Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22657 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
CESSATA MATERIA CONTENDERE ANNULLAMENTO ATTO IN SEDE AUTOTUTELA
sul ricorso iscritto al n. 11157/2018 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE l’DATA_NASCITA, ed ivi residente al INDIRIZZO, quale erede di NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), deceduta a RAGIONE_SOCIALE il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 2808/3/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna (Bologna), depositata il 16 ottobre 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era la cassazione della suindicata sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, la quale rigettava il ricorso per revocazione proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 3638/13/2016 della medesima Commissione, la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 218/2/2015 della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso avanzato dalla madre dell’istante (NOME COGNOME) contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 20 maggio 2014, tramite il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva attribuito al fabbricato sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1, senza rendita catastale in quanto ‘unità collabente’, cat. F/2, come da variazione del 31 agosto 2004, n. 39039 -1/2004), la categoria A/7, la classe 1 e la rendita catastale di 1.646, 21 €;
NOME COGNOME, nella richiamata qualità di erede di NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 9 aprile 2018, sulla base di cinque motivi, depositando, poi, in data 11 aprile 2023, memoria ai sensi dell’art. 380 -bis . 1. cod. proc. civ., chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 21 maggio 2018;
CONSIDERATO CHE:
con la citata memoria, notificata in data 11 aprile 2023 alla controparte, l’istante ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando e documentando che, con avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’avviso accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 20 maggio 2014, oggetto della sentenza n. n. 3638/13/2016 (pure impugnata per cassazione nel giudizio iscritto al n. 15427/2017, ma) di cui si era chiesta la revocazione e decisa dalla pronuncia in epigrafe indicata, oggetto del presente contenzioso, rideterminando il classamento all’epoca attribuito, sempre considerando il bene non collabente, ma riconoscendo all’unità immobiliare in oggetto la categoria A/3, la classe 3 ed una rendita di 1.482,23 €, con data di efficacia 17 giugno 2000, coeva a quella di presentazione della d.o.c.f.a. di variazione;
il ricorrente ha depositato il predetto atto di modifica dell’avviso oggetto di controversia, dando atto che in relazione allo stesso pende il ricorso per cassazione n. 12074/2021 di ruolo generale, al quale, in via subordinata si è chiesta la riunione, unitamente al giudizio n. 15427/2017 di ruolo generale;
la modifica dell’atto impugnato in sede di autotutela e la sua sostituzione con quello recante il n. 376 del 20 gennaio 2015, esclude la ragione sostanziale (l’originario avviso impugnato) della lite in oggetto, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere (cfr., sul principio, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 8 marzo 2024, n. 6391);
la modifica unilaterale della pretesa da parte dell’amministrazione prima della sentenza di primo grado, la mancata costituzione della contribuente in appello, la sussistenza della predetta modifica dell’atto in epoca precedente allo stesso ricorso per cassazione, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio;
l’esito del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta
interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.