Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13797 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
CESSATA MATERIA CONTENDERE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20857/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, nonché di deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 2 ottobre 2023, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale e nomina poste da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 13797/2025 Data pubblicazione 23/05/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1986/2/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 5 aprile 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 288/1/2021 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, la quale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della contribuente avanzati nei riguardi degli avvisi di accertamento indicati in atti, aventi ad oggetto l’IMU per gli anni d’imposta 2014 e 2015, emessi dal Comune di Nepi senza riconoscere le agevolazioni previste per i terreni agricoli;
il Comune di Nepi impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 26 ottobre 2023, formulando due motivi di impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 4 dicembre 2023;
con nota depositata il 17 aprile 2024 la difesa del ricorrente depositava l’accordo transattivo del 5 marzo 2024 intercorso tra le parti, nonchè la richiesta sottoscritta congiuntamente dalle parti con la quale si è dato atto
Numero registro generale 20857/2023
Numero sezionale 985/2025
Numero di raccolta generale 13797/2025
dell’intervenuto accordo di definizione della controversia di cui al ricorso, con contestuale richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite; Data pubblicazione 23/05/2025
con memoria ex art. 386bis .1 c.p.c., depositata il 5 novembre 2024, il Comune reiterava la suindicata richiesta di dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
RITENUTO CHE:
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere;
come di recente ribadito (cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c., né può considerarsi come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale;
2.1. ne consegue che la pronuncia in questione non può essere di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma, piuttosto,
Numero sezionale 985/2025
Numero di raccolta generale 13797/2025
una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, in quanto tale dichiarazione implica «la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una “cassazione” della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980, cit. in motivazione); Data pubblicazione 23/05/2025
le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo ed in conformità a quanto richiesto dalle parti, vanno interamente compensate tra le stesse;
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, cit.);
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Numero registro generale 20857/2023
Numero sezionale 985/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025. Numero di raccolta generale 13797/2025 Data pubblicazione 23/05/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME