Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13306/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine della memoria di nomina di nuovo difensore;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1868/01/2018, depositata il 22.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Firenze accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE annullando l ‘ invito al pagamento riguardante l’accisa per gli anni 2012 e 2013;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando dovute le somme di cui all’avviso di pagamento impugnato;
la RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 cod. civ., per avere la CTR negato la qualifica di autoproduttore della contribuente, in quanto l’energia elettrica prodotta era consumata dai soci consorziati, ritenuti erroneamente terzi rispetto al produttore;
con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, commi 1 e 2 e 11 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto erroneamente che il principio del legittimo affidamento si applicasse solo alle sanzioni e non anche ai tributi;
-ciò posto, con ‘istanza di cessata materia del contendere’, depositata telematicamente in data 15.05.2023, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo saldato il proprio debito fiscale, incluso nella transazione fiscale inserita nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Forlì in data 21.11.2022, in cui è stata prevista
espressamente la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio con spese compensate;
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha confermato, con nota del 23.03.2023, l’intervenuto accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e l’ integrale soddisfacimento , nell’ambito di tale accordo, della pretesa fiscale oggetto della presenta controversia;
il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023