Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7044 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7044 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
OGGETTO: Irpef 2006/2010 – Intimazione di pagamento – Notificazione RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle esattoriali.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Caltanissetta, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1079, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Caltanissetta, il 18.9.2017, e pubblicata il 12.3.2018;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, la quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO per delega, che ha domandato l’accoglimento del ricorso, nessuno essendo comparso per la controricorrente;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME sedici intimazioni di pagamento aventi ad oggetto il maggior reddito ritenuto conseguito, per quanto di interesse, in relazione al tributo dell’Irpef, con riferimento agli anni dal 2006 al 2010.
Il contribuente impugnava le intimazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, contestando l’invalidità della notificazione RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento.
I giudici di primo grado dichiaravano il difetto di giurisdizione in relazione a taluni atti impugnati, e per il resto ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente in relazione alla notificazione di otto cartelle di pagamento, ed annullavano gli atti di ingiunzione in relazione a queste ultime.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Caltanissetta. La CTR riteneva che le notificazioni RAGIONE_SOCIALE otto prodromiche cartelle di pagamento risultassero tutte regolari, pertanto riformava la decisione di primo grado ed affermava la piena validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento conseguenti a dette cartelle esattoriali.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
All’udienza camerale dell’11.9.2025 questa Corte, ritenuto il possibile rilievo nomofilattico della decisione, disponeva la definizione del giudizio in una prossima pubblica udienza.
5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ed ha domandato l’accoglimento del ricorso.
5.2. È stata quindi fissata l’udienza pubblica di trattazione del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., e comunque la violazione di legge, per non avere la CTR pronunciato su tutta la domanda, non avendo esaminato adeguatamente ciascuna RAGIONE_SOCIALE notificazioni per cui è causa.
1.1. Invero il contribuente non indica specificamente in relazione a quali questioni non affrontate rivolge la sua critica, limitandosi a richiamare la necessità della spedizione e ricezione della raccomandata informativa su cui occorrerà peraltro tornare, visto che è riproposta in diversi motivi di ricorso, e pure alla ritenuta necessità della produzione in giudizio dell’originale della cartella esattoriale, che è questione oggetto del quinto motivo di ricorso.
La CTR pronuncia in realtà, anche se in sintesi, su ciascuna RAGIONE_SOCIALE notificazioni per cui è causa, pertanto non si riscontrano omesse pronunce ed il primo motivo di ricorso deve essere perciò rigettato.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente censura ancora la ‘nullità’ della pronuncia del giudice del gravame, a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento alla necessità che, in
caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario occorre l’invio e la ricezione della raccomandata informativa.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 60, lett. B -bis , del Dpr n. 600 del 1973, e rinnova la propria contestazione riferita alla necessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario, occorre l’invio e la ricezione della raccomandata informativa.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, perché nel caso di irreperibilità relativa del destinatario occorre non solo il deposito degli atti esattivi presso la casa comunale, ma pure la consegna della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la mera spedizione.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in relazione alle notificazioni eseguite in mani proprie del contribuente, che tanto fosse sufficiente ad assicurarne la regolarità, mentre è stata chiesta la verifica del contenuto degli atti, in relazione ai quali sono stati prodotti solo estratti di ruolo e non gli originali, o le copie conformi, RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
5.1. Con i motivi di ricorso dal secondo al quinto il contribuente contesta, talora più volte ripetendo i propri argomenti, le modalità di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, ritenendole invalide, neppure tenendosi conto dell’obbligo di invio e ricezione della raccomandata informativa in caso di temporanea assenza del destinatario.
Gli strumenti di impugnazione rivelano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
5.2. La notificazione di quattro cartelle esattoriali risulta effettuata nelle mani proprie di COGNOME NOME, e la CTR ha ritenuto che tanto sia sufficiente ad assicurare la regolarità della procedura.
Il contribuente censura che aveva contestato il contenuto RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, non provato dall’RAGIONE_SOCIALE, che si è limitato a produrre degli estratti di ruolo. Invero il contribuente non ha cura di indicare quali critiche specifiche avesse proposto in materia nei gradi di merito del giudizio.
In ogni caso le sue critiche sono infondate.
La notificazione in mani proprie assicura effettivamente che l’atto sia stato ricevuto dal destinatario. Inoltre questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell’estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione), Cass. sez. III, 21.6.2023, n. 17841.
In relazione a queste quattro notificazioni effettuate in mani proprie le critiche proposte dal ricorrente, nella misura in cui possono ritenersi ammissibili, risultano comunque infondate.
5.3. In due casi, poi, il contribuente non è stato rinvenuto presso il proprio domicilio, ed è risultata perciò integrata un’ipotesi di c.d.
irreperibilità relativa. La CTR ha osservato che il notificatore ha provveduto in entrambi i casi alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., effettuando il deposito presso la Casa comunale e provvedendo all’invio della raccomandata informativa.
5.3.1. Invero la CTR non riporta con quali esatte modalità, postale o meno, siano state effettuate queste notifiche.
Richiama comunque l’art. 140 c.p.c., ed in proposito questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che le notifiche “ex” art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa, Cass. sez. II, 4.3.2020, n. 6089 (cfr., anche, Cass. sez. VI-II, 2.10.2015, n. 19772).
Non esaminando il giudice dell’appello la questione della prova della ricezione della raccomandata informativa, le censure in relazione a queste notificazioni devono ritenersi fondate, e la CTR dovrà riesaminare la documentazione prodotta dalle parti.
5.3.2. Vi sono poi due notificazioni ricevute presso il domicilio del ricorrente da COGNOME NOME, dichiaratosi amico non convivente ed addetto alla ricezione, ed anche queste notificazioni sono state ritenute regolari dalla CTR, senza ulteriori specificazioni. Merita di essere evidenziato che, come si evince dallo stesso controricorso, la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle ricevute dall’COGNOME (v. controric. pag. 4) è avvenuta nella vigenza del 60 b -bis del Dpr n. 600 del 1973 (dal 4.8.2006 secondo la previsione di cui all’art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006 conv. con mod. dalla l. n. 248 del 2006).
5.3.3. In materia la pronuncia della CTR si rivela ancora lacunosa.
L’art. 60, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, nella versione applicabile, dispone al comma ‘ b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata ‘. Nulla riferisce la CTR in materia di raccomandata informativa.
In conseguenza il ricorso deve essere accolto in relazione alle indicate notificazioni, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Caltanissetta, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso introdotto da COGNOME NOME , con riferimento alle sole quattro notificazioni di cui in motivazione, rigetta nel resto, cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE,
sezione staccata di Caltanissetta perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5.2.2026.
L’Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME