Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/04/2025
ICI RURALITA
CATEGORIA CATASTALE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15248/2018 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI PALIANO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 9 maggio 2018, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 6552/10/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 14 novembre 2017.
NONCHÉ
sul ricorso iscritto al n. 3108/2019 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI PALIANO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 7 gennaio 2019, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTI –
NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Data pubblicazione 22/07/2025
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 4039/5/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 12 giugno 2018.
NONCHÉ
sul ricorso iscritto al n. 6875/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
il COMUNE DI PALIANO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 44 dell’8 aprile 2019, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 5259/10/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 25 luglio 2018. Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Nel procedimento n. 15248/2018 di ruolo generale oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento in atti con cui il Comune di Paliano liquidava l’ICI per l’anno di imposta 2004 in relazione ad un complesso immobiliare (stabilimento) rispetto al quale i contribuenti rivendicano la natura rurale per essere munito della categoria catastale D/10, essendo destinato ad attività avicola, come tale non soggetto ad imposta.
1.2. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune, osservando preliminarmente che, ai fini che occupano, rileva la categoria catastale, così segnalando che con ordinanza n. 5627/2014 questa Corte aveva riconosciuto, per l’anno di imposta 2001, la non debenza dell’ICI alla stregua dei dati catastali allora risultanti.
Il Giudice regionale riteneva applicabile la valutazione fornita dalla Corte di Cassazione nella citata ordinanza anche con riguardo all’annualità 2004, assumendo che il provvedimento del 1° ottobre 2014, con cui l’Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune, aveva ripristinato il classamento del bene in questione in categoria D/7, a far data dall’anno 1983, non potesse incidere « sul quadro giudiziario nel quale va valutata l’annualità 2004, che resta uguale a quello in base al quale la Corte di Cassazione ha affermato la non debenza dell’ICI per l’annualità 2001», tenuto conto del termine quinquennale di prescrizione dell’ICI in ragione del quale, « essendo stato adottato nel 2014, il provvedimento di ripristino
della categoria in D/7 non potrebbe comunque avere effetti per annualità antecedenti a quella del 2008 che aveva quale termine ultimo di esigibilità il 31 dicembre 2014 », con conseguente estensione anche all’annualità oggetto del presente giudizio della valutazione effettuata dal giudice di legittimità» (così a pagina n. 4 della sentenza impugnata). Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
1.3. Avverso tale pronuncia il Comune di Paliano proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 14/15/18 maggio 2018, formulando quattro motivi d’impugnazione.
1.4. I suindicati controricorrenti resistevano con atto notificato in data 27 giugno 2018.
Nel procedimento n. 3108/2019 di ruolo generale oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Paliano liquidava l’ICI per l’anno di imposta 2005 in relazione allo stesso complesso immobiliare (stabilimento) di cui sopra rispetto al quale i contribuenti, allo stesso modo, rivendicano la natura rurale per essere munito della categoria catastale D/10, essendo destinato ad attività avicola, come tale non soggetto ad imposta.
2.1. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune, considerando la sussistenza di un duplice giudicato, derivante dalla:
sentenza definitiva n. 760/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, la quale aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’atto di variazione catastale del 2014, con cui l’Agenzia del Territorio aveva modificato (in D/10) la precedente determinazione assunta nell’anno 2008 (con cui era stata riconosciuta la categoria D/7), ritenendo che i beni, non avendo subito trasformazioni radicali, dovessero essere considerati rurali, soggetti ad accatastamento in categoria D/10;
dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5627/2014, resa in analogo giudizio tra le medesime parti ed in relazione agli stessi immobili, la quale aveva ribadito che i beni accatastati nella categoria D/10 non sono soggetti ad ICI. Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
2.2. Avverso tale pronuncia il Comune di Paliano proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 11/14/21 gennaio 2019, formulando quattro motivi d’impugnazione.
2.3. I suindicati controricorrenti resistevano con atto notificato in data 27 febbraio 2019.
2.4. NOME COGNOME è restata, invece, intimata.
Nel ricorso contrassegnato con il n. 6875/2019 di ruolo generale oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Paliano liquidava l’ICI per l’anno di imposta 2008 in relazione al medesimo complesso immobiliare (stabilimento) in precedenza considerato, rispetto al quale i contribuenti, anche in tal caso, rivendicano la natura rurale per essere munito della categoria catastale D/10, essendo destinato ad attività avicola, come tale non soggetto ad imposta.
3.1. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal Comune sulla base di due ragioni:
gli immobili non erano destinati ad attività agricola sin dall’anno 1983, per cui non sussisteva il presupposto per l’esenzione di imposta;
l’Agenzia del Territorio con provvedimento del 1° ottobre 2014 aveva nuovamente variato la categoria catastale ed attribuito ai beni immobili la categoria D/7;
nel descritto contesto temporale si collocava la pronuncia della Corte di cassazione « che, nell’anno 2008, aveva cassato
una precedente sentenza della CTR che aveva negato l’esenzione» (così nella sentenza impugnata). Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
3.2. Avverso tale pronuncia i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 22/25/28 febbraio 2019, formulando due motivi d’impugnazione.
3.3. Il Comune di Paliano resisteva con controricorso notificato il 9 aprile 2019, mentre NOME COGNOME è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disposta la riunione al procedimento n. 15248/2018 di ruolo generale dei procedimenti nn. 3108/2019 e 6875/2019 del medesimo ruolo, essendo identiche le questioni coinvolte nei predetti giudizi, mutando solo le ragioni delle rispettive decisioni.
Si riportano, per esigenze di ordine narrativo, separatamente i motivi di ricorso dei singoli giudizi.
– Motivi di ricorso di cui al procedimento recante il n. 15248/2018 di ruolo generale –
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, per non avere il Giudice regionale, che pure aveva ritenuto rilevante la categoria catastale, confermato l’accertamento, sebbene i fabbricati in oggetto risultassero nell’anno 2004 accatastati nella categoria D/7, giusta provvedimento n. 598 del 29 dicembre 1999, che non era stato oggetto di impugnazione, per cui il bene doveva considerarsi ancora assoggettato all’ICI.
2.2 Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione
e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3 -bis , d.l. n. 557/1993, convertito in legge n. 133/1994, e del combinato disposto dell’art. 23, comma 1bis, d.l. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, oltre che dell’art. 2, comma 1, lett. a ), d.lgs. n. 50/1992 e dell’art. 32, comma 1, lett. b ), d.P.R. n. 917/1986, assumendo che i fabbricati oggetto di tassazione non avevano i requisiti di ruralità, in considerazione del fatto che in essi non si svolgeva attività agricola sin dall’anno 1983, per cui non potevano godere dell’esenzione dal pagamento dell’ICI. Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
2.3. Con la terza doglianza il Comune ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 15 delle preleggi, 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Commissione ha ritenuto applicabile la soluzione adottata dalla pronuncia di questa Corte n. 5627/2014 relativa all’anno d’imposta 2001, senza considerare la diversa annualità (2004) oggetto di tassazione e, quindi, l’autonomia degli anni di imposta, precisando che la suddetta pronuncia aveva riconosciuto l’esenzione ICI per il predetto anno in base « ai dati allora risultanti» (v. pagina n. 10 del ricorso), non essendo a conoscenza dell’intervenuta variazione catastale da D/10 a D/7, laddove nell’anno in questione i fabbricati oggetto di accertamento erano accatastati in categoria D/7.
2.4. Con la quarta ed ultima ragione di contestazione l’istante ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in base agli artt. 24 e 11 Cost. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 2, 2° co. e art. 21 D.Lgs 546/1992, art. 74 L. 21/11/2000 n. 342 » (v. pagine nn. 3 e 16 del ricorso), costituito dalla mancata impugnazione dell’atto di classamento n. 598 del 29 dicembre 1999, aggiungendo che la variazione di rettifica presentata dai contribuenti in data 27 dicembre 2007
mediante la procedura docfa non poteva avere effetti retroattivi e la « successiva istanza di revisione del classamento in autotutela dei contribuenti del 14/03/2008 ed il provvedimento del 29/04/2008 con effetto retroattivo sono, pertanto, illegittimi» (v. pagina n. 19 del ricorso). Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
3. – Motivi di ricorso di cui al procedimento recante il n. 3108/2019 di ruolo generale –
Si tratta di motivi pressochè sovrapponibili (salvo talune diversità giustificate dalla diversità delle sentenze) sopra illustrati, che, in ogni caso, si ricapitolano.
3.1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, per non avere il Giudice regionale, che pure aveva ritenuto rilevante la categoria catastale, confermato l’accertamento sebbene i fabbricati in oggetto risultassero nell’anno 2005 accatastati nella categoria D/7, giusta provvedimento n. 598 del 29 dicembre 1999, che non era stato oggetto di impugnazione, come tali assoggettati ad ICI.
3.2. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3 -bis , d.l. n. 557/1993 convertito in legge n. 133/1994 e del combinato disposto dell’art. 23bis d.l. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, oltre che dell’art. 2, comma 1, lett. a ), d.lgs. n. 50/1992 e dell’art. 32, comma 1, lett. b ), d.P.R. n. 917/1986, assumendo che i fabbricati oggetto di tassazione non avevano i requisiti di ruralità, in considerazione del fatto che in essi non si svolgeva attività agricola sin dall’anno 1983, per cui non potevano godere dell’esenzione dal pagamento dell’ICI.
Numero sezionale 3133/2025
3.3. Con la terza doglianza il Comune ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 15 delle preleggi, 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la suddetta sentenza del giudice tributario, intervenuta tra gli eredi COGNOME e l’Agenzia del Territorio e, quindi, senza la partecipazione del Comune, e la menzionata ordinanza di questa Corte (relativa all’anno d’imposta 2001) avessero efficacia di giudicato, senza considerare la diversa annualità (2005) oggetto di tassazione e, quindi, l’autonomia degli anni di imposta, precisando che tale ultima pronuncia aveva riconosciuto l’esenzione ICI per il predetto anno in base alla « categoria così come accatastata in quel periodo storico in cui la stessa si è pronunciata» (v. pagina n. 14 del ricorso), non essendo a conoscenza della variazione catastale da D/10 a D/7, laddove nell’anno in questione i fabbricati oggetto di accertamento erano accatastati in categoria D/7. Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
3.4. Con la quarta ed ultima ragione di contestazione l’istante ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in base agli artt. 24 e 11 Cost. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 2, 2° co. e art. 21 D.Lgs 546/1992, art. 74 L. 21/11/2000 n. 342 » (v. pagine nn. 3 e 18 del ricorso), costituito dalla mancata impugnazione dell’atto di classamento n. 598 del 29 dicembre 1999, aggiungendo che la variazione di rettifica presentata dai contribuenti in data 27 dicembre 2007 mediante la procedura docfa non poteva avere effetti retroattivi e la « successiva istanza di revisione del classamento in autotutela dei contribuenti del 14/03/2008 ed il provvedimento del 29/04/2008 con effetto retroattivo sono, pertanto, illegittimi» (v. pagina n. 21 del ricorso).
4. – Motivi di ricorso di cui al procedimento recante il n. 6875/2019 di ruolo generale Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
In tale giudizio i due motivi di ricorso, per forza di cose, sono diversi da quelli sopra riportati, stante la diversità della pronuncia impugnata. Nondimeno, come sopra anticipato, i temi coinvolti sono connessi a quelli trattati nei due precedenti giudizi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 9, comma 3bis , d.l. n. 557/1993, 23, comma 1bis, d.l. n. 207/2008, oltre che dell’art. 2, comma 1, lett. a ), d.lgs. n. 50/1992, rimproverando al Giudice regionale di non aver tenuto conto che il classamento del bene era già stato definitivamente determinato nella categoria D/10 con la sentenza n. 760/3/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, passata in giudicato nelle more del processo.
Con la seconda doglianza gli istanti hanno lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa i fatti decisi per il giudizio, non considerando che il classamento del bene era già stato definitivamente determinato nella categoria D/10 con la sentenza n. 760/3/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, passata in giudicato nelle more del processo.
5. – Sul primo giudizio recante il n. 15242/2018 di ruolo generale –
L’esame dei motivi di ricorso va svolto in modo unitario, in quanto tutti ruotano sul tema centrale (ed esclusivo) rappresentato dalla categoria catastale attribuita ai beni in esame.
5.1. In tale verifica non può non prendersi atto che l’ondivago ed incerto sviluppo della vicenda catastale del complesso immobiliare di cui si discute risulta essere stato definito con la pronuncia (passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. prodotta in atti) n. 760/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che accoglieva il ricorso proposto dai suindicati contribuenti contro l’avviso di accertamento catastale notificato il 27 ottobre 2014, con cui l’Ufficio del Territorio aveva variato la categoria catastale del bene in questione da D/10 e D/7 per perdita di ruralità. Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
I contenuti di detta sentenza (già rappresentati in sede di appello) sono stati integralmente riportati in sede di controricorso nei termini che seguono: « è sicuramente fondato il motivo di impugnazione riferito alla denunciata violazione del principio di affidamento e buona fede del contribuente di cui all’art. 10 della L. 212/2000, atteso che a seguito di sua istanza in autotutela, la stessa Agenzia del Territorio, con nota del 29/04/2008, aveva attribuito a detti fabbricati la categoria D10, con efficacia retroattiva al 1999. Altrettanto fondata è l’eccezione nel merito, cioè l’errore di attribuzione di categoria D7 invece della precedente D10. Attesa quindi la riconosciuta intrinseca specificità dei suddetti fabbricati per la originaria iscrizione in cat. D/10 e che da allora, come documentato in atti dagli allegati fotografici di parte attrice e non contestato dall’Ufficio, gli stessi non hanno subito trasformazioni ‘radicali’ (ma neanche parziali) per poter essere utilizzate in attività imprenditoriali diverse da quella originaria, il classamento speciale D/10 quale fabbricato rurale non può essere modificato. Pertanto il ricorso va accolto » (v. pagine nn. 15 e 16 del controricorso di cui al giudizio n. 15248/2018).
Numero di raccolta generale 20641/2025
5.2. Alla luce di tale evidenza il (primo) ricorso in esame va respinto, sia pure per ragioni diverse da quelle poste a base della sentenza impugnata. Data pubblicazione 22/07/2025
Si resta, infatti, nel solco di principi consolidati nella riflessione di questa Corte nel ritenere che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicché l’immobile che sia stato iscritto come «rurale», in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 0133) non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1bis , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell’art. 2, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
Per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato, ed allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici (così Cass. n. 2921/2022 che richiama Cass. n. 2115/2017).
Si rimanda ai passaggi argomentativi sviluppati in tale pronuncia, essendo sufficiente ad essi rinviare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Val la pena, piuttosto, rammentare che tale ordine di idee è stato, da ultimo, ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 6044/2025), che ha confermato i seguenti principi:
l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a ), cit.; e si è aggiunto che, qualora l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, così come, ed inversamente, sarà il Comune a dover impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (così Cass. Sez. U., n. 18565/2009, cui adde, ex plurimis , Cass. n. 5769/2018; Cass. n. 25936/2017; Cass. n. 11588/2017; Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 16737/2015); Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
b. la rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale – è stata, poi, ribadita dalla Corte (anche) a riguardo dello jus superveniens in tema di emersione catastale dei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, cit., all’art. 13, comma 14 -bis , del d.l. n. 201 del 2011, cit. (ed al relativo d.m. 26 luglio 2012 di attuazione), all’art. 2, comma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124;
dette disposizioni rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle Sezioni unite nel 2009 in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione ICI; sulla base di
Numero sezionale 3133/2025
Numero di raccolta generale 20641/2025
una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (così, ex plurimis , Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 12303/2020; Cass. n. 5769/2018; Cass. n. 6280/2017; Cass. n. 7930/2016, riprese da Cass. n. 22031/2024 e Cass. 2202/2024). Data pubblicazione 22/07/2025
5.3. In applicazione dei principi sopra svolti, deve allora riconoscersi che la Commissione regionale, sovrapponendo erroneamente il tema della decadenza dell’azione accertativa di cui all’art. 1, comma 161, della legge 296/2006 con quella della rilevanza del dato catastale, qui riconosciuta dalla suddetta sentenza del giudice tributario con efficacia retroattiva, abbia finito con il valorizzare oltre modo ed in termini superflui la decisione di questa Corte resa con l’ordinanza n. 5627/2014.
E ciò perchè era sufficiente prendere atto della definitività dell’attribuzione catastale dei beni in categoria D/10 con effetti dal 1999 per respingere l’appello del Comune, senza necessità di ricorrere alla « estensione anche all’annualità oggetto del presente giudizio della valutazione effettuata dal giudice di legittimità» (così nella sentenza impugnata).
5.4. Le riflessioni sopra svolte consentono, dunque, di respingere il ricorso proposto dal Comune, osservando che:
il primo motivo si fonda sulla rilevanza del dato catastale, che è quello stabilito dalla citata sentenza n. 760/3/2015, non dall’atto di classamento del 29 dicembre 1999, il tutto con valutazione che assorbe l’esame della quarta censura;
il secondo motivo predica la natura rurale dei fabbricati, coinvolgendo la Corte in valutazioni (peraltro fattuali, comunque)
estranee al presente giudizio, perché assorbite nella menzionata determinazione giudiziale definitiva della categoria catastale; Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
l’esame del terzo motivo resta assorbito nelle valutazioni svolte al § 5.2.
6. – Sul secondo giudizio recante il n. 3108/2019 di ruolo generale –
6.1. La (pressochè totale) sovrapponibilità dei motivi di ricorso e delle questioni agitate rispetto al giudizio che precede inducono a richiamare integralmente le considerazioni sopra svolte.
In tal caso, peraltro, è stato lo stesso Giudice regionale ad aver richiamato l’accertamento definitivo sulla categoria castale del bene oggetto di tassazione di cui alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone n. 760/30/2015.
Val solo la pena chiarire sul punto che il richiamo a detta sentenza va inteso nel senso della definitività dell’accertamento catastale e non certo per invocare un giudicato diretto nei confronti dell’ente comunale, laddove l’opponibilità ad esso della predetta statuizione deriva dai principi in precedenza illustrati.
6.2. Ed allora deve riconoscersi che la Commissione regionale abbia correttamente deciso la controversia considerando l’esito dell’accertamento giudiziale di cui alla sentenza n. 760/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ha stabilizzato, con effetti retroattivi e pertanto valevoli nell’anno di imposta in esame, la classificazione dei beni oggetto di tassazione.
Si tratta di un accertamento passato in giudicato, di natura catastale che, come tale, non ha riguardato (né doveva riguardare) un anno di imposta (come obietta il Comune, v. pagina n. 13 del ricorso), così come non rileva che in detto giudizio non abbia
Numero sezionale 3133/2025
partecipato (come non doveva partecipare) l’ente territoriale, trattandosi di controversia che impegnava le competenze dell’Agenzia del Territorio con valenza vincolante, però, anche per il Comune, tenuto a rispettare, ai fini che occupano, la categoria catastale attribuita. Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
6.3. Superfluo a questo punto il riferimento operato dal Giudice regionale alla decisione di questa Corte resa con l’ordinanza n. 5627/2014, essendo sufficiente prendere atto della definitività dell’attribuzione catastale dei beni in categoria D/10 con effetti dal 1999 per respingere l’appello del Comune, senza necessità di ricorrere al decisum del giudice di legittimità.
6.4. Come sopra, le riflessioni sopra svolte consentono, dunque, di respingere il ricorso, osservando che:
il primo motivo si fonda sulla rilevanza del dato catastale, che è quello stabilito dalla citata sentenza, non dall’atto di classamento del 29 dicembre 1999, il tutto con valutazione che assorbe l’esame della quarta censura;
il secondo motivo predica la natura rurale dei fabbricati, coinvolgendo la Corte in valutazioni (peraltro fattuali, comunque) estranee al presente giudizio, perché assorbite nella menzionata determinazione giudiziale della categoria catastale;
l’esame del terzo motivo resta assorbito nelle valutazioni svolte al § 5.2.
7. – Sul terzo giudizio recante il n. 6875/2019 di ruolo generale
–
7.1. In tale procedimento l’esame congiunto dei due motivi, in quanto attinenti al tema comune della rilevanza, ai fini che
occupano, della predetta decisione del giudice tributario, conduce all’accoglimento del ricorso. Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
7.2. E ciò per le stesse ragioni sopra svolte, avendo correttamente gli istanti lamentato che la decisione impugnata avesse omesso di esaminare e si fosse, quindi, posta in contrasto con quanto stabilito dalla definitiva pronuncia n. 760/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, il cui contenuto è stato sopra riportato e che ha stabilizzato, con effetti retroattivi e pertanto valevoli nell’anno di imposta in esame, la classificazione dei beni oggetto di tassazione.
Si tratta di un accertamento passato in giudicato, di natura catastale, con valenza vincolante anche per il Comune, che -lo si ripete – non doveva partecipare a detto giudizio, ma che è tenuto a rispettare, ai fini che occupano, la categoria catastale giudizialmente accertata.
7.3. Per tali ragioni, dunque, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va anche decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti ed annullando l’avviso impugnato.
8. -Sulle spese di giudizio –
8.1. Il provvedimento di riunione delle cause e la conseguente, congiunta, trattazione delle stesse lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (cfr., tra le tante, Cass. 27295/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).
8.2. Quindi, il governo delle spese segue il principio di soccombenza, mentre solo nel terzo giudizio (recante il n. 6875/2019 r.g.) quelle di merito vanno compensate tra le parti (cfr., su detta possibilità, Cass. n. 7146/2017), in ragione del progressivo consolidarsi dei suindicati principi nel corso del presente grado di giudizio. Numero sezionale 3133/2025 Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
8.3. Nei primi due giudizi, al rigetto delle impugnazioni segue l’attestazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato versati per la proposizione dei ricorsi.
P.Q.M
la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti:
rigetta i ricorsi proposti dal Comune di Paliano di cui ai giudizi nn. 15248/2018 e 3108/2019 di ruolo generale e lo condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore dei controricorrenti nella misura di 2.200,00 € per competenze e 200,00 € per spese vive, oltre accessori per ciascuno dei due giudizi, dando atto che per entrambi ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quelle eventualmente dovute a titolo di contributi unificati versati per la proposizione dei ricorsi;
b. accoglie il ricorso proposto dai contribuenti di cui al giudizio n. 6875/2019 di ruolo generale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti ed annulla l’atto impugnato;
Numero sezionale 3133/2025
b.b. compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Paliano al pagamento delle spese di lite del presente grado di legittimità, che liquida a favore dei controricorrenti nella misura di 2.200,00 € per competenze e 200,00 € per spese vive, oltre accessori. Numero di raccolta generale 20641/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME