Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28096 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28096 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26375/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE III DI ROMA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 730/2020 depositata il 11/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO notificatole in data 20/09/2011, con cui venivano recuperati redditi da pensione non dichiarati per l’anno di imposta 2006.
Con sentenza n. 299/2013 la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Con la sentenza n. 2068/2015, depositata l’ 8.04.2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e condannava la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in €. 1000,00.
Avverso tale sentenza la COGNOME.ra COGNOME proponeva ricorso per cassazione.
In data 29.02.2016, a seguito della proposizione del ricorso per cassazione, la contribuente depositava, dinanzi la CTR del Lazio istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c.
Precedentemente, in data 17.02.2016, era stata notificata alla contribuente la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, oggetto di questo giudizio, relativa all’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Con ricorso depositato in data 09.05.2016 la sig.ra COGNOME impugnava quindi la predetta cartella esattoriale, deducendo preliminarmente la pendenza del ricorso per cassazione avverso l’ avviso di accertamento nonché l’avvenuta presentazione dell’istanza di sospensione dell’ esecutività della sentenza di secondo grado e, nel merito, la nullità della cartella per carenza di motivazione con riguardo alla modalità di calcolo degli interessi.
Nelle more, all’udienza del 16.05.2016, la Commissione tributaria regionale, con ordinanza n. 637/2016 sospendeva l’esecuzione provvisoria della sentenza n. 2068/2015.
In data 14.07.2016 L’RAGIONE_SOCIALE comunicava quindi alla contribuente la sospensione amministrativa della cartella di pagamento in questione.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, affermando che la cartella era carente degli elementi da cui desumere la formazione RAGIONE_SOCIALE poste che costituivano la pretesa.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 730/2020 depositata l’11.02.2020, accog lieva quindi l’appello dell’Ammi nistrazione, non ritenendo necessaria, ai fini della motivazione dell’atto, l’indicazione dei criteri di computo degli interessi.
Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, con due motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la ‘ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 373 c.p.c. in relazione all’art. 49 del D.Lgs n. 546/1992 ‘, lamentando che la CTR non abbia tenuto conto della questione, pure prospettata dallo stesso Ufficio appellante all’epoca, della intervenuta sospensione dell’esecuzione della sentenza, e dunque della necessità di annullare la cartella di pagamento.
1.1. Il motivo è infondato.
La sospensione della esecuzione della sentenza comporta l’arresto temporaneo della procedura esecutiva ma non può incidere, a ritroso, sugli atti di esecuzione già compiuti, né tanto meno sul titolo esecutivo sub iudice.
Correttamente pertanto la Commissione regionale non ha dichiarato, per tale ragione, la nullità della cartella di pagamento che, essendo stata emessa a seguito di avviso di accertamento, nella presente fattispecie riveste la natura di atto di precetto.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la ‘ Violazione dell’art. 360 comma 5 , c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione e contestuale violazione dell’art. 7 della L. 2012/2000’ .
Sostiene la ricorrente che la cartella di pagamento relativa ad un debito tributario debba essere adeguatamente motivata e completa di ogni elemento per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché il calcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato, non essendo sufficiente l’indicazione del solo ammontare globale degli interessi dovuti.
2.1. Il motivo non è fondato.
Come recentemente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte, la cartella di pagamento, allorché -come nel caso di specie segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo qualora, invece, la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo. (Cass. Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022)
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.