Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12076 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12076 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
COGNOME ADOLFO
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2317/16/2019, depositata il 12 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2011.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 34946/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 15 marzo 2016, a COGNOME NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva recuperato a tassazione l’importo di € 6.713,00, oltre sanzioni ed interessi, per avere il contribuente indebitamente applicato, in relazione al contratto di RAGIONE_SOCIALE n. 37 08/3/2011, registro presso l’Ufficio territoriale di RAGIONE_SOCIALE 4, il regime agevolativo della c.d. ‘cedolare secca’. In particolare, veniva contestata la carenza del requisito soggettivo, stante l’esercizio di attività commerciale/professionale da parte del conduttore, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, esercente l’attività di ‘edizione di riviste e periodici’.
Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 8401/01/2018, depositata il 16 aprile 2018, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando l’Ufficio alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Lazio, con sentenza n. 2317/16/2019, pronunciata l’8 aprile 2019 e depositata in segreteria il 12 aprile 2019, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 12 novembre 2019).
Non si è costituito in giudizio COGNOME NOME, rimasto intimato.
Con decreto del l’11 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025.
All’udienza suddetta è comparso l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO, in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso come da verbale in atti.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che l’agevolazione della c.d. cedolare secca nelle locazioni si applicava alle seguRAGIONE_SOCIALE condizioni: a ) che i soggetti persone fisiche locassero gli immobili di loro proprietà non nell’esercizio di un’attività di impresa; b ) che l’immobile avesse finalità abitative; c) che le RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE potessero acquisire in RAGIONE_SOCIALE i predetti immobili solo se sub-locati a studRAGIONE_SOCIALE universitari o dati a disposizione dei comuni; pertanto, poiché per le locazioni agli RAGIONE_SOCIALE non commerciali (qual è una fondazione, conduttrice nel caso di specie), ai sensi del comma 6bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, si sarebbe potuto applicare i l regime della cedolare secca soltanto per le locazioni riguardanti immobili purché sublocati a studRAGIONE_SOCIALE universitari e
dati a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di RAGIONE_SOCIALE o assegnazione, esulerebbero dal campo di applicazione dell’agevolazione in questione i contratti di RAGIONE_SOCIALE conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendRAGIONE_SOCIALE.
2. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato il principio -al quale si ritiene di dare continuità – secondo il quale, in tema di redditi da RAGIONE_SOCIALE, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal loc atore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni (Cass. 7 maggio 2024, n. 12395).
Né possono desumersi contrari argomRAGIONE_SOCIALE interpretativi dall’art. 3, comma 6bis , d.lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE di cui al libro I, titolo II del cod. civ., purché sublocate a studRAGIONE_SOCIALE universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di RAGIONE_SOCIALE o assegnazione. In primo luogo, il comma 6bis cit. non esclude affatto che, in base ai commi precedRAGIONE_SOCIALE, il locatore possa esercitare l’opzione per la cedolare secca con riferimento ad
un contratto di RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo concluso con un imprenditore/professionista e riconducibile all’attività di quest’ultimo. Inoltre, non può certo ritenersi che, posta questa premessa, il comma 6bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/ 2011 sia privo di effetti. Difatti, tale disposizione disciplina la possibilità per il locatore di optare per la cedolare secca in ragione non del contratto di RAGIONE_SOCIALE concluso con conduttori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma piuttosto di quello di sub-RAGIONE_SOCIALE con studRAGIONE_SOCIALE universitari: possibilità che, da un lato, prescinde dal tipo di contratto “madre” concluso (che potrebbe anche non essere una RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo), ma che, dall’altro lato, esige, al RAGIONE_SOCIALE di evitare abusi o distorsioni della cedolare secca, la successiva stipula di un contratto di sub-RAGIONE_SOCIALE ad uso abitativo, con rinuncia all’aggiornamento ISTAT, a favore di studRAGIONE_SOCIALE universitari e la messa a disposizione dei Comuni.
Ne consegue che, nel caso di specie, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE di immobile destinato comunque ad esigenze abitative del presidente della RAGIONE_SOCIALE conduttrice, il locatore era in ogni caso legittimato ad applicare il regime della c.d. cedolare secca.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio di COGNOME NOME.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 23 gennaio 2025.