Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4914 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4914 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
Oggetto:
cartella
di
pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5059/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio del suo procuratore AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL) dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 6081/01/2024 depositata in data 07/08/2024 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa.
RAGIONE_SOCIALE, in data 18 aprile 2012, notificava al ricorrente la cartella di pagamento con la quale pretendeva la somma di € 7.961,55 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi relativi all’anno d’imposta 2008. Nella parte motiva dell’atto impugnato, l’Ufficio rendeva noto che le somme erano state iscritte a ruolo ‘a seguito del controllo della dichiarazione mod. IVA anno imposta 2008 NUMERO_DOCUMENTO data 06/12/20122, Note: recupero IVA sugli intrattenimenti cron. 2011/0034500′.
Il contribuente impugnava tale atto; il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso.
NOME COGNOME impugnava la sentenza ridetta.
Con la pronuncia qui gravata la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia gravata, in quanto da un lato ha ritenuto la cartella di pagamento più che adeguatamente motivata ed avente ad oggetto l’IVA forfettaria sugli intrattenimenti per l’anno 2018 già oggetto di pregressa contestazione al ricorrente con provvedimento codice NUMERO_DOCUMENTO per l’importo di € 5.680, pari a quello riportato in cartella, di determinazione dell’IVA forfetariamente dovuta sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti accertata separatamente dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Ha poi osservato che detto atto – prodotto in giudizio dall’Ufficio -è stato notificato a mani proprie del ricorrente in data 6.12.2011 e non è stato impugnato.
Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a cinque motivi di doglianza; l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria resiste con controricorso.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia Sezione Staccata di RAGIONE_SOCIALE illegittimamente ed erroneamente ritenuto e dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto per l’annullamento della cartella di pagamento conseguente alla mancata impugnazione della comunicazione dell’esito della liquidazione (cd. avviso bonario).
Il motivo è inammissibile.
La CTR ha accertato in fatto, con riguardo all’atto presupposto alla cartella qui impugnata che ‘detto atto -prodotto in giudizio dall’Ufficio -è stato notificato a mani proprie del ricorrente in data 6.12.2011 e non è stato impugnato. È pacifica la natura impositiva di detto avviso nel quale chiaramente il contribuente aveva modo di evincere i contenuti della pretesa tributaria successivamente portati ad esecuzione mediante la cartella impugnata’; pertanto la cartella poteva impugnarsi unicamente per vizi propri (tra molte, Cass. n. 37259/2021) qui insussistenti.
Il secondo motivo di doglianza, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, I comma, n. 4 c.p.c.
per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia – Sez. St. di RAGIONE_SOCIALE omesso di motivare la Sentenza impugnata atteso che essa -secondo il ricorrente – nella sua parte motiva, ha, da un lato, pedissequamente trascritto le difese proposte dall’Ente impositore e, dall’altro, totalmente ignorato quelle di parte privata.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata espresso motivazione il cui contenuto è comunque al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il terzo motivo di gravame, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia Sezione Staccata di RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto e dichiarato validamente motivata la cartella di pagamento impugnata.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come si evince dalla cartella prodotta a questa Corte da parte ricorrente, la stessa reca gli elementi essenziali per identificare la fonte e il titolo RAGIONE_SOCIALE pretese azionate, anche alla luce del contenuto dell’atto presupposto precedentemente notificato.
Il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5 -bis, del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia omesso rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controparte non avesse fornito la prova della fondatezza della pretesa erariale contenuta nell’atto impugnato.
La censura è inammissibile.
Essa si concentra sulla prova della debenza RAGIONE_SOCIALE pretese azionate, e come tale andava proposto nel giudizio avverso l’atto presupposto,
non nel presente giudizio che ha per oggetto la cartella, impugnabile solo per vizi propri che qui non sussistono.
Il quinto motivo di impugnazione, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia – Sez. St. di RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ed illegittimamente condannato l’istante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, sia in quanto i giudizi di merito avrebbero dovuto concludersi in senso totalmente favorevole a COGNOME NOME, sia perché l’Ufficio nei precedenti gradi di giudizio si è difeso attraverso i propri funzionari.
Il motivo in argomento è sotto il primo profilo inammissibile per difetto di interesse, essendo risultato il contribuente soccombente.
Sotto il secondo profilo, lo stesso è manifestamente infondato.
Invero, nel processo tributario, all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d. Lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n. 1019/2024).
In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 1.200,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 600,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.400,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine
dell’ancora ulteriore somma di euro 600,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME