Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Cartella di pagamentoInteressi -Motivazione sottoscrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20697/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.;
– intimate
–
avverso la sentenza n. 350/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 7/02/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava la cartella n. 09720120306668546 con la quale RAGIONE_SOCIALE gli aveva chiesto il pagamento di euro 77.415,40 a titolo di Irpef per l’anno di imposta 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso non risultando provata la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella.
La Commissione tributaria del regionale del Lazio accoglieva -con la sentenza richiamata in epigrafe – l’appello erariale e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso del contribuente.
In particolare, con tale decisione, la CTR: – evidenziava che la notifica del prodromico avviso di accertamento era stata comprovata dai documenti legittimamente prodotti in appello dall’ufficio ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; – rigettava le doglianze relative alla omessa indicazione del tasso di interesse applicato in quanto nessun avviso bonario doveva precedere la cartella di pagamento, alla luce della notifica dell’avviso di accertamento non impugnato, il che peraltro rendeva non necessaria di specifica motivazione anche la parte relativa al calcolo degli interessi, precisando che non fosse necessaria l’indicazione RAGIONE_SOCIALE singole aliquote prese a base RAGIONE_SOCIALE varie annualità trattandosi di interessi chiesti per un solo anno di imposta, il 2006, il che rendeva facilmente percepibile la pretesa fiscale e le sue ragioni; – respingeva la doglianza relativa alla mancata notifica dell’atto di appello alla concessionaria della riscossione, vertendosi in tema di cause scindibili; -in merito all ‘ eccezione relativa al difetto di sottoscrizione della cartella rilevava che la stessa era stata predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore; – infine, in relazione alla legittimazione all ‘ impugnazione, rigettava la doglianza del contribuente in quanto l’atto di appello era stato firmato dal capo Team legale 3 su delega del direttore provinciale, ritenendo infatti che l’atto di appello sottoscritto dal capo reparto competente, come pure la delega proveniente dal titolare dell’ufficio investitore, lasciavano presumere
che l’atto provenisse dall’ufficio competente e ne esprimesse la relativa volontà.
Contro la suddetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La causa è stata avviata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio fissata per l’ 11 settembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 58, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992.
Con esso si censura la sentenza d’appello laddove la CTR ha erroneamente ammesso la produzione di nuovi documenti nel secondo grado di giudizio con riferimento alla prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
1.1. Il motivo è infondato, in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. 8/05/2024, n. 12498; Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass. 24/06/2021 n. 18103).
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove la CTR ha ritenuto validamente motivata la cartella in relazione al calcolo degli interessi.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto omette di descrivere in maniera compiuta la fattispecie ed, in particolare, le indicazioni contenute nella cartella di pagamento, ciò pure a fronte della sentenza della CTR che sul punto è ampiamente motivata e specifica che la doglianza sollevata dal contribuente era sostanzialmente ininfluente alla luce della considerazione che la cartella faceva seguito a un avviso di accertamento divenuto esecutivo per mancata impugnazione e che gli interessi richiesti erano relativi al solo anno di imposta in contestazione 2006.
Così statuendo, peraltro, la sentenza risulta conforme all’orientamento espresso da questa Corte a Sezioni unite, con cui è stato evidenziato che la cartella di pagamento, allorché, come nel caso di specie, segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di
tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass., Sez. U., 14/07/2022, n. 22281).
Con il terzo motivo, rubricato come n. 4 ed esposto a pagina 15 del ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione d’appello laddove ha ritenuto che, trattandosi di causa scindibile, non fosse rilevante la notifica dell’appello al concessionario della riscossione e ha ritenuto applicabile l’art. 332 c.p.c., in quanto la lite aveva oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria.
3.1. Il motivo è infondato.
La CTR ha escluso vizi processuali derivanti dalla mancata notifica dell’appello all’agente della riscossione sull’assunto che non ci si trovasse in presenza di ipotesi di litisconsorzio necessario, il che è conforme a quanto statuito recentemente da questa Corte che ha affermato il principio di diritto per cui in tema di processo tributario con plural ità di parti, va esclusa l’autonomia della previsione processualtributaria rispetto ai principi codicistici per cui il disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno (Cass. Sez. U. 30/04/2024, n. 11676).
Ciò premesso, il motivo si limita a ribadire la violazione dell’art. 53, comma 2, sull’assunto che l’agente della riscossione fosse parte del giudizio di primo grado, neanche confrontandosi con l ‘ effettiva
statuizione della CTR relativa all’assenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Con il quarto motivo, rubricato col numero 5 ed esposto nelle pagine da 15 a 17 del ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 480, quarto comma, e dell’art. 125 c.p.c., deducendo che la equiparazione della cartella al precetto ne impone la sottoscrizione.
4.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 04/12/2019, n. 31605; Cass. 05/12/2014, n. 25773).
Con il quinto motivo, rubricato nuovamente col numero 4 esposto da pagina 17 in poi del ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 11 e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’atto di appello non era fi rmato dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o da un funzionario munito di apposita delega.
5.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato, in quanto la decisione della CTR è conforme al consolidato orientamento di questa Corte
secondo cui, in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. 28/05/2008, n. 13908; Cass. 21/03/2014, n. 6691; Cass. 26/07/2016, n. 15470; Cass. 10/01/2025, n. 694).
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE agenzie intimate.
In virtù dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME