Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
Oggetto : Tributi – Cartella di pagamento – Questioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26155/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, PEC: EMAIL, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di San Lio, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE – Sezione staccata di Siracusa n. 1327/16/15, depositata il 30 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1327/16/15 del 30/03/2015, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE – Sezione staccata di Siracusa (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 417/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2005 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) la cartella di pagamento, pur priva in calce della relata di notificazione con conseguente irregolarità, era stata ricevuta dal contribuente, sicché doveva ritenersi che la notificazione aveva raggiunto il suo scopo; b) la riproduzione fotografica della relata era stata genericamente contestata e poteva, dunque, essere positivamente valutata dal giudice; c) in ogni caso, la relata era stata dichiarata conforme all’originale in virtù dei poteri certificativi propri dell’Agente della riscossione ; d) erano infondati i motivi di ricorso concernenti il difetto di motivazione della cartella di pagamento (insussistente), il difetto del ruolo (indimostrato), il difetto di sottoscrizione della cartella (non necessaria) e il difetto di indicazione del responsabile del procedimento (insussistente); e) non era
necessaria la previa notifica del cd. avviso bonario, essendo la cartella il precipitato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del contribuente; f) la cartella di pagamento recava la misura degli interessi e dei compensi per il servizio di riscossione; g) infondate erano, infine, le doglianze relative alla sussistenza della pretesa, trattandosi di imposte dichiarate dalla stessa società.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RS) resistevano in giudizio con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 148, 156 e 160 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere il giudice di appello ritenuto che la mancanza della relata di notifica sulla copia della cartella di pagamento consegnata al desti natario non determina l’inesistenza giuridica della sua notificazione, ma una semplice irregolarità formale, sanata dalla proposizione del ricorso, omettendo altresì di pronunciarsi sulla questione concernente la mancata notifica della cartella di pagamento da parte di un agente notificatore.
1.1. La complessa censura è infondata.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALE legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta
da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016; conf., da ultimo, Cass. n. 26511 del 08/09/2022).
1.3. Nel caso di specie, indipendentemente dalla redazione della relata di notifica sulla cartella di pagamento, non è contestato che una relata di notificazione ci sia stata; né risulta che la stessa (non integralmente riprodotta dalla ricorrente) sia stata effettuata da soggetto non legittimato.
1.4. Ne deriva che tutti i rilievi formulati da parte ricorrente vanno al limite catalogati nella categoria della nullità e non già dell’inesistenza, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente ritenuto che gravi sul contribuente -e non sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’intervenuta sottoscrizione del ruolo, in via autografa o digitale.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 » (Cass. n. 27561 del 30/10/2018; Cass. n. 19405 del 08/07/2021).
2.3. La CTR si è pienamente conformata al superiore principio di diritto e la società contribuente non ha né provato quanto affermato (la mancata sottoscrizione del ruolo), né addotto elementi concreti e specifici in ordine alla mancata provenienza dall’Amministrazione finanziaria del ruolo recato dalla cartella di pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che il mancato invio de ll’avviso bonario o della comunicazione di irregolarità non sarebbe necessario.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Con riferimento al cd. controllo automatizzato, bisogna distinguere tra la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo o comunicazione di irregolarità, prevista dal terzo comma dell’art. 36 bis
del d.P.R. n. 600 del 1973 (e dall’analoga disposizione di cui all’art. 54 bis , terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972) e l’avviso prodromico all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
3.3. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
3.3.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l’obbligo imposto all’Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016);
3.4. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento di detto obbligo è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, « ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili
direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso » (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015).
3 .4.1. Infine, deve escludersi che l’avviso di cui all’art. 6 comma 5, della l. n. 212 del 2000 sia necessario al fine di ottenere un minor aggravio di sanzioni, atteso che, a seguito della notifica della cartella, è sempre possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. 17479 del 2019, cit.; si veda anche Cass. 18405 del 20121, cit.).
3.5. Nel caso di specie, la CTR ha evidenziato che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di un controllo della stessa dichiarazione resa dal contribuente, senza che ne fosse stata contestata la regolarità; né è emerso che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, sicché correttamente è stata ritenuta legittima la cartella emessa senza il previo invio della comunicazione di irregolarità e/o dell’avviso bonario.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato come quinto, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la CTR liquidato le spese in maniera difforme rispetto a quanto indicato dal d.m. n. 55 del 2014.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Il ricorrente si è limitato, genericamente, a denunciare la mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese secondo tariffa, senza specificare gli errori commessi dal giudice, precisare le voci che si ritengono violate e
indicare le ragioni della violazione (cfr. Cass. n. 18190 del 16/09/2015; Cass. n. 22287 del 21/10/2009).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.1. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 38.392,75.
5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in euro 4.100,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, e, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023.