Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27147/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- nonchè contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede di FIRENZE n. 671/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’avviso di liquidazione 2018/3T/000144/000/001/006 (anno di registrazione 2018) ai locatori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché alla società conduttrice RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, poiché nel contratto di locazione registrato all’UT di Empoli al n. 144/NUMERO_DOCUMENTO – i locatori avevano optato per la cedolare secca, con esenzione da imposta di registro e di bollo.
I contribuenti hanno proposto istanza di mediazione con funzione di ricorso eccependo l’illegittimità degli avvisi, per presunta violazione dell’art. 3, comma 6, D. Lgs. 23/2011 e, a seguito di diniego, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la sentenza n. 432/2019 depositata il 7 giugno 2019 ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contestando la decisione impugnata per violazione dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. 6, con la citata sentenza n. 671/2022, ha respinto l’appello.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.
La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso.
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e la difesa erariale ha depositato anche documenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Alla fattispecie non avrebbe dovuto essere applicato il regime di c.d. cedolare secca.
La corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 08/07/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME