Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26631 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26631 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 03/10/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 10/09/2025
CESSATA MATERIA CONTENDERE -TRANSAZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6508/2018 del ruolo generale, proposto
DALLA
REGIONE ABRUZZO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE – CONTRORICORRENTE INCIDENTALE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO (codice
fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 6138/2025 Numero di raccolta generale 26631/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE – per la cassazione della sentenza n. 688/4/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 18 luglio 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere era il diniego tacito alla richiesta di rimborso della somma di 681.645,11 € versata a suo tempo da RAGIONE_SOCIALE (gerente della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerratina), quale sostituto di imposta, alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale (cd. ecotassa) per aver stoccato rifiuti non pericolosi (assimilati agli urbani) conferiti presso detta discarica dalla RAGIONE_SOCIALE negli anni 1999/2000/2001/2004/2005/2006, con applicazione della tassa in misura piena e non in quella ridotta del 20%, come poi riconosciuto a tale ultima società dal Tribunale di Lanciano con sentenza n. 838/2006, che aveva condannato la controricorrente al rimborso a favore della COGNOME di quanto versato in eccedenza, nella misura poi ingiunta con successivo decreto monitorio n. 63/2008;
l a Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 408/3/2015 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, stabilendo il rimborso dovuto dalla Regione a favore della RAGIONE_SOCIALE nella misura di 524.188,59 € ;
la Regione Abruzzo proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 19 febbraio 2018, formulando tre motivi di impugnazione, resistendo con controricorso notificato il 20 aprile 2018 al controricorso incidentale, depositando in data 9 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.; Numero sezionale 6138/2025 Numero di raccolta generale 26631/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 27 marzo 2018, ivi articolando ricorso incidentale, depositando in data 21 luglio 2025 atto di rinuncia alla predetta impugnazione incidentale;
CONSIDERATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 21 luglio 2025 la menzionata nota con cui ha rinunciato al ricorso incidentale e concluso per « l’estinzione del giudizio limitatamente al suddetto ricorso incidentale» (così nella memoria). Ciò, dando seguito alla intervenuta e documentata transazione tra le parti, giusta atto del 13-14 dicembre 2021 (approvata con d.G.R. Abruzzo n. 771 del 29 novembre 2021 e successiva determinazione GR DPC 02696 del 13 aprile 2022), con la quale le stesse hanno inteso definire bonariamente ogni controversia tra loro pendente, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio, espressamente menzionato nell’atto, con previsione per i giudizi pendenti presso la Corte di cassazione della rinuncia alle impugnazioni a norma dell’art. 390 c.p.c. e compensazione delle spese di lite;
la Regione Abruzzo non ha, invece, depositato la prevista rinuncia, versando in atti ancora in data 9 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., con cui ha insistito nella propria impugnazione;
Numero sezionale 6138/2025
Numero di raccolta generale 26631/2025
in tale contesto, va preso atto del menzionato sopravvenuto accordo transattivo con cui le parti hanno definito ogni loro controversia e -per quanto occupa -quello oggetto di causa, per cui la condotta processuale della Regione va ascritta ad una mancata interlocuzione tra l’ente e l’Avvocatura dello Stato, che non può pregiudicare le sorti del giudizio nei termini in cui sono stati negoziati dalle parti con il citato atto transattivo; Data pubblicazione 03/10/2025
ovviamente, RAGIONE_SOCIALE ha potuto rinunciare solo al proprio ricorso incidentale, il che ha giustificato la richiesta di «dichiarare l’estinzione del giudizio limitatamente al suddetto ricorso incidentale», ma non ciò nulla toglie al riconoscimento dell’intervenuto accordo transattivo ;
deriva da quanto precede che va dichiarata cessata la materia del contendere, non essendovi più controversia tra le parti a seguito del citato bonario componimento della lite;
le spese di giudizio vanno compensate come da accordo tra le parti;
n on ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra parti le spese di giudizio.
Numero registro generale 6508/2018
Numero sezionale 6138/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025. Numero di raccolta generale 26631/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME