modifica unilaterale RAGIONE_SOCIALEa pretesa da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa contribuente in appello, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa predetta modifica RAGIONE_SOCIALE‘atto in epoca precedente allo stesso ricorso per cassazione, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio;
l’esito del giudizio esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione; la stessa estraneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400;
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.