Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35854 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35854 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7571/2015 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, con l’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura speciale -ricorrente- contro
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta difende per procura speciale -controricorrente- avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale dell’ Abruzzo -sezione staccata di Pescara, n. 975/2014 depositata il 16/09/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo -sezione staccata di Pescara, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Chieti, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento per l’Irpef 2004 , notificatale il 25 maggio 2012.
La RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 4 e n. 3, cod. proc. civ., per la pretesa carenza assoluta della sua motivazione, in ordine alla questione della pretesa inesistenza della notifica della cartella alla contribuente, perché notificata direttamente a mezzo posta dalla RAGIONE_SOCIALE ed in quanto priva di relata di notifica. Il motivo (a prescindere dall’improprietà del richiamo, nella rubrica del mezzo, anche alla violazione di legge, oltre che al vizio in procedendo effettivamente ipotizzato) è infondato.
Infatti la motivazione della sentenza impugnata, per quanto sintetica, è inequivocabilmente chiara e logica nell’esprimere la ratio decidendi , richiamando la censura dell’appellante in ordine alle ragioni della pretesa inesistenza della notifica della cartella e considerandole infondate in ragione del richiamo ad un precedente di legittimità, peraltro non solo indicato, ma testualmente citato, in modo da dimostrarne la confacenza (invero neppure specificamente contestata) al caso concreto sub iudice .
2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n.. 3, cod. proc. civ., per la pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo la contribuente che la notifica della cartella sarebbe inesistente, in quanto il testo della norma invocata, applicabile ratione temporis , non consentirebbe
al concessionario della RAGIONE_SOCIALE di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta, come avvenuto nel caso di specie.
Il motivo è infondato.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, « In tema di RAGIONE_SOCIALE delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.» (Cass. 19/03/2014, n. 6395; conformi, ex plurimis ,
Cass. 06/03/2015, n. 4567; Cass. 17/10/2016, n. 20918; Cass. 21/02/2018, n. 4275; Cass. 19/11/2018, n. 29710; Cass. 10/04/2019, n. 10037; Cass. 17/01/2020, n. 946).
Nel dare ulteriore continuità a tale consolidato orientamento, questo Collegio ritiene peraltro opportuno sottolineare che, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, esso trovi pieno fondamento normativo nell’ art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nella versione applicabile ratione temporis , dispone che « La cartella è notificata dagli ufficiali della RAGIONE_SOCIALE o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.».
La circostanza che il testo appena riportato sia conseguenza anche della modifica, apportata dal l’art. 12 del d.lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46 al ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendo dal secondo periodo del primo comma all’epoca vigente (« La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ») l’inciso « da parte dell’esattore», non è invero determinante per escludere che, anche dopo tale novella, il concessionario possa notificare direttamente la cartella al debitore tramite il servizio di posta ordinaria.
Infatti, la soppressione del riferimento all’ ‘esattore’ trova una sua generale giustificazione (piuttosto che nell’intento di far venir meno la facoltà di notifica diretta da parte dell’attore della RAGIONE_SOCIALE) nella funzione dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, che era quella di riordino della disciplina della RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge-delega 28 settembre 1998, n. 337 , il quale, alla lett. a), prevedeva l’ « affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, ».
Inoltre, il secondo periodo del primo comma del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche dopo la novella appena richiamata, deve essere letto in relazione al precedente art. 11, primo comma, dello stesso d.lgs., il quale stabilisce che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento».
Pertanto, nel prevedere che, in alternativa alle forme di cui al primo periodo del primo comma del citato art. 26 (tramite gli ufficiali della RAGIONE_SOCIALE o gli altri soggetti ivi indicati), la notifica della cartella possa essere eseguita anche direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, il secondo periodo della norma non può che fare tuttora
riferimento al soggetto che deve effettuare tale notifica e che di tale facoltà può quindi avvalersi, ovvero il concessionario.
Può quindi precisarsi che: «In materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi de l secondo periodo del primo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis , anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n.46/1999 ha soppresso l’inciso ‘ da parte dell’esattore’, la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
3. Con il terzo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’ art. 360, n.. 3, cod. proc. civ., per la pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo la contribuente che la notifica della cartella sarebbe inesistente, in quanto avvenuta senza redazione della relata di notifica.
Il motivo è infondato.
Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, «La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.» (Cass. 21/02/2018, n. 4275 del 21/02/2018, conforme, ex plurimis , Cass. 30/10/2018, n. 27561).
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.