Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2883 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14408/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -intimata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, n. 296/2016, depositata l’8 /6/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era notificata in data 19/1/2006 una cartella di pagamento di euro 248.206,04, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione presentata nel corso del 2001 per l’anno 2000 a titolo di IRPEG, IRAP, addizionali, varie ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e sanzioni.
La CTP di Campobasso con sentenza n. 96/2007 annullava la cartella per non essere stata notificata entro il 31/12/2005.
La CTR del Molise con sentenza n. 1/2011 rigettava l’appello . Riteneva fondate sia l ‘ eccezione di decadenza dalla potestà impositiva per ritardata iscrizione RAGIONE_SOCIALE somme a ruolo, rispetto al termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, stabilito dall’art 17 d.P.R. n. 602 del 1973, sia l’eccezione di nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Proposto ricorso per cassazione dall’RAGIONE_SOCIALE, questa Corte, con ordinanza n. 11241 del 2015, stabiliva:
-che l’amministrazione non era incorsa in decadenza perché per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 il termine, in deroga all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 , veniva a scadere – ai sensi del l’ art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 1, comma 5 -ter lett. b) , n. 2, d.l. n. 106 del 2005, conv. in legge n. 156 del 2006 – alla data del 31/12/2006;
-che l’art. 36, comma 4 -ter , d.l. n. 248 del 2007, conv. dalla legge n. 31 del 2008, norma che aveva superato anche il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 58 del 2009), nell’introdurre la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, aveva fissato la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità RAGIONE_SOCIALE stesse ‘ ;
-che la causa dovesse essere rinviata per l’esame dell’eccezione (omessa motivazione in punto di criterio di determinazione degli interessi di mora) rimasta assorbita con la pronuncia di primo grado e riproposta con la memoria di costituzione in grado di appello.
Con la sentenza n. 296/16, non notificata, la CTR del Molise in sede di rinvio ha nuovamente annullato la cartella di pagamento perché la modalità di calcolo degli interessi può essere ricostruita solo attraverso una difficile indagine, violando il diritto di difesa. La cartella contiene ’44 voci relative agli interessi nonché 24 relative alle sanzioni. In nessuna di queste 68 voci è stato esplicitato il criterio di calcolo. La complessità del calcolo è dovuta anche alla mancata specificazione del quantum degli interessi maturati dalla scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute. Quantificazione che va necessariamente distinta dall’ammontare degli interessi maturati nella successiva fase di riscossione ovvero dalla presa in carico del ruolo fino alla notifica della cartella ‘.
L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE, nonostante la notifica del 31/5/2017, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4, c.p.c., perché non attenendosi al principio di diritto fissato dalla sentenza di rinvio, la CTR ha annullato la cartella non solo nella parte in cui ha liquidato gli interessi per indeterminatezza con riferimento al criterio di calcolo ma anche nelle parti relative alle imposte IRAP,
IRPEG, addizionali, ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo nonché alle sanzioni. Il giudice del rinvio avrebbe al più potuto annullare parzialmente la sentenza con riferimento agli interessi. La contribuente aveva impugnato la cartella per vizi attinenti all’intervenuta decadenza dei termini per l’iscrizione a ruolo, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento ma non aveva contestato nel merito la pretesa fiscale in relazione all’ammontare di tributi e sanzioni, eccependo unicamente per gli interessi la mancata indicazione dei criteri di calcolo.
Con il secondo motivo, proposto in subordine rispetto al primo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num . 4, c.p.c. perché l’annullamento della cartella con riferimento a imposte e sanzioni non è motivato, non potendo farsi discendere dall’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi, che costituiscono un titolo autonomo ed accessorio.
Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 30 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., perché il giudice ha pedissequamente aderito alle difese della contribuente senza un puntuale esame della questione. L’art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che nel ruolo siano iscritti imposte, sanzioni e interessi sicché il giudice avrebbe dovuto considerare che gli interessi riportati in cartella sono unicamente quelli già iscritti ex lege. Il calcolo degli interessi, non richiesto dalla norma, è collegato alla data di esecutività del ruolo perché gli interessi si calcolano dal giorno in cui il tributo diviene esigibile e la data di esigibilità è data proprio dall’esecutiv ità del ruolo. Gli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 di competenza dell’Agente della riscossione sono solo menzionati in cartella per avvertire il contribuente RAGIONE_SOCIALE
conseguenze del mancato pagamento e decorrono trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della cartella.
Il primo motivo del ricorso pone due questioni fra loro distinte.
4.1 La prima attiene alla violazione dei limiti della domanda della contribuente mentre la seconda ai limiti derivanti dalla pronuncia di legittimità. La prima doglianza non è fondata perché la società contribuente non aveva chiesto, nemmeno nel riassumere il giudizio dopo la pronuncia di legittimità con cui erano stati esclusi entrambi i vizi in grado di comportare l’integrale annullamento della cartella , l’annullamento parziale dell’atto impugnato. Nelle conclusioni la società continua a chiedere che sia dichiarata tout court la nullità della cartella e di conseguenza il giudice non si è pronunciato esorbitando dai limiti della domanda.
4.2 La seconda questione, riguardante la violazione del l’art. 384 c.p.c., è invece fondata. Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte. L’ordinanza n. 11241/2015 aveva disposto il rinvio per l’esame RAGIONE_SOCIALE eccezioni riproposte dalla società e rimaste assorbite nella pronuncia cassata. Come risulta dalla motivazione della stessa ordinanza, le ‘ eccezioni ‘ erano costituite in realtà da un’unica eccezione sull’ illegittimità della cartella per omessa motivazione in punto di criterio di determinazione degli interessi di mora. Nel giudizio di rinvio la CTR espressamente riconosce di essere chiamata a decidere unicamente questa questione ma poi conclude che l’ omissione determini l’illegittimità dell’intero atto impositivo. È ravvisabile un salto logico-giuridico perché il giudizio di rinvio era oramai circoscritto all’esame di un vizio di motivazione relativo un accessorio del credito erariale sicché il riconoscimento del vizio non avrebbe potuto comportare l’annullamento dell’intera cartella . Il vizio non si estendeva né ai tributi né alle sanzioni comminate per il loro mancato tempestivo pagamento. Nella motivazione si afferma
che la nullità dell’intero atto è pronunciata ‘in conformità all’orientamento di legittimità’, senza precisare a qua le precedente s’intende fare riferimento. Se il precedente fosse quello richiamato in altra parte della motivazione per accogliere il ricorso del contribuente sulla carenza di motivazione in ordine agli interessi (Cass. 4516/2012), deve precisarsi che quel giudizio riguardava un annullamento parziale della cartella con specifico riferimento agli interessi e non un annullamento dell’intera cartella.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei due successivi, proposti in subordine rispetto al primo.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., perché la cartella ha un contenuto vincolato, essendo redatta in conformità a un modello ministeriale. Nel caso in esame si trattava d’imposte dichiarate e non versate scaturite da un controllo automatizzato.
Il quarto motivo è fondato.
La cartella riguarda il controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 -bis d.P.R. 633 del 1973 della dichiarazione presentata per l’anno 2000. È stata notificata in data 19/1/2006 sicché ad essa non è applicabile l’art. 7, comma 1 -ter legge n. 212 del 2000, inserito dal 1, comma 1, lett. f) , n. 3 d.lgs. n. 219 del 2023 sulle indicazioni in ordine agli interessi degli atti di riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni e accessori.
La cartella riporta tutti i tributi da pagare, le sanzioni per il mancato pagamento dei singoli tributi, gli interessi già maturati, la data di esecutorietà del ruolo e precisa che, decorso inutilmente il temine dell’art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (60 giorni dalla notifica della cartella), dovranno essere pagati anche gli interessi di mora previsti dall’art. 30 d.p.r. cit. Le voci relative agli
interessi, come quelle relative alle sanzioni, sono molte perché molti erano i tributi per cui era stato lasciato scadere il termine per il pagamento senza eseguirlo. Nei casi come quello in esame l’Ufficio è in condizione di formulare le proprie richieste in forza del richiamo alla dichiarazione nonché ai titoli afferenti alle singole somme, senza necessità d ‘ indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale. Se è vero, infatti, che nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. 600 del 1973 la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente conosce per la prima volta la pretesa fiscale, nell’ipotesi di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come in quella in cui vengano richiesti anche gli interessi per ritardato od omesso pagamento, il contribuente è comunque in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione. Con riferimento agli interessi, poiché il criterio di liquidazione è predeterminato dall’ art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alla dichiarazione da cui scaturisce il debito d ‘ imposta così come, quanto alle sanzioni, è sufficiente il richiamo alla norma di legge che ne prevede i criteri, come l’ art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (Cass. 6812/2019 e Cass. 14236/2017). Con una recente pronuncia le Sezioni Unite hanno ricordato: «13.5 Quanto alle ipotesi di controllo automatizzato – artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972 – è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima,
proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione – quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardiviesonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella» (Cass., Sez. un., 22281/2022). Sul contenuto dell’obbligo di motivazione con specifico riferimento agli accessori si è espressa negli stessi termini anche la giurisprudenza più recente (Cass. 27504/2024 e Cass. 28593/2025). Né appare di segno contrario il precedente (Cass. 4516/2012) richiamato nella sentenza impugnata perché relativo a una particolare ipotesi in cui era stata indicata solo la cifra globale degli interessi calcolati per un periodo di ventitré anni. È infatti pur sempre necessario verificare se il contribuente sia effettivamente in grado di controllare la correttezza del calcolo dell’amministrazione in situazioni in cui si faccia riferimento a un periodo di tempo particolarmente ampio (Cass. 17767/2018 per un caso di mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo con riferimento a un periodo di ventotto anni). Analoga difficoltà non è riscontrabile se tutti i tributi oggetto della cartella riguardano la medesima annualità.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Dato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Per il giudizio di rinvio le spese vengono compensate perché la giurisprudenza sulla motivazione della cartella con riferimento alla questione controversa si è consolidata in epoca successiva alla decisione di
merito; per il giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza del contribuente e, sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensate le spese di lite per il giudizio di rinvio, condanna la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE per il giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/1/2026.
il Presidente NOME COGNOME