Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 809 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 809 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Cart. Pag. IRPEF e altro 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10167/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in virtù del mandato in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 35/12/2013, depositata in data 5 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 19.03.2009 veniva notificata a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa all’anno d’imposta 2005, per un debito fiscale complessivo di € 9.055,71, imputato alla stessa quale sommatoria della maggiore IRPF e addizionali regionali dovute per la detta annualità; la somma derivava da una verifica automatizzata, ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso detta cartella di pagamento la ricorrente, in data 21 gennaio 2009, proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Torino chiedendo l’annullamento della cartella suddetta; si costituiva anche RAGIONE_SOCIALE, depositando il proprio fascicolo.
La C.t.p., con sentenza n. 117/21/2010, depositata in data 7 settembre 2010, rigettava il ricorso della contribuente, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio.
Contro tale decisione proponeva appello la detta contribuente dinanzi la C.t.r. del Piemonte, nella cui sede si costituiva anche il concessionario della riscossione depositando il proprio fascicolo; tale Commissione, con sentenza n. 35/12/2013, depositata in data 5 marzo 2013, respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure e condannando la detta ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248; violazione e mancata applicazione dell’art. 11, comma secondo, d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546; violazione e mancata applicazione de ll’art. 59, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha colto il difetto di legittimazione formale e sostanziale in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e mancata applicazione dell’art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; violazione e mancata applicazione dell’art. 480 cod. proc. civ.; violazione e mancata applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; denunzia ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’err or in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha rilevato, né motivato esaurientemente circa l’illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973; violazione e mancata applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ.; violazione e mancata applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; denunzia ai sen si dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato, né motivato esaurientemente circa l’illegittimità della notifica della cartella per difetto di sottoscrizione.
Il primo motivo è inammissibile.
2.1. In base all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e
l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).
2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato, esattamente negli
stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790).
2.3. Orbene, il motivo di ricorso non risponde a questi principi.
Esso contiene una serie di rilievi volti a rinnovare le censure mosse all’atto impositivo e, dunque, prescindendo del tutto dal decisum . Dette censure, poi, volgono in gran parte a sollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio, sicché, pur apparentemente articolate quali violazione di norme di legge, mirano, in realtà, ad un nuovo esame dei fatti in modo difforme, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.4. Infine, le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Pertanto, il motivo è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 04/02/2020, n. 2477).
Il secondo motivo è infondato.
Invero, la cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con i decreti ministeriali relativi, modello che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comp orta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo,
tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Cass. 04/12/2019, n. 31605; Cass. 07/09/2018, n. 21844; Cass. 29/8/2018, n. 21290).
Tale principio corrisponde ad un pacifico insegnamento del diritto vivente, autorevolmente confermato tra l’altro da Corte cost. n. 117/2000, che, attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva che la cartella di pagamento fosse provvista di sottoscrizione autografa ha avuto modo di chiarire che «l’autografia della sottoscrizione è elemento essenzi ale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’Autorità da cui l’atto proviene».
4. Il terzo motivo è infondato.
La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se ove manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è
stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata. (Cass. 27/05/2011, n. 11708)
In ogni caso, analogamente a quanto avviene per l’avviso di accertamento, la proposizione del ricorso del contribuente avverso una cartella esattoriale produce l’effetto di sanar e le nullità della notificazione della cartella esattoriale per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.; la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, infatti, all’applicazione di istituti appartenenti al di ritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’ist ituto della sanatoria Cass. 24/08/2018, n. 21071; Cass. 30/10/2018, n. 27561).
5. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.000,00 , oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022