Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguRAGIONE_SOCIALE magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 08/07/2025
LOCAZIONE IMMOBILE USO FORESTERIA – CEDOLARE SECCA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29243/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 3389/3/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 7 luglio 2021, non notificata. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
NONCHÉ
sul ricorso iscritto al n. 2657/2024 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE
–
per la cassazione della sentenza n. 4673/17/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 1° agosto 2023, non notificata.
E
sul ricorso iscritto al n. 6417/2024 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina
poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6302/16/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 8 novembre 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
UDITO il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 3 giugno 2025 per i giudizi n. 29243/2021 e n. 2657/2024 di ruolo generale, con le quali ha chiesto di accogliere il primo ricorso e di respingere il secondo, nonché la Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, che ha rassegnato le conclusioni scritte in data 8 giugno 2025 in relazione al giudizio n. 6417/2024 di ruolo generale, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso.
UDITI gli AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
RILEVATO CHE:
Oggetto del contendere dei suindicati tre giudizi è la tassazione secondo il regime di cui all’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 (cd. cedolare secca) dei contratti di RAGIONE_SOCIALE stipulati tra la
ricorrente e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (da ora solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘) in data 1° ottobre 2012, con previsione di destinazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari ad abitazione ed alloggio temporaneo a favore di soggetti legati all’RAGIONE_SOCIALE da rapporto di lavoro e/o collaborazione. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
Con i tre avvisi di liquidazione in atti, di cui ai tre giudizi in esame, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava il mancato pagamento dell’imposta di registro per le annualità 2013, 2014 e 2015 rispettivamente pari alla somma di 571,38 €, di 597,10 € e di 587,10 €.
Il procedimento n. 29243/2021 di ruolo generale è relativo alla pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 1439/2/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, negando che la contribuente potesse godere del predetto regime fiscale.
Ciò osservando che:
-doveva superarsi l’interpretazione letterale della previsione normativa dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 secondo cui solo per il locatore sarebbe richiesta l’asRAGIONE_SOCIALE della qualità di esercente attività di impresa o di arti e professioni, dovendo privilegiarsi, invece, una lettura sistematica in ragione della ratio della disposizione e del contesto normativo;
la ratio della normativa è quella di favorire l’emersione del cd. ‘nero’ tramite l’applicazione di un regime fiscale di favore per il locatore;
-l’art. 3, comma 6 -bis , d.lgs. n. 23/2011 disciplina l’ipotesi in cui il conduttore sia una persona giuridica e limita la
Numero sezionale 5858/2025
fruizione del predetto trattamento fiscale nel caso in cui il bene sia locato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o ad altri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scopi di RAGIONE_SOCIALE soltanto nell’ipotesi di subRAGIONE_SOCIALE a studRAGIONE_SOCIALE universitari o ad RAGIONE_SOCIALE comunali, con rinuncia all’aggiornamento del canone o assegnazione; Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 13/11/2025
il contratto di foresteria costituisce una RAGIONE_SOCIALE atipica, che non ha natura abitativa, né primaria, né transitoria, in quanto la sua causa è quella di destinare il bene ad alloggio temporaneo di dipendRAGIONE_SOCIALE;
-l’agevolazione fiscale non poteva, quindi, essere concessa laddove il conduttore esercitasse attività di impresa.
2.1. Contro tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, così introducendo il giudizio n. 29243/2021, formulando tre motivi di impugnazione e depositando in data 12 giugno 2025 memoria ex art. 378 c.p.c.
2.2. I primi due sono stati articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011, nonché dell’art. 14 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
La contribuente ha opposto agli argomRAGIONE_SOCIALE della sentenza impugnata l’osservazione secondo la quale gli elemRAGIONE_SOCIALE considerati dalla Commissione regionale non sono normativamente previsti e sono addirittura contrari sia al contenuto letterale della disposizione, che RAGIONE_SOCIALE relazioni introduttive della stessa.
Di contro, il trattamento agevolato in esame postulerebbe, sul versante sostanziale, soggettivo ed oggettivo:
l’essere il locatore (proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile) una persona fisica che non agisca in regime di impresa o di libera professione e che eserciti il diritto di opzione per il regime di cui si discute; Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
b. il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia ad oggetto un’unità immobiliare ad uso abitativo;
Irrilevante risulterebbe, quindi, la qualità soggettiva del conduttore, avendo la norma considerato solo la posizione del locatore ed il suo regime fiscale, escludendo dal trattamento di favore soltanto le ipotesi di locazioni effettuate dal locatore nell’ambito dell’esercizio della propria attività di impresa.
La previsione dell’art. 3, comma 6 -bis , d.lgs. n. 23/2011 configurerebbe, alla luce di quanto precisato nella relazione illustrativa, un’ipotesi aggiuntiva di applicazione del predetto trattamento all’ipotesi di subRAGIONE_SOCIALE a studRAGIONE_SOCIALE universitari (cd. studentato).
Ancora, la contribuente ha contestato la decisione del giudice regionale, osservando che il regime della cedolare secca trova applicazione «anche» per locazioni brevi (di durata non superiore a trenta giorni) per i quali non vi è obbligo di registrazione (v. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2011), tra cui rientra anche l’uso foresteria, a prescindere dalla sua durata, contando la destinazione abitativa, segnalando, altresì, che, nella specie, non si era trattato «neppure di un semplice uso di foresteria ma di un uso temporaneo ad alloggio del dipendente» (cfr. pagina n. 20 del ricorso) e che la giurisprudenza di merito era orientata a favore dell’applicazione della cedolare secca anche in caso dell’uso foresteria.
Inoltre, la sentenza impugnata si sarebbe posta contro il principio di stretta interpretazione della norma tributaria nella parte in cui ha valorizzato la lettura sistematica della norma, con l’effetto di disapplicare il regime agevolato in base alla sussistenza di elemRAGIONE_SOCIALE (qualità soggettive del conduttore e tipologia del contratto di RAGIONE_SOCIALE ad uso foresteria) che lo stesso art. 3 in commento non prevede, così fornendo, alla fine, un’interpretazione che si spinge oltre la lettera della legge. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
2.3. Con la terza ragione di contestazione, la contribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in coerenza con l’art. 111 Cost., lamentando il difetto di motivazione della pronuncia, per essere illogica, incongrua ed incoerente ed in definitiva apparente, nella parte in cui ha subordinato l’applicazione del regime della cedolare secca all’esistenza o meno di un ‘vantaggio’ per il conduttore, omettendo di spiegarne le complessive ragioni, RAGIONE_SOCIALE considerare la previsione dell’art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018 (che ha esteso il regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali: botteghe e negozi) ed il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento e del precetto costituzionale della capacità contributiva.
Nel giudizio n. 2657/2021 di ruolo generale l’impugnazione, questa volta proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, riguarda la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che rigettava l’appello proposto contro la pronuncia n. 10945/30/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che la contribuente potesse godere del predetto regime fiscale.
Ciò in ragione del fatto che l’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 aveva previsto, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF, che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, che non agiscano nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, possano optare per il regime della cosiddetta ‘cedolare secca. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
In particolare, secondo il Giudice regionale il predetto regime opzionale di imposizione sostitutiva riguarda solo il locatore, la natura e l’uso dell’unità immobiliare da locare, RAGIONE_SOCIALE che rilevi la circostanza che il locatario possa risultare un ‘soggetto commerciale’, laddove una diversa interpretazione finirebbe con l’equiparare, illegittimamente, i locatori, che non devono agire nell’esercizio di impresa, arte o professione, come espressamente previsto dal citato art. 3, «ai conduttori, per i quali, invece, nessuna disposizione prevede una simile preclusione».
La sentenza ha, quindi, concluso affermando che « se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell’immobile ad uso abitativo, può optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di RAGIONE_SOCIALE, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società» (così nella pronuncia impugnata).
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia n. 4673/17/2023 della medesima Corte regionale, formulando un unico motivo di impugnazione, depositando in data 27 giugno 2025 memoria ex art. 378 c.p.c.
Con la censura, formulata secondo il canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2001, assumendo, in ragione del suo sesto comma, che la suddetta disposizione escluderebbe, al fine di evitare asimmetrie impositive, il regime fiscale agevolativo in oggetto anche nelle ipotesi in cui il bene ad uso abitativo sia impiegato nell’ambito dell’attività d’impresa non solo – come erroneamente inteso dal Giudice di appello – da parte della locataria, ma anche ad opera della conduttrice, la quale, nel caso di specie, utilizzava il bene ad uso foresteria. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
L’Ufficio ha aggiunto che l’art. 3, comma 6 -bis , d.lgs. n. 23/2011 (secondo cui «L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studRAGIONE_SOCIALE universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di RAGIONE_SOCIALE o assegnazione») contempla un’eccezione all’esclusione del regime agevolativo, con la conseguenza che in tutte le altre ipotesi, in cui una RAGIONE_SOCIALE parti del rapporto locatizio impieghi l’immobile locato nell’ambito dell’attività d’impresa, il regime fiscale della cedolare secca non può operare.
Nel procedimento n. 6417/2024 di ruolo generale il ricorso per cassazione ha ad oggetto la sentenza Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia n. 4977/26/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, escludendo che la contribuente potesse godere del predetto regime fiscale.
Il Giudice regionale riteneva, infatti, che la normativa speciale fosse di stretta interpretazione, richiamando e riproducendo le condivise valutazioni fornite dalla Commissione regionale con la pronuncia n. 3389/03/2021, oggetto del primo dei giudizi in esame. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
4.1. Contro tale sentenza la contribuente ha sviluppato tre ragioni di impugnazione pressochè simili a quelle del primo giudizio.
Rovesciando l’ordine di trattazione seguito nel primo ricorso, qui la contribuente ha dapprima lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in connessione con l’art. 111 Cost., assumendo che il Giudice regionale avrebbe omesso di esprimere il ragionamento giuridico posto a base della decisione, adagiandosi acriticamente sulle valutazioni espresse nella sentenza n. 3389/3/2021 della Commissione regionale, trascurando di spiegare in cosa sia consistita l’interpretazione restrittiva della norma applicata e non rendendo, quindi, intellegibili le ragioni della decisione.
I successivi due motivi sono stati articolati secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 RAGIONE_SOCIALE preleggi e dunque del principio di stretta interpretazione, avendo la pronuncia impugnata accreditato un’esegesi sistematica che supera il dato letterale dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011, nonché per violazione di tale ultima disposizione, rientrando l’uso di foresteria nella definizione della locazioni brevi ad uso abitativo prevista dalla suindicata norma.
In tutti i predetti giudizi i controricorrRAGIONE_SOCIALE hanno resistito, depositando, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c. Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
Come pure la Procura Generale ha depositato in tutti i giudizi conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti dalla contribuente ed il rigetto di quello avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Va, in primo luogo, disposta la riunione dei procedimRAGIONE_SOCIALE recanti i nn. 6417/2024 e 2657/2024 di ruolo generale al giudizio contrassegnato con il n. 29243/2021 del medesimo ruolo, stante l’evidente idRAGIONE_SOCIALEtà della questione giuridica oggetto di controversia tra le medesime parti.
Devono superarsi, perlomeno sulla base di una sommaria delibazione consRAGIONE_SOCIALEta in questa sede, i motivi (segnatamente il terzo del primo giudizio ed il primo del terzo procedimento) concernRAGIONE_SOCIALE la dedotta carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate.
Appaiono, difatti, esposte le ragioni per le quali si è ritenuto che il regime di tassazione in rassegna non possa essere applicato nei casi in cui il conduttore sia un ente giuridico, mentre nella pronuncia n. 6302/16/2023 (di cui al giudizio n. 6417/2024 di ruolo generale) sono stati riportate in sentenza ed espressamente condivise le valutazioni, di natura squisitamente giuridica, della pronuncia ivi richiamata.
Detti contenuti paiono in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) secondo cui è denunciabile per cassazione solo l’anomalia motivazionale che non consenta di far conoscere le ragioni della decisione e, quindi, si ponga al di
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sotto del minimo costituzionalmente esigibile a mente dell’art. 111 Cost. (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174 ed i numerosi precedRAGIONE_SOCIALE ivi citati). Data pubblicazione 13/11/2025
Ciò prescindendo dalla correttezza della valutazione elaborata, r estando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., su tali principi, ex multis , Cass., Sez. T, 31 luglio 2025, n. 22115 ed i precedRAGIONE_SOCIALE ivi menzionati) e RAGIONE_SOCIALE che occorra che il giudice del merito dia conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elemRAGIONE_SOCIALE in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomRAGIONE_SOCIALE non espressamente esaminati, ma considerati subvalRAGIONE_SOCIALE rispetto alle ragioni della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 2 febbraio 2022, n. 3108 e la giurisprudenza ivi indicata).
2.1. Quanto alla sentenza di cui al terzo giudizio (n. 6417/2024 di ruolo generale), va osservato che il relativo apparato argomentativo sembra corrispondere al modello della motivazione per relationem di cui all’art. 118 disp. att./trans. c.p.c., sulla cui legittimità questa Corte si è più volte espressa (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 18 giugno 2025, n. 16440, che richiama Cass., Sez. T, 6 marzo 2018, n. 5209; nonché Cass., Sez. T., 30 gennaio 2025, n. 2227; Cass., Sez. T., 22 febbraio 2025, n. 4709; Cass., Sez. T, 11 aprile 2024, n. 9830).
Le altre due ragioni di contestazione proposte dalla contribuente e quella avanzata da RAGIONE_SOCIALE vanno esaminate congiuntamente, poiché coinvolgono temi connessi.
3.1. Occorre muovere dal dato normativo.
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L’art. 23 d.lgs. n. 23/2011 nell’invariato per quanto interessa – testo applicabile ai contratti in oggetto (stipulati il 1° ottobre 2012) prevede che: Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 13/11/2025
«In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime» (comma 1).
«A decorrere dall’anno 2011, il canone di RAGIONE_SOCIALE relativo ai contratti avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali, nonchè RAGIONE_SOCIALE imposte di registro e di bollo sul contratto di RAGIONE_SOCIALE; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di RAGIONE_SOCIALE (comma 2).
«Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni» (comma 6).
Va aggiunto che l’art. 9, comma 2, d.l. n. 47/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014), in vigore dal 28 maggio 2014 e, quindi, in epoca successiva ai contratti in esame, stipulati -come detto – il 1° ottobre 2012, ha stabilito che «L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studRAGIONE_SOCIALE universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di RAGIONE_SOCIALE o assegnazione». Data pubblicazione 13/11/2025
Per completezza di esame, va, altresì, dato conto che il regime della cedolare secca è stato previsto in altre due ipotesi:
a. dall’art. 4 d.l. n. 50/2017 relativamente alle locazioni brevi, ossia i « contratti di RAGIONE_SOCIALE di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online » (comma 1), con previsione di operatività del regime della cedolare secca, a decorrere dal 1° giugno 2017, anche « ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di subRAGIONE_SOCIALE e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1» (comma 3);
b. dall’art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018 (Legge di stabilità dell’anno 2019), a mente del quale «Il canone di RAGIONE_SOCIALE relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, essere assoggettato al regime della
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cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , con l’aliquota del 21 per cento ». Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
3.2. Dalla previsione normativa di cui all’art. 23 d.lgs. n. 23/2011 – che rileva nelle fattispecie in rassegna si traggono tre chiare regole:
( i ) sul piano soggettivo è il locatore ( proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del bene) a scegliere il regime della ‘cedolare secca’;
( ii ) oggetto del contratto dev’essere una RAGIONE_SOCIALE di unità immobiliare ad uso abitativo;
( iii ) il regime in esame non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
Il predetto successivo intervento normativo di cui all’art. 9, comma 2, d.l. n. 47/2014 ha poi previsto che il citato regime fiscale può essere adottato anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare abitativa sia locata «nei confronti» (cioè a dire a favore) di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studRAGIONE_SOCIALE universitari o date a disposizione dei comuni (art. 3 comma 6bis. d.lgs. n. 23/2011), così considerando, sul versante soggettivo, anche la posizione del conduttore.
3.3. Come già chiarito da questa Corte (Cass. Sez. T., 7 maggio 2024, n. 12395), la ratio di tale regime risulta chiara e risiede nell’esigenza di contrastare l’evasione fiscale, applicando un regime di tassazione favorevole e di facilitare la movimentazione del mercato locatizio abitativo e con esso sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare.
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4. Sul piano fattuale, va ancora preliminarmente osservato che la sentenza n. 3389/3/2021 (di cui al primo giudizio) ha accertato che la conduttrice del bene (‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha utilizzato «l’immobile come residenza temporanea per i propri dipendRAGIONE_SOCIALE» (così nella sentenza impugnata).
La pronuncia n. 4673/17/2023 (concernente il secondo dei giudizi riuniti) ha dato conto che l’avviso impugnato era relativo ad un contratto di RAGIONE_SOCIALE di un bene che la ‘NOME‘ (conduttrice) « aveva destinato ad abitazione e/o alloggio, anche temporaneo, di persone ad esso collegate da un rapporto di lavoro ovvero per esercizio di funzioni» (così nella sentenza impugnata).
La sentenza n. 6302/16/2023 (relativa al terzo giudizio) ha considerato nella parte narrativa («svolgimento del processo») la contribuente « locatrice di un immobile adibito dalla locataria a uso foresteria », riproducendo poi i contenuti della suindicata pronuncia n. 3389/3/2021 nella parte in cui aveva affermato che « la RAGIONE_SOCIALE ad uso foresteria non integra in nessun modo una RAGIONE_SOCIALE abitativa, né primaria, né transitoria» (così nella pronuncia impugnata).
Nelle difese svolte nei giudizi nn. 29243/2021 e 2657/2024 di ruolo generale la contribuente ha riportato i contenuti qui rilevanti dei predetti contratti in cui viene precisato che «L’unità immobiliare come sopra descritta sarà destinata ad abitazione e/o alloggio, anche temporaneo, di qualsivoglia persona comunque collegata alla Parte conduttrice stessa da rapporto di lavoro, ovvero in ragione dell’esercizio, in suo favore, di funzioni. Pertanto le persone collegate alla Parte conduttrice potranno usufruire dell’immobile in forza di contratti di comodato ovvero di subRAGIONE_SOCIALE sia totale che parziale, previa comunicazione alla Parte Locatrice RAGIONE_SOCIALE loro
generalità e la dimostrazione del rapporto esistente tra gli stessi. Le utenze potranno essere intestate, anche, al dipendente e/o collaboratore della Parte Conduttrice, restando solidalmente responsabili tra loro per quanto attiene ai consumi e la loro liquidazione, come pure il dipendente e/o collaboratore potrà trasferire la propria residenza nell’immobile concessogli in uso. È vietata la destinazione, anche parziale, ad uso diverso da quello pattuito. La violazione del presente divieto comporterà la risoluzione ipso iure del contratto». Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
Nel giudizio n. 6417/2024 di ruolo generale (come negli altri) è stato versato in atti il contratto ivi in discussione, che ha il medesimo contenuto sopra riportato.
Com’è ben noto alle parti, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sul tema in oggetto con la sentenza n. 12395/2024 (seguita, RAGIONE_SOCIALE ulteriori argomRAGIONE_SOCIALE, dalle ordinanze gemelle Cass. n. 12076/2025 e 12079/2025), che ha reso il seguente principio di diritto: «in tema di redditi da RAGIONE_SOCIALE, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni».
Questi i contenuti essenziali della predetta pronuncia:
«Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedRAGIONE_SOCIALE commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare
per il regime tributario della cedolare secca, RAGIONE_SOCIALE che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l’esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell’esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della RAGIONE_SOCIALE, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendRAGIONE_SOCIALE); Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
In questo senso depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l’evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo (esigenza che può sorgere anche nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali, arti o professioni, che sempre più spesso avvengono lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali) e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria»;
Né possono desumersi contrari argomRAGIONE_SOCIALE interpretativi dall’art. 3, comma 6 -bis , d.lgs. n. 23 del 2011 In primo luogo, il comma 6bis non esclude affatto che, in base ai commi precedRAGIONE_SOCIALE, il locatore possa esercitare l’opzione per la cedolare secca con riferimento ad un contratto di RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo concluso con un imprenditore/professionista e riconducibile all’attività di quest’ultimo. Inoltre, non può certo ritenersi che, posta questa premessa, il comma 6bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 sia privo di effetti. Difatti, tale disposizione disciplina la possibilità per il locatore di optare per la cedolare secca in ragione non del contratto di RAGIONE_SOCIALE
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concluso con conduttori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma piuttosto di quello di sub-RAGIONE_SOCIALE con studRAGIONE_SOCIALE universitari: possibilità che, da un lato, prescinde dal tipo di contratto «madre» concluso (che potrebbe anche non essere una RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo), ma che, dall’altro lato, esige, al fine di evitare abusi o distorsioni della cedolare secca, la successiva stipula di un contratto di sub-RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo, con rinuncia all’aggiornamento i.s.t.at., a favore di studRAGIONE_SOCIALE universitari e la messa a disposizione dei Comuni». Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 13/11/2025
Come sopra esposto, di medesimo contenuto risultano le successive ordinanze nn. 12076/2025 e 12079/2025, di idRAGIONE_SOCIALEco tenore, che espressamente si richiamano e replicano i contenuti dell’illustrata pronuncia.
Si ha motivo di dubitare di tale ordine di idee. Di seguito le ragioni.
6.1. Il regime fiscale della cedolare secca configura, per espresso dettato normativo, una disciplina peculiare di tassazione, alternativa e speciale, espressamente contemplata per le locazioni ad uso abitativo.
Tale premessa dissuade dalla ricostruzione sopra riportata alla luce RAGIONE_SOCIALE seguRAGIONE_SOCIALE osservazioni.
6.2. Il chiaro tenore dei contenuti contrattuali sopra illustrati rende evidente come in essi sia stato previsto che gli immobili considerati non venissero utilizzati dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicata quale contraente del «contratto di RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo ex art. 2 L. 09/12/1998 n. 431» (così nei contratti), essendo stati detti negozi conclusi, alla luce dell’intento programmatico ivi espressamente dichiarato, per destinare i beni ad abitazione e/o alloggio, anche temporaneo, di persone
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collegate alla conduttrice da rapporto di lavoro oppure in ragione dell’esercizio, in suo favore, di funzioni. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 13/11/2025
In siffatti termini, nelle citate operazioni negoziali è stata concepita una strutturale dissociazione tra il soggetto che ha rivestito la qualità di parte conduttrice e quelli che avrebbero poi utilizzato il bene, a titolo derivativo e cioè in forza di contratti di comodato o di subRAGIONE_SOCIALE, sia totale che parziale.
6.3. Par dubbio, in siffatto contesto, configurare la stessa sussistenza di una fattispecie locativa ad uso abitativo, in cui è invece connaturale l’utilizzazione diretta del bene da parte del conduttore, ipotesi questa che qui resta – per quanto sopra esposto ab origine e per patto negoziale, esclusa.
Né un diverso avviso può essere sostenuto, considerando tra le facoltà di godimento del conduttore anche quella, salvo patto contrario, di sublocare il bene, ai sensi dell’art. 1594 c.c., o di concederlo in comodato, in quanto nella fattispecie in rassegna la causa concreta dei citati negozi assume una ben diversa e pregnante configurazione rispetto al contratto di RAGIONE_SOCIALE.
Il menzionato programma negoziale riconduce, infatti, i citati negozi al contratto atipico di foresteria o ad uso forestale che viene stipulato da un ente, intestatario del contratto, allo RAGIONE_SOCIALE di destinare il bene per l’alloggio temporaneo di dipendRAGIONE_SOCIALE, collaboratori od ospiti.
In tali casi, il libero esercizio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. è funzionale alla predetta esigenza di offrire un alloggio occasionale a soggetti terzi rispetto al conduttore, in cui quindi risulta istituzionalizzata la predetta dissociazione tra chi stipula il contratto (il conduttore) e l’utilizzatore effettivo del bene.
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6.4. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto
– sia pure in obiter, ma con chiara affermazione che può assumere valenza di principio che « il contratto “ad uso foresteria” non è una RAGIONE_SOCIALE abitativa, né primaria né transitoria, in quanto non è diretta a soddisfare alcuna esigenza abitativa del conduttore, bensì la diversa esigenza che ne costituisce la causa – di destinare l’immobile locato a temporaneo alloggio di propri dipendRAGIONE_SOCIALE od ospiti» (cfr., in parte motiva, Cass, Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2964).
Non si tratta certamente di un contratto previsto dalla legge n. 431/1998, cui pure fa riferimento l’art. 3 d.lgs. n. 23/2011, e nemmeno va confuso con i negozi locativi di breve durata, partecipando – come detto – RAGIONE_SOCIALE caratteristiche proprie di un contratto ad uso foresteria in cui -per definizione – risulta distinta la figura del conduttore da colui che alloggia nell’immobile.
6.5. Per tale via, dunque, la connotazione propria RAGIONE_SOCIALE fattispecie in rassegna, idRAGIONE_SOCIALEficate dal predetto disallineamento programmato tra la posizione del conduttore e quella dell’utilizzatore ed in cui la giuridica disponibilità dei beni da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE è stata funzionale soltanto allo RAGIONE_SOCIALE di assicurare un temporaneo e rotativo alloggio da parte di terzi (contratto ad uso foresteria), esclude che si possa individuare in essi, a monte, la sussistenza stessa di una RAGIONE_SOCIALE in senso proprio nei termini di cui all’art. 1571 c.c., nonostante il riferimento contenuto nei negozi in oggetto all’art. 9 della legge n. 431/1998.
6.6. Tale osservazione, già di per sé, sembra porre fuori gioco l’operativa dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011.
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Ciò considerando che i negozi in esame sono riconducibili alla struttura causale del contratto cd. aziendale o, quanto meno, partecipano della medesima logica causale di tale figura, essendo stati programmaticamente stipulati dall’ente al dichiarato RAGIONE_SOCIALE di soddisfare le suindicate esigenze ‘produttive’ o di organizzative legate all’esercizio della propria attività professionale. Data pubblicazione 13/11/2025
6.7. Le considerazioni sopra svolte rendono privo di rilevanza il riferimento alla categoria catastale dei beni, siccome idonea ad idRAGIONE_SOCIALEficare, sul piano oggettivo, solo la caratteristica strutturale dell’unità immobiliare in relazione alla sua potenziale destinazione, laddove, ai fini che occupano, conta definire l’uso rilevante RAGIONE_SOCIALE immobili, che nella specie è fornito dai predetti contenuti contrattuali.
6.8. Così come non è influente discettare sulla natura temporanea o transitoria della detenzione dei beni da parte dei terzi o anche della loro natura strumentale, su cui la difesa della contribuente si è dilungata per illustrarne le differenze sul tema del contestato vantaggio fiscale dell’operazione da parte del conduttore, giacchè ciò che assume rilievo è l’illustrato meccanismo causale dell’operazione.
7. Vanno aggiunte ulteriori riflessioni.
7.1. La previsione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 ha il suo antecedente storico nell’art. 2, comma 228, della legge 191/2009 (Legge di stabilità 2010), il quale prevedeva che «Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli evRAGIONE_SOCIALE sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, in coerenza con l’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l’anno 2010, il canone di RAGIONE_SOCIALE
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relativo ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione , può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali nella misura del 20 per cento ». Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
In detta disposizione risulta testuale il riferimento alla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE (a canone concordato) doveva avvenire (per l’anno 2010) tra persone fisiche che non agivano nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
Questa precisazione non si rinviene nella previsione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011, ma il suo comma 6 esclude che le precedRAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’articolo si applichino alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
7.2. Non solo. Il comma 6bis dell’art. 3 sopra citato, introdotto nell’anno 2014, ha stabilito che, alle condizioni ivi previste (subRAGIONE_SOCIALE a studRAGIONE_SOCIALE universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di RAGIONE_SOCIALE o assegnazione), l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al libro I, titolo II del codice civile.
7.3. Ancora l’art. 4 d.l. n. 50/2017 ha previsto l’agevolazione in commento per le locazioni brevi stipulate « da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare». Numero sezionale 5858/2025 Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
In tale complessivo contesto risulta allora plausibile sostenere che l’indubbia rimessione della scelta del regime fiscale in oggetto alla determinazione del locatore non sia affatto incompatibile con l’ordine di idee secondo il quale il rapporto di RAGIONE_SOCIALE debba comunque intervenire tra soggetti che non esercitino (entrambi) attività d’impresa, o di arti e professioni.
Depone in tal senso, l’indicazione normativa della prima, sperimentale, disposizione che ha introdotto il regime della cedolare secca, certamente non applicabile nella fattispecie in rassegna, ma che risulta idonea a disvelare l’ambito operativo dell’agevolazione nei termini concepiti dal legislatore, anche considerando che tale previsione sembra essere stata successivamente replicata per le locazioni brevi, ove si ponga mente all’utilizzo ivi contemplato della preposizione «da» (che è riferita alla stipula) ed all’uso del plurale («persone fisiche»), che consente di accreditare l’ordine di idee che il legislatore abbia inteso considerare entrambe le parti che hanno concluso il negozio.
7.4. Allo stesso modo, anzi nella medesima direzione, non pare eccentrico sostenere che la mancata riproposizione nella stesura dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 della precisazione (contenuta nell’art. 2, comma 228, della legge di stabilità 2010) secondo cui il regime agevolato postulava che il contratto di RAGIONE_SOCIALE fosse stipulato tra persone fisiche che non agivano nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, sia stata giustificata, con un mutamento solo di tecnica redazionale della norma, dalla previsione del comma 6, che introduce una limitazione alla regola generale della possibilità
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di scelta del regime della cd. cedolare secca, RAGIONE_SOCIALE contenere alcun riferimento al locatore (o al conduttore), considerando tout court l’ipotesi di locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni. Data pubblicazione 13/11/2025
7.5. Quindi, diversamente da quanto ritenuto dai precedRAGIONE_SOCIALE di questa Corte, secondo cui la scelta del regime fiscale affidata al locatore comporterebbe che l’esclusione dell’agevolazione opererebbe soltanto se il (solo) locatore eserciti l’attività professionale, può affermarsi che la disposizione normativa del comma 6, nella sua testuale, ampia e perentoria, formulazione postula, in realtà, una regola di carattere assolutamente generale per la quale non è, comunque, ammissibile il beneficio della tassazione agevolata mediante il regime della cosiddetta “cedolare secca” nei casi in cui il rapporto sia stato stipulato « nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni», il che certamente ricorre nell’ipotesi in rassegna, considerando la posizione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la menzionata natura di contratto cd. aziendale posto in essere.
7.6. ParimRAGIONE_SOCIALE, il comma 6bis dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 pare essere indice di un quadro normativo in cui è stato necessario l’intervento legislativo per giustificare l’applicazione del regime speciale della cedolare secca nell’ipotesi in cui la conduttrice sia una società RAGIONE_SOCIALE (con ciò riferendosi, per la tassazione, al contratto madre di RAGIONE_SOCIALE e non a quello di subRAGIONE_SOCIALE) ed a condizione che il bene venga sublocato a studRAGIONE_SOCIALE universitari, il che spinge a ritenere che con detta disposizione il legislatore abbia dato per scontato che prima di essa il contratto di RAGIONE_SOCIALE con conduttorepersona giuridica non potesse godere del regime speciale, non
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giustificandosi altrimRAGIONE_SOCIALE detta previsione, circoscrivendo, altresì, a questa nuova (ed aggiuntiva) ipotesi (RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE edilizia) l’applicazione della cedolare secca solo se il bene venga sublocato a studRAGIONE_SOCIALE universitari. Data pubblicazione 13/11/2025
7.7. In tali termini, sembra perdere rilevanza il nucleo concettuale fondante le precedRAGIONE_SOCIALE decisioni, basato sul rilievo di un regime speciale affidato alla scelta del locatore e sulla base di una interpretazione letterale del (solo) primo comma della disposizione.
Le sopra richiamate, successive, disposizioni sull’applicazione del regime della cedolare secca paiono militare nel senso di considerare la natura selettiva RAGIONE_SOCIALE intervRAGIONE_SOCIALE legislativi, mirati cioè ad introdurre ipotesi applicative o deroghe alla disciplina generale nelle sole fattispecie espressamente considerate dalla legge.
Si richiamano sul punto i casi previsti dall’art. 4 d.l. n. 50/2017 relativamente alle locazioni brevi e dell’art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018 concernRAGIONE_SOCIALE le locazioni avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, destinate all’esercizio dell’attività di impresa, in cui l’espressa previsione normativa è indice di una puntuale opera di individuazione da parte del legislatore circa le ipotesi applicative del regime della cedolare secca, che si interpone a qualsiasi operazione di interpretazione estensiva e/o analogica della norma agevolatrice, come, alla fine, accadrebbe se si ammettesse l’operatività di tale disciplina alle fattispecie in rassegna, in violazione del principio più volte espresse da questa Corte secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono norme di ‘stretta interpretazione’, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al
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relativo significato letterale (cfr., tra le molte, Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774). Data pubblicazione 13/11/2025
In conclusione, per come posta a base dei citati precedRAGIONE_SOCIALE di questa Corte, desta perplessità nelle ipotesi in esame il richiamo all’indiscutibile principio dell’interpretazione letterale della norma tributaria, perché fondato solo sulla lettura del primo comma della disposizione e con riferimento alla scelta esclusiva del locatore circa il regime fiscale della cedolare secca, rilievo di per sé ineccepibile per dettato normativo, ma che delinea solo l’innesco operativo dell’agevolazione, RAGIONE_SOCIALE però esaurirne le condizioni, tra le quali -per quanto sopra esposto -va annoverata la circostanza che il contratto di RAGIONE_SOCIALE sia da considerarsi tale in senso proprio e non sia concluso, da ambo le parti, nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione.
9.1. Si dubita, in definitiva, per tutte le ragioni innanzi illustrate, dell’applicazione del predetto regime fiscale nelle ipotesi – ricorrRAGIONE_SOCIALE nella spece -di contratto ad uso foresteria, come tale avente natura cd. aziendale, concluso dalla contribuente (persona fisica) con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che esercita l’attività professionale di RAGIONE_SOCIALE
Ancorché la difformità interpretativa sia interna alla sezione tributaria di questa Corte, considerata la rilevanza giuridica della questione e le diffuse conseguenze che la soluzione scelta produrrebbe sul piano pratico, il Collegio ritiene opportuno rimettere la decisione di tale questione alle Sezioni Unite .
P.Q.M.
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la Corte, riuniti i suindicati ricorsi, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Numero di raccolta generale 30016/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME