Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31274 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4740-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. , RAGIONE_SOCIALE e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), ed elett.te dom.ta in Roma al INDIRIZZO presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA
DEI INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo RAGIONE_SOCIALE e dif.;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , legale rappresentante, quale successore a titolo universale della RAGIONE_SOCIALE e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6460/07/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la RAGIONE_SOCIALE impugnò, innanzi alla C.T.P. di Caltanisetta la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ed il connesso ruolo, per riprese I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relative all’anno di imposta 2013;
che l’adita RAGIONE_SOCIALE.T.P. accolse il ricorso, con sentenza n. 975/2018, avverso la quale, tanto l’ RAGIONE_SOCIALE, quanto la RAGIONE_SOCIALE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla RAGIONE_SOCIALE.T.R. della Sicilia che, con sentenza n. 6460/2022, depositata il 15/07/2022, accolse il secondo e rigettò il primo, riformando l’impugnata sentenza ed osservando per quanto
in questa sede ancora rileva come (a) l’eventuale nullità della notifica della cartella di pagamento dovesse considerarsi sanata dal raggiungimento dello scopo (consistente nella proposizione di una tempestiva e rituale opposizione), (b) la sottoscrizione del ruolo ben può essere sostituita dalla ‘validazione’ informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituite con controricorso tanto l’ RAGIONE_SOCIALE, quanto l’ RAGIONE_SOCIALE (nella qualità di successore a titolo universale della RAGIONE_SOCIALE);
Rilevata, in via preliminare, la inammissibilità della costituzione dell’ AVV_NOTAIO per conto dell’ RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inammissibilità, a valle, del controricorso proposto da quest’ultima (arg. da Cass., Sez. 3, 24.11.2021, n. 36498, Rv. 663184-01), non trovando applicazione nel giudizio di legittimità, ai fini di una eventuale sanatoria, l’art. 182 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 22.12.2021, n. 41205, Rv. 663494-02): ed infatti, premesso che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, si osserva come alcuna RAGIONE_SOCIALE predette
circostanze emerga nel caso di specie, non risultando (non solo dalla procura speciale in calce al controricorso, mediante relatio, ma neppure) dagli allegati al fascicolo del presente grado di giudizio (a) alcuna comunicazione dell’Avvocatura dello Stato donde emergano conflitti di interesse ovvero indisponibilità a difendere l’ RAGIONE_SOCIALE né, tampoco, (b) alcuna delibera assunta da quest’ultima;
che sempre in via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ RAGIONE_SOCIALE alla p. 2 del controricorso, considerato che -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – nessuno dei motivi (cfr. infra ) ridonda in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, mediante un sovvertimento degli accertamenti di fatto svolti dalla C.T.R.;
Rilevato che con il secondo motivo -da esaminare, come il terzo, preliminarmente al primo – parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ nullità della sentenza per violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di diritto…in relazione a violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 156 c.p.c. dell’art. 3 del D.P.R. n. 11/2/2005 n. 68 e dell’art. 21 del D.Lgs. N. 82/2005 ‘ (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sanata, per effetto del raggiungimento dello scopo, la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata, benché si versi, nella specie, in ipotesi di inesistenza giuridica della cartella, conseguente alla mancata sottoscrizione digitale dell’atto impositivo, con conseguente insostenibilità di sanatoria di alcun tipo;
che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che questa Corte ha anzitutto precisato che (cfr. Cass., Sez. Sez. 6-5, 5.3.2019, n. 6417, Rv. 65307401) ‘ l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento’, o dell’intimazione ad adempiere, ‘da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli ‘, al pari dell’intimazione ad adempiere, ex art. 5O, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ‘ deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di
invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561) ‘;
che, sotto altro profilo, è stato altresì osservato che, in caso di notifica a mezzo EMAIL, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30948, Rv. 656343-01);
che tanto premesso, osserva il Collegio come, non solo il motivo pecchi di specificità cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non essendo stato chiarito dalla parte ricorrente se la cartella di pagamento notificata a mezzo EMAIL era da considerarsi un duplicato informatico dell’atto originario cd. ‘nativo digitale’ ovvero una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (cd. Copia informatica) -sebbene dal cpv. della p. 12 del ricorso sembrerebbe versarsi proprio in siffatta evenienza – ma, in ogni caso, l’omessa sottoscrizione della cartella nativa digitale non ne implicherebbe in ogni caso ex se , per quanto chiarito supra, la giuridica inesistenza;
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ nullità della sentenza per violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di diritto…in relazione a violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.’ (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ruolo sottostante alla cartella impugnata per mancanza di sua sottoscrizione, laddove la circostanza avrebbe dovuto ritenersi, al contrario, pacifica per
effetto della mancata contestazione sul punto ad opera della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo -il quale disvela un lamentato error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è inammissibile sotto molteplici profili;
che premesso che il motivo non attinge la ratio decidendi della decisione impugnata, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto equipollente alla sottoscrizione del ruolo la sua ‘validazione informatica’ (ciò che, all’evidenza, supera in nuce ogni ulteriore questione al riguardo), va comunque precisato, per mera completezza espositiva, che, allorquando con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di specificità del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., Sez. 6-3, 4.4.2022, n. 10761, Rv. 664645-01). In particolare, quando il motivo di ricorso per cassazione fondi – come nella specie – sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, onde consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione RAGIONE_SOCIALE doglianze ad essa sottoposte, il ricorso medesimo deve indicare, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. – sia la sede processuale di adduzione RAGIONE_SOCIALE tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass., Sez. 3, 9.8.2016, n. 16655, Rv. 641486-01);
che il motivo pecca, dunque e a tutto volere, di specificità (ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non essendo state trascritte le difese della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE donde dovrebbe
trarsi il lamentato contegno processuale non tenuto in considerazione dalla C.T.R.;
che a quanto precede aggiungasi, infine, che il principio di non contestazione: a) non può riguardare documenti (i quali, al più, possono essere non disconosciuti); b) concerne diritti e circostanze nella disponibilità della parte, sicché alcunché avrebbe potuto osservare il concessionario al riguardo, posto che la formazione dei ruoli è attività imputabile all’ente creditore (arg. dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3.9.1999, n. 321); c) non implica in ogni caso la veridicità della circostanza, risolvendosi in una mera relevatio ad onere probandi, spettando piuttosto al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6-1, 7.2.2019, n. 3680, Rv. 653130-01);
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della ‘ omessa motivazione della sentenza in ordine all’unico motivo di appello principale ‘ (cfr. ricorso, p. 7) per avere si opina la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. ‘ completamente omesso di motivare in ordine all’unico motivo di appello dedotto in via principale dalla società ricorrente ‘ concernente gli asseriti errores in procedendo ed in iudicando commessi dai giudici di prime cure, per non avere C.RAGIONE_SOCIALE. liquidato in proprio favore le spese di lite ed avere, al contrario, disposto la relativa compensazione;
che il motivo -il quale disvela un lamentato error in procedendo , ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ – è inammissibile per carenza di interesse;
che la C.T.R., in accoglimento del gravame incidentale dell’ RAGIONE_SOCIALE, ha infatti riformato la decisione di prime cure, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio, sì da ‘colorare’ la posizione processuale della contribuente (guardando al giudizio di merito nella sua complessità) in termini di soccombenza. Ciò ha, da un lato, implicato -quale inevitabile conseguenza – il rigetto del gravame principale della contribuente e, dall’altro, l’applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi -come nella specie – in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass., Sez. 6-3, 6.10.2021, n. 27056, Rv. 662442-01) -con conseguente inattualità della doglianza in esame, persistendo la complessiva soccombenza della contribuente anche all’esito del presente giudizio di legittimità, per effetto del rigetto del secondo e terzo motivo di ricorso;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo, alcunché dovendosi disporre al riguardo, invece, nei rapporti tra la ricorrente e l’ RAGIONE_SOCIALE, stante l’inammissibilità della costituzione in giudizio di quest’ultima;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione