Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1508/2018 R.G. proposto da :
COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente e controricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza delle Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 2799/2017 depositata il 16/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara una serie di intimazioni di pagamento relative agli anni 2000, 2003, 2005 e 2006, deducendo l’omessa notifica delle cartelle presupposte ed il vizio di motivazione delle intimazioni.
Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei gradi di merito.
Avverso la sentenza delle CTR dell’E milia-Romagna indicata in epigrafe, il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate -Riscossione con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.
Il contribuente ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che, in data 23/09/2021 il contribuente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessata materia del contendere, precisando, per quanto qui rileva, di avere attivato la procedura della definizione agevolata (cd. ‘rottamazione ter’) ex art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018 con riguardo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA producendo le ricevute di pagamento relative alle prime rate versate, e di avere avviato la procedura di ‘definizione per estinzione riservata alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica’, ex art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018, con riguardo alle restanti cartelle (n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA), tutte poste a fondamento delle intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio.
1.1 Il ricorrente ha quindi chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, a spese compensate, espressamente affermando che nessun interesse permaneva alla coltivazione del giudizio.
Infine, in data 1/06/2022 l’Agenzia delle entrate Riscossione ha depositato memoria illustrativa, dando atto che il contribuente fino alla suddetta data aveva puntualmente versato le rate ai fini della rottamazione e, con riferimento alle cartelle oggetto di definizione ex art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018, ha dato atto che le relative partite sono state annullate.
2.1. L’Agenzia ha chiesto, pertanto, di dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992.
In conclusione, in ragione delle rispettive richieste delle parti, dalle quali si desume la sopravvenuta carenza di interesse, deve dichiararsi per tale ragione cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come da congiunta richiesta.
Si esclude , stante l’esito del giudizio, – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilit à̀ dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite del presente grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.