Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30912 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2160/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, con l ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di MILANO n. 3053/2022 depositata il 15/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale;
FATTI DI CAUSA
Con due identici avvisi di liquidazione nn. 2017/3T/000343/000/001/2018/001-2, l’RAGIONE_SOCIALE ha liquidato a carico degli odierni ricorrenti una maggiore imposta di registro per l’anno 2018 pari ad euro 960,00 (oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di euro 1.294,30) per omesso versamento dell’imposta di registro in relazione al ‘C ontratto anno 2017 serie NUMERO_DOCUMENTO, con il quale i medesimi contribuenti avevano concesso in locazione un ‘unità immobiliare abitativa -della quale erano comproprietari alla società conduttrice ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad uso di civile abitazione del dipendente o delegato del conduttore o della sua famiglia , e per cui avevano corrisposto l’imposta nella misura della c.d. cedolare secca.
D opo l’infruttuoso procedimento di reclamo -mediazione promosso ai sensi dell’art. 17 -bis , D.Lgs. n. 546/1992, i ricorrenti hanno instaurato dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti con sentenza n. 2709/11/2021, depositata il 18/06/2021.
L’amministrazione ha interposto appello e con sentenza n. 3053/2022, depositata il 15/07/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando l’avviso di liquidazione.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale ha concluso per la cassazione della gravata sentenza, con decisione nel merito, ed accoglimento dell’originario ricorso.
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
In data 3/07/2025 è stata depositata documentazione ex art. 372 c.p.c. (sentenza passata in giudicato).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, si deduce l’i llegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 1, 2, 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 12 preleggi al codice civile e degli artt. 3 e 23 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile il regime fiscale agevolato della cd. cedolare secca alla fattispecie, come quella per cui è causa, di un immobile, concesso in locazione ad esclusivo uso abitativo per un dipendente di una società, da parte di locatori persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
1.1. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha violato l’art. 3 del d.lgs. 23/2011, il quale, come presupposto per l’applicazione della ‘cedolare secca’, richiede unicamente che l’immobile locato sia ad uso abitativo e che il locatore non agisca nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, requisiti entrambi presenti nel caso di specie. L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio e sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE, che escludere i contratti stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011.
1.2. I ricorrenti evidenziano, in particolare, che i primi due commi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 fanno riferimento esplicitamente alla facoltà di opzione del solo “proprietario o titolare di diritto reale di godimento” (comma 1) e alla “decisione del locatore” (comma 2). Pertanto, il legislatore avrebbe inteso concedere il beneficio della
cedolare secca in base a requisiti soggettivi e oggettivi riferibili al solo locatore e non anche al conduttore.
La Corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 08/07/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME