Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2150/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA AGRIGENTO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 2023/2016 depositata il 24/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli il 24 settembre 2010, sostenendo che la prodromica cartella di pagamento non gli era stata notificata.
I giudici di prossimità di Agrigento accoglievano il ricorso, affermando in motivazione che la prova offerta relativa alla notificazione della cartella non era idonea a smentire l’assunto di parte ricorrente con conseguente annullamento dell’intimazione di pagamento.
Il contribuente appellava la sentenza di prime cure sul rilievo che i giudici di primo grado avevano annullato solo l’intimazione di pagamento e non anche la prodromica cartella esattoriale.
La CTR della RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo il contribuente conseguito il bene della vita richiesto consistente nella rimozione dello stato di incertezza in ordine alla sussistenza del diritto. I giudici di appello condannavano inoltre il Pace al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di otto motivi.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
La concessionaria è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.La prima censura deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.100 cod. proc. civ.; nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’articolo 360 primo comma, cod.proc.civ., n. 5). Si deduce che l’incertezza giuridica tra il dispositivo della decisione con la quale si accoglie ricorso e la parte motivazionale con la quale si annulla esclusivamente l’intimazione di pagamento hanno indotto in errore i secondi giudici, i quali hanno ritenuto che l’impugnazione fosse stata proposta solo avverso l’intimazione di pagamento, mentre invece il ricorso aveva ad oggetto anche l’annullamento della prodromica cartella di pagamento mai notificata al ricorrente.
2.Con la seconda censura si deduce la violazione dell’articolo 39 del d.lgs. 112/1999, nonché dell’articolo 2697 cod. civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 5). Il ricorrente sostiene che il giudice del gravame non avrebbe esaminato l’eccezione proposta dal contribuente secondo cui l’onere di chiamare in causa l’ente impositore incombe sull’agente della riscossione, con la conseguenza che i vizi dell’iscrizione nel ruolo esattoriale determinano la nullità derivata degli atti consequenziali; il giudice di secondo cure avrebbe dovuto dichiarare privo di valido titolo esecutivo la cartella esattoriale in assenza della costituzione in giudizio dell’ente impositore.
3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’articolo 5, comma 5 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 nonché degli articoli 2697 cod. civ., 26 d.P.R. 29.09.1973, n. 602 e 60 e del d.P.R 29.09.1973, n. 600; denuncia ancora l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare non provata la notifica della cartella esattoriale, ritenendo inidonea la produzione documentale dell’agente della riscossione, vale a dire del documento denominato iscritto a ruolo che non può sostituire la relata di notifica e che in ogni caso è solo copia del titolo originale.
Il quarto strumento di ricorso lamenta la violazione dell’articolo 18 del d.PR 28 dicembre 2000, n. 444 nonché degli artt.2697 cod.civ., 26 d.P.R 602 del 73 cit.e 60 d.P.R. 600/73, cit.; nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ.; con detto motivo, il contribuente reitera le censure proposte con la terza doglianza sostenendo che la copia della relata di notifica è inidonea a provare l’avvenuta notificazione in quanto non resa conforme agli originali difettando il nome e la qualifica del pubblico ufficiale e la firma per esteso in calce all’atto.
La quinta censura prospetta la violazione degli articoli dell’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 5). Per avere il giudice di appello affermato il mancato interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c., in assenza della produzione documentale relativa alla valida notifica della cartella prodromica all’intimazione di pagamento. I giudici territoriali avrebbero omesso l’adozione dell’ordinanza di esibizione della documentazione in originale e della matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell’avvenuta notificazione resasi necessaria in seguito al disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 cod.civ., nonché della corrispondenza tra copie e prodotte e titoli originali della relata di notifica.
Il sesto mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod civ nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), cod proc civ; per avere la CTR omesso di esigere l’esibizione della documentazione originale ovverosia della matrice a copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione.
La settima doglianza prospetta la violazione dell’articolo 12, comma 4, d.P.R. 600/1973 cit., nonché degli articoli 2697 cod. civ. e 115 cod proc civ,; nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; per avere la CTR trascurato di esaminare l’eccezione relativa all’inesistenza del ruolo esattoriale per assenza della sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato ovvero per l’assenza della delega da parte del soggetto delegante a soggetto delegatario nonché in ordine al difetto di prova della sottoscrizione del ruolo.
L’ultimo motivo lamenta ; per avere i giudici di appello tralasciato di valutare che l’appellante aveva proposto impugnativa avverso l’intimazione di pagamento, il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento ad essi sottesi e pertanto aveva interesse ex articolo 100 cod.proc.civ. ad impugnare quegli atti che, nella parte dispositiva della sentenza, non erano stati espressamente annullati, sebbene nella parte motiva l’intimazione di pagamento era stata dichiarata nulla per l’omessa notifica della cartelle esattoriale, ritenendo quindi che non sussistevano le condizioni per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata, mancando il presupposto del difetto di interesse ad agire di cui all’articolo 100 cod proc civ.
Con la memoria ex art. 380 -bis.1, cod. proc. civ. , la difesa del COGNOME ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rappresentando che «l’impugnata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA risulta essere costituita dal ruolo n. 2005/3312 reso esecutivo in data 24/09/2010, dell’importo
complessivo di € 428,73, relativo a tassa comunale sullo smaltimento rifiuti e relativi interessi, anno 2005», richiamando sul punto la previsione dell’art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modd. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), per segnalare che l’importo preteso dall’agenzia della riscossione inferiore all’importo di 1.000,00 €. Il ricorrente ha depositato l’interrogazione alla società RAGIONE_SOCIALE da cui risulta il provvedimento di sgravio così concepito ‘sgravio Si’ in relazione alla cartella esattoriale prodromica all’intimazione opposta, emesso nei confronti di NOME COGNOME.
L’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili ».
Questa Corte ha chiarito che il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 €, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi
accessori), per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.
Pertanto, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di 1.000,00 € (comprensivo di sanzioni ed interessi) (cfr. su detti principi, tra le tante, Cass. Sez. V. 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., Sez. L, 15 luglio 2021, n. 20254; Cass., Sez. III, 27 agosto 2020, n. 11966); a tanto aggiungasi che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente ,”ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471); la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento (l’intimazione di pagamento basata sulla citata cartella è stata notificata entro il 2010) nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata; deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla predetta cartella che riguarda debiti del contribuente annullati ex lege.
Con riferimento alla intimazione di pagamento opposta relativa alla cartella di pagamento n n. NUMERO_CARTA (relativa a Tarsu annualità 2009) deve dichiararsi cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse del contribuente (Cass. 3359/2024).
10. In mancanza di attività difensiva svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite.
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso nell’adunanza camerale della Sezione tributaria della