Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 21419/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL;
EMAIL)
-ricorrente – contro
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura speciale a margine del controricorso (PEC: EMAILpec.ordineavvocatilivorno.it)
-controricorrente – e nei confronti di
Agenzia delle dogane e dei monopoli
Oggetto:
Tributi
-intimata – nonchè
sul ricorso iscritto al n. 22702/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura speciale a margine del controricorso (PEC: EMAILpec.ordineavvocatilivorno.it)
-controricorrente – entrambi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana -sezione staccata di Livorno n. 308/10/2016, depositata il 18.02.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Livorno rigettava il ricorso proposto da COGNOME Bruno avverso la cartella di pagamento, per IVA e altro, emessa nei suoi confronti in qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE per crediti iscritti a ruolo dall’Ufficio doganale di Como, in relazione a 18 avvisi di accertamento relativi a rettifiche operate nei confronti della predetta società;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal contribuente, per inapplicabilità del principio di cumulo dei mezzi di espropriazione, osservando che il creditore aveva già ottenuto in altra proceduta esecutiva, precedentemente azionata, un provvedimento che gli assegnava l’intero importo del credito e la natura satisfattiva di tale ordinanza impediva al creditore di azionare nuovamente il
proprio credito fino al completamento dei versamenti periodici da parte del terzo;
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. 21419/2016, affidato a quattro motivi;
il contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle dogane rimaneva intimata;
-la medesima sentenza veniva altresì impugnata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 22702/2016, affidato a un unico motivo, al quale resisteva il contribuente con controricorso;
i due giudizi, riguardanti ricorsi contro la medesima sentenza, vanno riuniti e il ricorso dell’Agenzia delle dogane, in quanto successivo, va considerato come ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE denuncia l ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la cartella di pagamento impugnata non costituiva una duplicazione del titolo, essendo equiparabile all’atto di precetto e non ad un atto di esecuzione, essendo stata emessa nei confronti del COGNOME in qualità di socio;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, 480 e 482 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo;
-con il terzo motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,
sostenendo che, nell’ipotesi in cui si dovesse qualificare la cartella di pagamento come atto dell’esecuzione forzata, difetterebbe la giurisdizione del giudice tributario;
-con il quarto motivo del ricorso principale, proposto in via subordinata, e con l’unico motivo del ricorso incidentale, entrambi i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 483 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla possibilità per il creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata per soddisfare il proprio credito;
ciò posto, va preliminarmente rilevato che prima dell’adunanza camerale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso per cassazione del 23.05.2025, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stato il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata interamente pagato dall’obbligata in solido, NOME a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10668 del 2019;
con memoria del 23.06.2025 il difensore del controricorrente, COGNOME COGNOME chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo la coobbligata COGNOME NOME pagato integralmente il debito fiscale, come risultava dall’estratto conto allegato alla memoria come doc. n. 4;
con memoria del 7.07.2025 anche il difensore di RAGIONE_SOCIALE (ora Agenzia delle entrate -Riscossione) chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, stante il pagamento integrale del debito fiscale relativo alla cartella di pagamento impugnata;
poiché sia l’Agenzia delle dogane che l’agente della riscossione hanno confermato che la pretesa fiscale oggetto della cartella di
pagamento impugnata da NOME è stata interamente soddisfatta dall’obbligata in solido, NOME il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, riunito al ricorso n. R.G. 21419/2016 il ricorso n. R.G. 22702/2016, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025