Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6210 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6210 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 17/03/2026
SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME Libri
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 3/12/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4706/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE -CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 8379/2025
Numero di raccolta generale 6210/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTI –
E
il COMUNE DI CITTANOVA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ;
il COMUNE RAGIONE_SOCIALE TAURIANOVA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ;
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ;
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) in persona del legale rappresentante pro tempore .
– COGNOME – per la cassazione della sentenza n. 2996/06/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 16 settembre 2022.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, con le quali ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle di importo inferiore a 1.000,00 € e di accogliere il primo motivo di ricorso.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 8379/2025
Numero di raccolta generale 6210/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere sono le pretese di cui alle varie cartelle di pagamento indicate in atti, con cui l’agente della riscossione chiedeva il pagamento della complessiva somma di 230.627,19 € per imposte di vario titolo.
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello avanzato dall’agente della riscossione , ad eccezione RAGIONE_SOCIALE pretese di cui a due cartelle di pagamento, assumendo -per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che non è imposta la produzione in originale degli atti, nella specie volta a dimostrare le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, giacché la conformità all’originale può essere provata anche attraverso altri mezzi idonei, ivi incluse le presunzioni, affermando, poi, nello specifico, che la produzione in giudizio della copia della comunicazione ipotecaria notificata, eseguita il 9 marzo 2011 costituiva prova di un atto interruttivo dei termini prescrizionali (cinque anni per i tributi locali e dieci anni per quelli erariali), che rendeva pienamente efficace l’atto di intimazione oggetto della controversia per tutte le cartelle di cui è stata fornita prova dell’avvenuta notifica.
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 15 febbraio 2022, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso notificato il 22 marzo 2022.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 8379/2025
Numero di raccolta generale 6210/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
Le altre suindicate parti sono restate intimate.
In data 5 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, deposta conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ricordando che « tocca all’Agente della riscossione dare prova della notifica della cartella e di tutti gli altri atti successivi della riscossione » e che «Nel corso del procedimento di opposizione, l’Agente della riscossione aveva prodotto in giudizio in primo grado una serie di allegati, incompleti, parziali ed inidonei a dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva» e che, dunque, «la decisione del giudice del secondo grado è viziata per violazione dell’art. 2697 c.c. e l’attività interpretativa del decidente viene fatto oggetto di precisa censura con il presente motivo di ricorso in cassazione, in quanto la stessa non è adeguatamente e logicamente motivata, nonostante la questione della validità della documentazione prodotta ai fini della prova della notifica degli atti della riscossione fosse stata oggetto di discussione tra le parti» (così nel ricorso privo di numerazione).
1.1. La censura non ha fondamento e presenta elementi di inammissibilità, avendo coacervato profili eterogenei, quali la violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio e l’omesso e/o erroneo esame RAGIONE_SOCIALE prove ed il difetto di
Numero sezionale 8379/2025
Numero di raccolta generale 6210/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
motivazione della sentenza sulla idoneità della documentazione offerta a dimostrare la notifica degli atti.
In ogni caso, l’eccepita violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste.
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura, difatti, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tantissime, Cass. Sez. I, 18 aprile 2025 n. 10254 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Nel caso che occupa, il Giudice regionale non ha sovvertito tale regola, avendo ritenuto che l’Ufficio avesse dimostrato -come era suo onere – la pretesa tramite la produzione in copia RAGIONE_SOCIALE suddette notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte.
Anche le restanti censure non hanno fondamento, avendo il Giudice regionale ritenuto (sul punto senza contestazione nel motivo di impugnazione), con motivazione chiara e puntuale che la documentata (in sede di appello) notifica della comunicazione di ipoteca eseguita il 9 marzo 2011 avesse interrotto il termine prescrizionale «per tutte le cartelle di cui è stata fornita dell’avvenuta notifica» (così nella pronuncia impugnata), con ciò dando conto, in termini sufficienti, di una verifica compiuta, come reso evidente dal fatto che il ricorso è stato accolto per due cartelle non notificate.
Di insuperabile genericità è, invece, il motivo nella parte in cui lamenta incompletezze ed inidoneità della documentazione, senza nemmeno rappresentare il contenuto rilevanti di tali deficit probatori.
Con la seconda ragione di contestazione la contribuente s’è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., della violazione degli artt. 115 primo comma, c.p.c. e 46 d.lgs. n. 546/1992, in ragione della mancata dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio di talune partite da parte dei Comuni di Cittanova e Taurianova.
Va premesso sul punto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dato conto che, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e per effetto dell’art. 4. d.l. n. 119/2018, è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese indicate a pagine n. 5 del controricorso (cartelle nn. 094/2003/1000177278/000;094/2004/0023211554/000;094/ 2006/0019741812/000;094/2006/0024772405/000;094/2007 /0004967630/000;094/2007/0027251036/000;094/2008/000 2125853/000;94/2009/0040187403/000;094/2010/00009004 41/000;094/2002/0028374712/000).
Quanto alle altre cartelle indicate in ricorso (cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA) correttamente l’ RAGIONE_SOCIALE ha segnalato che non hanno costituto oggetto di impugnazione (v. pagine n. 4 e 5 del ricorso
originario), per cui, a prescindere dal loro stralcio, la loro sorte non può riguardare il presente giudizio.
Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata, dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio limitatamente alle pretese di cui alle suindicate cartelle indicate alla pagina n. 5 del controricorso.
Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, stante il sopravvenuto annullamento automatico di parte della pretesa.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio limitatamente alle pretese indicate in parte motiva.
Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME