Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2641 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2641 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa per procura in atti dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo PEC
-controricorrente – avverso la sentenza n.3720/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 aprile 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
1.Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella di pagamento (NUMERO_CARTA)
Tributi-RiscossioneCartella
emessa ex art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e portante IRAP, IRPEF E IVA degli anni di imposta 2010 e 2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (d’ora in poi per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
In particolare, il Giudice di appello riteneva valida la notificazione della cartella effettuata a mezzo P.E.C., così come riteneva che non fosse necessaria nella cartella così notificata la sottoscrizione con firma digitale da parte del funzionario competente. Con riguardo all’obbligo motivazionale della cartella di pagamento evidenziava che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la stessa è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
2.Avverso questa sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
3.Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso.
4.Il ricorso è stato avviato , ai sensi dell’art.380 bis -1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1 Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 71 del D. Lgs. n. 82/2005, dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 149 bis c.p.c in riferimento al motivo della inesistenza della cartella di pagamento notificata via pec e non sottoscritta digitalmente (art. 360 n. 3 c.p.c.) -si deduce che tali norme avrebbero dovuto determinare il giudice a dichiarare inesistente, nel caso di specie, la notificazione
della cartella di pagamento che non contiene alcuna firma digitale, anche alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n . 16173/2018) per cui l’onere di dimostrare invece di aver provveduto alla regolare notifica in forma di ‘documento informatico’, di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto, è a carico esclusivo dell’Agente della Riscossione .
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e/o l’ omesso esame circa l’illegittimità per mancanza di motivazione dell’atto, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5, c.p.c., l’ omesso esame da parte del Giudice di appello con riguardo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato.
Infine, con il quarto motivo di ricorso, proposto sempre in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce l’ omesso esame circa la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Il ricorso è inammissibile alla luce dei principi fissati sin da Cass., Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017 e ribaditi, tra le altre, da Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018 secondo cui in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la
violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento.
5.1 Ed invero, con riguardo al primo motivo, è sufficiente rammentare, con riferimento alle notificazioni effettuate a mezzo pec la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass., Sez. U, n.15979/2022 e, di recente, Cass. n.564/2024) che ne esclude la nullità ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, e, nello stesso senso, con riferimento specifico della notificazione a mezzo pec effettuate dall’Agente della riscossione Cass. n. 18684 del 3 luglio 2023 e Cass.n.30922 del 3 dicembre 2024.
5.2 Relativamente al secondo motivo, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che «La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il «quantum» del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (Cass., Sez. U.,
14 luglio 2022, n. 22281). Nello specifico, le Sezioni Unite richiamate hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, in motivazione).
5.3. In relazione a quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso questa Corte ha, innanzitutto, in più occasioni rilevato che vengono in considerazione norme di stretta interpretazione (Cass., 3 novembre 2022, n. 32386; Cass., 12 marzo 2020, n. 7077; Cass., 14 giugno 2013, n. 14942) e che, dunque, nei casi in cui la legge non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi dell’omessa sottoscrizione dell’atto, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass., 14 settembre 2021, n. 24652; Cass., 9 gennaio 2014, n. 220); con specifico riferimento, poi, alla cartella di pagamento, la Corte ha statuito che la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente -anche nella notifica eseguita a mezzo EMAIL (v. Cass., 27 novembre 2019, n. 30948) – non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizio ne è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n.
4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 4 luglio 2023, n. 18949; Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290).
5.4. Infine, è inammissibile il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. laddove con lo stesso non viene dedotto l’omesso esame di fatti, nella loro accezione fenomenica, quanto piuttosto l’omessa pronuncia su un motivo di appello.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con spese, liquidate in dispositivo, a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME