Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9254/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-intimata –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘ABRUZZO -L’AQUILA n. 1021/4/2015, depositata in data 30/9/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, ufficio di L’Aquila, notificò alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) un avviso di accertamento in data 29/12/2012 con il quale, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le contestò maggiori ricavi per euro 75.873.
La contribuente è un operatore commerciale che opera nel campo della raccolta del gioco pubblico attraverso apparecchi per il gioco lecito, di cui al comma 6 lett. a) dell’art. 110 Tulps e agisce per conto di una serie di concessionari autorizzati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (nel caso di specie, la Snai s.p.a.).
L’Agenzia avviò una verifica dei ricavi dichiarati dalla contribuente rivolgendole un invito ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 218 del 1997 al fine di controllare la congruità della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, richiedendo in particolare l’ indicazione precisa delle giocate e delle vincite registrate dagli apparecchi di gioco con riferimento al detto periodo d’imposta.
Sulla base dei dati comunicati dalla società concessionaria, asseritamente mai integralmente consegnati alla contribuente, l’Agenzia delle Entrate notificò l’avviso di accertamento n. TA3030202971/2012.
Non andato a buon fine l’instaurato procedimento di accertamento con adesione, la contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. territoriale, che accolse il ricorso.
Su appello dell’ufficio, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Rilevato che
Con memoria depositata in data 7/1/2025, la ricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata della cartella emessa in base all’avviso di accertamento impugnato e che ha effettuato ogni pagamento relativo alla predetta procedura in base alla normativa di cui all’art. 6 del decreto-legge, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, come risulta dall’estratto di ruolo allegato;
In forza di tale modalità di definizione, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;
Considerato che
Nulla osta all’accoglimento dell’istanza della contribuente;
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.