Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3587 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5998/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO
-resistente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-resistente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2261/2020, pubblicata il 17.7.2020,
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.1.2026, dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
In data 20 aprile 2016, RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla ricorrente NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. 09720169013719272/000, per la somma di € 40.726,55, quale risultante dalla sommatoria di varie sanzioni irrogate per mancati versamenti di imposte e tasse (tra le altre, diritto annuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, premi Inail, contributi Ivs, canone occupazione suolo pubblico, contributi RAGIONE_SOCIALE), nel periodo dal 1993 al 2006, sulla base di 14 cartelle di pagamento, asseritamente notificate negli anni tra il 2002 e il 2012;
La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il ricorso della contribuente, con il quale veniva eccepita la nullità dell’intimazione di pagamento, per la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nonché per difetto di motivazione e la prescrizione quinquennale del credito agito, oltre alla decadenza dal termine di iscrizione a ruolo;
Proposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo adeguatamente provata l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali a mezzo della produzione RAGIONE_SOCIALE Sdeb, ovvero RAGIONE_SOCIALE storico debitorio prodotto dalla medesima RAGIONE_SOCIALE, e ritenendo, quindi, interrotta e non maturata la prescrizione, decennale, dei crediti;
La contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affidato a due motivi, si è costituita a mezzo delega RAGIONE_SOCIALE, mentre l ‘ RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria, riservandosi di spiegare difese in udienza , ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.;
Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 22 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.132, comma 2, numero 4 c.p.c. in quanto contenente una motivazione apparente.
Deduce la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, contenendo affermazioni apodittiche, relative alla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE Storico debitorio prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE, e lacunose, in assenza di specificazioni relative al momento della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2953 c.c., per avere la decisione di secondo grado stabilito la prescrizione decennale dei crediti oggetto dell’intimazione di pagamento, contrariamente a quanto previsto dalle norme, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e sono infondati.
3.1. In base alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che fondano la ritenuta validità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, con conseguente interruzione del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
3.2. Nemmeno la seconda censura è fondata: con accertamento di merito non suscettibile di sindacato avanti questa Corte, l’Ufficio ha depositato gli atti notificati, le relazioni di notifica, e il documento (lo Sdeb) che collega i primi alle seconde. Deve quindi ritenersi regolare la notifica ed interrotta la prescrizione. Né dalle sequenze RAGIONE_SOCIALE date offerte da parte ricorrente si può desumere un errore di calcolo che induca a ritenere formatasi comunque la prescrizione.
3.3. Oltre il profilo appena scrutinato, il ricorso sollecita un’inammissibile revisione nel merito. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato .
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva sostanziale da parte di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME