Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9254/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-intimata –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘ABRUZZO -L’AQUILA n. 1021/4/2015, depositata in data 30/9/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ufficio di L’Aquila, notificò alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) un avviso di accertamento in data 29/12/2012 con il quale, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le contestò maggiori ricavi per euro 75.873.
La contribuente è un operatore commerciale che opera nel campo della raccolta del gioco pubblico attraverso apparecchi per il gioco lecito, di cui al comma 6 lett. a) dell’art. 110 Tulps e agisce per conto di una serie di concessionari autorizzati dall’RAGIONE_SOCIALE (nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE).
L’RAGIONE_SOCIALE avviò una verifica dei ricavi dichiarati dalla contribuente rivolgendole un invito ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 218 del 1997 al fine di controllare la congruità della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, richiedendo in particolare l’ indicazione precisa RAGIONE_SOCIALE giocate e RAGIONE_SOCIALE vincite registrate dagli apparecchi di gioco con riferimento al detto periodo d’imposta.
Sulla base dei dati comunicati dalla società concessionaria, asseritamente mai integralmente consegnati alla contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE notificò l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Non andato a buon fine l’instaurato procedimento di accertamento con adesione, la contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. territoriale, che accolse il ricorso.
Su appello dell’ufficio, la RAGIONE_SOCIALE riformò la sentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Rilevato che
Con memoria depositata in data 7/1/2025, la ricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata della cartella emessa in base all’avviso di accertamento impugnato e che ha effettuato ogni pagamento relativo alla predetta procedura in base alla normativa di cui all’art. 6 del decreto-legge, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, come risulta dall’estratto di ruolo allegato;
In forza di tale modalità di definizione, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
Considerato che
Nulla osta all’accoglimento dell’istanza della contribuente;
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.