Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 814 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto:
cartella esattoriale –
notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15476/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Palermo, INDIRIZZO;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE sas di RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 7034/1/2019, depositata il 3 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 165/10/2019 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2013-2014.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la cartella esattoriale impugnata doveva essere annullata in quanto notificata, pur ritualmente in via telematica, ma oltre i termini di decadenza di cui all’art. 25, dPR 602/1973.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo quattro motivi.
L’agente della riscossione si è costituito con controricorso adesivo del ricorso.
La società contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha pronunciato l’annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata per decadenza, essendo tale eccezione della contribuente limitata all’anno 2013 e non riferendosi invece all’anno 2014.
La censura è fondata.
Con pieno rispetto del principio di autosufficienza la ricorrente ha dimostrato che lo spirare del termine decadenziale era stato
eccepito dalla società contribuente sia in primo grado che in appello con esclusivo riguardo alla ripresa relativa all’anno 2013.
Dunque il giudice tributario di appello statuendo l’annullamento della cartella esattoriale impugnata anche in relazione al 2014 è chiaramente incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione.
L’accoglimento del primo motivo è assorbente del secondo e del terzo motivo (rispettivamente, vizio motivazionale assoluto in relazione all’annullamento della cartella di pagamento per il 2014 ed erroneità della pronuncia su tale annualità).
Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 25, dPR 602/1973, 1, comma 640, legge 190/2014, poiché la CTR ha affermato la decadenza del potere riscossivo in relazione all’annualità 2013.
La censura è infondata.
L’art. 1, comma 640, legge 190/2014, nella parte che qui rileva, prevede « Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore: a) i termini per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all’attivita’ di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e RAGIONE_SOCIALE omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione ».
Risulta dunque chiaro che lo “slittamento” del termine decadenziale di cui all’art. 25, dPR 602/1973 è previsto solo con riguardo agli elementi « oggetto dell’integrazione » e perciò non rispetto al “dichiarato” originario.
Avendo seguito questa piana interpretazione della disposizione legislativa, la sentenza impugnata è pertanto sul punto giuridicamente corretta, non essendo sindacabile in questa sede l’accertamento in fatto, contenuto nella sentenza medesima, che l’IVA dichiarata non sia stata modificata e quindi non sia stata, specificamente, oggetto della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente.
In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, rigettato il quarto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo della lite in relazione all’annualità 2014.
Stante la reciproca soccombenza tra la ricorrente e la controricorrente, da un lato, e l’intimata, dall’altro, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, respinge il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo della lite limitatamente al 2014; compensa le spese dell’intero processo.
Cosi deciso in Roma 9 novembre 2022
Il presidente