Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6181 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6181 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34943/2018 R.G. proposto da : COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Calabria, CATANZARO n. 2462/2018 depositata il 07/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava il parziale difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria relativamente ai crediti non tributari, accoglieva nel resto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio e dichiarava regolari le notifiche degli atti tributari (intimazioni di pagamento e cartelle esattoriali);
ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controdeduzioni con richiesta di rigetto del ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione o falsa applicazione di legge relativamente alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio e ai suoi poteri di rappresentanza in giudizio (violazione e falsa applicazione degli art. 182, 75 e 77 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.).
I due motivi, logicamente connessi, si trattano unitariamente. L’appello è stato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (come emerge dallo stesso ricorso introduttivo, § 1.3) e l’indicazione in sentenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi un mero errore materiale, non invalidante. La documentazione, quindi, risulta regolarmente prodotta dalla parte in giudizio.
Relativamente alla questione RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE succeduta per legge alla precedente RAGIONE_SOCIALE, si deve ritenere legittima, nei gradi di merito, la rappresentanza con difensore del libero foro: «Ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nei casi previsti come
riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 c.p.c.)» (Cass. Sez. U., 19/11/2019, n. 30008, Rv. 656068 – 01). La questione RAGIONE_SOCIALEa procura notarile, del resto, non risulta prospettata durante il giudizio di merito e la stessa risulta, quindi, inammissibile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata è errata laddove richiede la proposizione di appello incidentale per le questioni ritenute assorbite dal primo grado.
Deve, a proposito, rilevarsi che in sede di appello, nell’ipotesi di totale vittoria, non risulta necessario proporre appello incidentale per
le questioni rimaste assorbite -come nel caso in giudizio -, come sostenuto dalla sentenza impugnata, ma è sufficiente la riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni ritenute assorbite («In tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario. Pertanto, l’omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame» Cass. Sez. 5, 06/07/2011, n. 14925, Rv. 618535 – 01).
Comunque, anche qualora si ritenesse necessario l’appello incidentale, deve rilevarsi che anche nel processo tributario possono verificarsi i presupposti RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione come appello incidentale RAGIONE_SOCIALE questioni riproposte («Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘idoneità RAGIONE_SOCIALE‘atto al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente» Cass. Sez. 5, 24/06/2021, n. 18119, Rv. 661767 – 01).
Conseguentemente il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulle questioni, ritenute assorbite in primo grado, e riproposte specificamente in secondo grado dal contribuente.
Le questioni riproposte nella costituzione riguardano: l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti a mezzo posta da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; la mancanza di sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento; la mancata indicazione del giudice competente e del termine per l’impugnazione, l’omessa indicazione del tipo di tributo da pagare.
Trattandosi di questioni di diritto, questa Corte di legittimità può decidere senza il rinvio.
Preliminarmente il motivo deve essere interpretato per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., altrimenti sarebbe inammissibile, in quanto proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: «L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche RAGIONE_SOCIALE‘atto di
appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” RAGIONE_SOCIALE‘assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo» (Cass. Sez. L., 13/10/2022, n. 29952, Rv. 665822 – 01).
L’ente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE può direttamente notificare gli atti a mezzo posta: «L’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all’ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta» (Cass. Sez. 2, 05/11/2020, n. 24757, Rv. 659668 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 17/01/2020, n. 946, Rv. 656665 – 01).
Sulla eccepita mancata sottoscrizione, nelle intimazioni di pagamento, del responsabile del procedimento, si deve rilevare che non è necessaria la sottoscrizione del responsabile del procedimento, trattandosi di atto a c.d. contenuto vincolato: « L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass. Sez. 5, 19/04/2024, n. 10692, Rv. 670847 – 01).
L’omessa indicazione dei termini per l’impugnazione , l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria competente per il ricorso e l’omessa specificazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE somme richieste, non comportano invalidità degli atti impugnati: «L’omessa indicazione, nella cartella esattoriale per la RAGIONE_SOCIALE di sanzione
amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti al settore agricolo, RAGIONE_SOCIALE‘autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione RAGIONE_SOCIALEa scusabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore in cui l’interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l’opponente l’onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisività RAGIONE_SOCIALE‘errore stesso, la cui scusabilità non rende impugnabile l’atto incompleto in ogni tempo. (Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALEC., in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad opposizione tardiva, aveva ritenuto non scusabile l’errore, avendo l’opponente atteso circa due mesi dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella per recarsi presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore, pur indicati nell’atto)» (Cass. Sez. 2, 21/01/2013, n. 1372, Rv. 624962 -01; vedi anche Cass. Sez. L., 27/10/2017, n. 25667, Rv. 646378 – 01).
Del resto, la ritenuta regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, atti presupposti, esclude qualsiasi incertezza sulla natura RAGIONE_SOCIALE somme da versare.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME