Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27686 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1365/2019 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (p.iva: P_IVA), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso la casa comunale, in persona sindaco pro tempore , suo legale rappresentante ex lege , AVV_NOTAIO, difeso dall’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE, pcc: EMAIL tel/fax: NUMERO_TELEFONO), come da procura speciale in calce al ricorso, nonché in forza di delibera di G.M. n. 154/2018, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO), in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F./P.IVA: P_IVA), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
Avviso accertamento omessa/infedele dichiarazione ICI – Prova pagamento a mezzo cassetto fiscale
dallAVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE) e domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
6 (indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2786/2018 emessa dalla CTR Calabria in data 25/10/2018 e notificata il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia avverso un avviso di accertamento relativo all’omessa/infedele presentazione della dichiarazione ICI e all’omesso versamento dell’imposta per l’anno 2011, deducendo, tra l’altro, l’illogicità del valore attribuito, l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE somme da essa versate, l’assoluta inedificabilità di alcune aree attraversate dalla linea elettr ica aerea ad alta tensione, l’inedificabilità di fatto dei terreni a causa RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse dato dimostrazione del pagamento della somma di euro 7.325,00, che la p.lla n. 703, come emergeva dalla perizia giurata esibita dalla società, era inedificabile per 7.135 mq. (su 11.866 mq.), essendo attraversata da una linea elettrica di alta tensione, sì che sotto tale profilo l’imposta andav a abbattuta del 60%, e che altre aree, gravate da servitù di acquedotto, avrebbero richiesto (ai fini della relativa utilizzazione) maggiori oneri di urbanizzazione, sì che sotto tale profilo andava operata una riduzione del 25%, con la conseguenza che l’i mposta in fine era dovuta nella misura di euro 301,92, oltre sanzioni ed interessi.
Sull’appello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Calabria rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che la ricorrente aveva fo rnito la prova dell’intervenuto pagamento della
somma di euro 7.325,00 a titolo di ICI 2011 esibendo la stampa RAGIONE_SOCIALE pagine del cassetto fiscale, non avendo il RAGIONE_SOCIALE specificamente contestato la non corrispondenza tra quanto esibito in via cartacea e quanto effettivamente contenuto nel detto cassetto, che la contribuente aveva altresì dato adeguata dimostrazione, attraverso una perizia giurata depositata in primo grado, sia della presenza sulla p.lla 703 della linea elettrica RAGIONE_SOCIALE ad alta tensione sia della necessità per gli altri appezzamenti di terreno di maggiori costi di urbanizzazione.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la contribuente avesse fornito idonea prova in ordine all’avvenuto pagamento della somma di euro 7.325,00 a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2011.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisiv o per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la contribuente aveva omesso di produrre in giudizio la quietanza e/o altra prova circa l’avvenuto pagamento della somma di euro 7.325,00 a t itolo di ICI per l’anno d’imposta 2011.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Poichè la prova dell’estinzione (anche parziale) di un’obbligazione incombe al debitore, la quietanza che egli produca deve indicare il titolo e la causa del pagamento, risolvendosi l’incertezza o l’ambiguità di essa contro il debitore stesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 21/03/1977; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4215 del 22/12/1975; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1328 del 12/05/1973).
Nel caso di specie, anche a fronte della contestazione formulata dal RAGIONE_SOCIALE (in termini inevitabilmente generici, non avendo l’ente pubblico accesso all’area riservata al contribuente, atteso che il ‘cassetto fiscale’ rientra nell’esclusivo dominio del relativo titolare), la società si è limitata a produrre una semplice stampa del cassetto fiscale.
Orbene, è notorio che le modalità per effettuare i pagamenti degli F24 sono due: a) attraverso un intermediario o tramite l’home banking.
Nel caso in cui sorge la necessità di recuperare le quietanze di pagamento dei modelli F24 dei pagamenti effettuati, il contribuente ha la possibilità di accedere e scaricare tali modelli direttamente dal portale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Questa, infatti, conserva tutti i pagamenti di imposte e contributi effettuati dal contribuente. Accedendo al proprio personale cassetto fiscale, egli ha la possibilità di accedere altresì ai modelli F24 e di scaricare le quietanze di pagamento F24 seguendo i seguenti passi:
accesso alla sezione ‘area riservata’ del portale dell’RAGIONE_SOCIALE;
ingresso nell”area riservata’, in particolare all’interno del proprio ‘cassetto fiscale’;
accesso alle quietanze di pagamento F23/24 e TARGA_VEICOLO Elide.
In particolare, se il contribuente ha pagato il modello F24 attraverso la funzione home banking del suo istituto di credito, potrà trovare la quietanza di pagamento del modello F24 nella sezione ‘documenti’ del relativo servizio.
In definitiva, nel caso di accertamento o di sollecito di pagamento, la quietanza accerta che il relativo modello F24 è stato ‘quietanzato’ ovvero
che per il modello F24 è stato rilasciato un documento che ne certifica l’avvenuto pagamento.
Del resto, nel caso di specie, i modelli TARGA_VEICOLO prodotti dalla società non riportano né la relativa ricevuta di inoltro telematico né un timbro di un istituto nel quale sarebbe avvenuta la negoziazione.
In quest’ottica, è errata l’affermazione resa dalla CTR secondo cui il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto formulare una specifica contestazione circa la non corrispondenza tra quanto esibito dalla parte privata in via cartacea e quanto contenuto nel suo cassetto fiscale, non fosse altro perché nessun soggetto, al di fuori del titolare e di un eventuale delegato, può avere accesso al cassetto di un contribuente.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul suo ultimo motivo di appello con il quale aveva c ensurato l’errore di calcolo nelle riduzioni d’imposta, con particolare riferimento all’area edificabile contrassegnata dalla particella n. 703.
4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
In definitiva, il RAGIONE_SOCIALE ritiene che la CTR, una volta decurtata la somma inizialmente dovuta dell’importo di euro 7.325,00 che la contribuente avrebbe versato, avrebbe dovuto, quanto alla p.lla n. 703, dapprima applicare la riduzione del 60% per la ritenuta sua non edificabilità (a causa dell’attraversamento d i una linea elettrica di alta tensione) e, poi, sulla somma di euro 3.718,28 così conseguita applicare l’ulteriore decurtazione del 25% (per via dei maggiori oneri di urbanizzazione), laddove la commissione ha prima calcolato la riduzione del 25% e poi quella del 60%.
Premesso che il ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere l’atto di appello nella parte in cui ha sviluppato la censura in esame (non potendosi, a tal fine, considerare sufficiente la sintesi operata a pagina 5 del ricorso) e che la doglianza si rivela
contraddittoria (atteso che, da un lato, sembrerebbe -cfr. altresì pag. 5 del ricorso denunciare la circostanza che la riduzione del 25% dell’imposta comprenderebbe anche la quota del 60% e, dall’altro la to, lamenta un errore nell’ordine di applicazione RAGIONE_SOCIALE due decurtazioni), non indica sulla base di quali parametri la riduzione del 60% sulla sola p.lla 703 dovrebbe precedere quella del 25% comune a tutti i terreni.
5. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, determinato il valore venale RAGIONE_SOCIALE aree edificabili riprese a tassazione, senza considerare che le asserite limitazioni erano state comunque già considerate dall’ente, e trasformato un valore presuntivo (ex art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 446/1997) in un valore reale in modo apodittico.
5.1. Il motivo è fondato.
Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazioneannullamento bensì tra quelli di impugnazione-merito; sicché, il giudice tributario, nel rideterminare il valore di aree edificabili ai fini ICI, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, deve procedere ad un proprio giudizio estimatorio, sulla base degli elementi provati e comunque non controversi, indicando, in base ai parametri normativi di riferimento, le effettive potenzialità edificatorie RAGIONE_SOCIALE aree in oggetto e valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, comportando, altrimenti, la sua decisione, un sostanziale esonero dell’Amministrazione dall’onere probatorio su di essa incombente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21695 del 19/09/2017).
Orbene, nel caso di specie, la CTP, prima, e la CTR, poi, sebbene abbiano evidenziato che la p.lla n. 703, sì come emergeva dalla perizia giurata esibita dalla società, fosse inedificabile per 7.135 mq. (su 11.866 mq.), essendo attraversata da una linea elettrica di alta tensione, e che altre aree, gravate da servitù di acquedotto, avrebbero richiesto (ai fini della relativa
utilizzazione) maggiori oneri di urbanizzazione, non ha indicato i parametri oggettivi sulla cui base ha stabilito che, per i detti profili, l’imposta anda sse abbattuta, rispettivamente, del 60% e del 25%
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento ai primi due motivi ed al quarto motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
P.Q.M.
rigetta il terzo motivo del ricorso, accoglie i primi due ed il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.9.2023.