Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6827 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6827 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4338/2025 R.G. proposto da:
MUSANTE NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (c.f. 13756881002)
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4729/2024, depositata il 16/7/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, anno d’imposta 2016, effettuato, ai sensi dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ad NOME COGNOME veniva notificata una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di euro 55.138,98, oltre accessori, per omesso versamento addizionale comunale IRPEF. Il contribuente si era avvalso di modelli di versamento F24 riportanti crediti in compensazione risultati inesistenti.
Con la sentenza n. 12848/2022 la CGT di primo grado di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, in quanto l’Amministrazione aveva agito in modo da non consentire di valutare la fondatezza del provvedimento emanato.
La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 4279/2024, riformava la decisione, rigettando il ricorso del contribuente. Il giudice di appello riteneva:
-che l’Ufficio potesse utilizzare per la correzione della dichiarazione le risultanze di due modelli F24 contenenti crediti in compensazione rispettivamente per euro 24.221,00 e per euro 14.899,00 risultati inesistenti. Il riferimento ai crediti risultati inesistenti nelle controdeduzioni, peraltro comunicate in sede di reclamo prima della costituzione in giudizio, non costituiva un’indebita integrazione della motivazione della cartella;
che tutta la documentazione utilizzata (dichiarazione dei redditi e modelli F24) proveniva dal contribuente ed era entrata legittimamente a far parte del materiale probatorio utilizzabile;
-che gli invii dei modelli F24, che avevano operato la compensazione, era riconducibile al contribuente che doveva assumersi la responsabilità del proprio comportamento. Non era stata formulata alcuna giustificazione RAGIONE_SOCIALE ‘singolari operazioni’ compiute.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, a cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
Nonostante la notifica del 14/2/2025, l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il 29/9/2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. Con istanza depositata in data 6/11/2025, il ricorrente ha chiesto la decisione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 in combinato con l’art. 3, Legge n. 241/1990, il tutto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», il ricorrente deduce che il giudice ha considerato legittimo il mutamento della motivazione dell’atto di riscossione perché la cartella si limitava alla richiesta di addizionale comunale all’Irpef per euro 56.799,04. La cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, derivando tale obbligo dai principi di carattere generale, valevoli per ogni provvedimento amministrativo.
Il motivo è manifestamente infondato. Il modus procedendi adottato dall’Ufficio non costituisc e un’indebita integrazione della motivazione dell’atto impoesattivo perché il contenuto dell’atto riflette la specifica modalità attraverso cui il contribuente aveva deciso di saldare il debito d’imposta con i modelli F24. La cartella di pagamento contestata scaturisce da procedura automatizzata ex art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, la quale consente espressamente all’Amministrazione Finanziaria, ‘sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria’, di
procedere al controllo e alla rettifica del credito di imposta. Nel caso in esame l’Amministrazione ha proceduto facendo riferimento ai due modelli F24 presentati dal contribuente e recanti i versamenti in compensazione non riconoscibili. La condotta dell’Amministrazione non ha comportato una violazione del diritto difesa, come lamenta il ricorrente, atteso che, essendo la cartella di pagamento conseguita a un controllo effettuato sulla dichiarazione dei redditi e sui documenti prodotti dal contribuente, quest’ultimo si trovava nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. Era necessariamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui l’Amministrazione avesse fatto riferimento a una richiesta di addizionale comunale all’I RPEF in quanto si trattava della modalità con cui egli aveva tentato di pagare il debito tributario. Proprio con riguardo al tema della motivazione della cartella di pagamento, secondo Cass. 15654/2020 la « cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione Finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione’. In tale caso, pertanto, è assolutamente consentito all’Ufficio di formulare le proprie richieste anche solo in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa e agli specifici titoli afferenti singole somme, senza necessità alcuna, quindi, d ‘ indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale ».
3. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è pienamente conforme al l’esito del giudizio . Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 5.800,00 per compensi, seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non
ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casi di conformità tra proposta e definizione è stata codificata un ‘ ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un ‘ ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.900,00, nonché al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4/3/2026
la Presidente NOME COGNOME