Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4439 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto:
cartella
pagamento
–
socio
di
società cancellata da RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13732/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC:
EMAIL)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL
e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2068/08/2016 depositata in data 25/11/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento di entrambi i ricorsi proposti, con conferma della legittimità della cartella impugnata;
FATTI DI CAUSA
–NOME e NOME COGNOME ricorrevano con autonomi atti di impugnazione avverso le cartelle di pagamento notificate alle stesse a seguito della estinzione del processo nel quale era parte la società RAGIONE_SOCIALE processo avente per oggetto avvisi di accertamento relativi ad iva per gli anni 1995 1996, in forza della mancata riassunzione del giudizio a seguito di sentenza di questa Corte;
il giudice di primo grado dichiarava inammissibili alcune eccezioni in quanto sollevate solo con le memorie e disattendeva nel merito le altre doglianze delle contribuenti, rigettando i ricorsi riuniti;
appellavano le contribuenti;
con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte, per quanto qui interessa, il giudice di appello ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di COGNOME NOME NOMECOGNOME
Cons. Est. NOME COGNOME 2 – la CTR ha ritenuto che il semplice riferimento alla dichiarazione di estinzione del procedimento non fosse sufficiente nel caso in cui
l’intimazione abbia a dirigersi nei confronti di altri soggetti terzi rispetto al partecipante al giudizio in questione ancorché possano costoro essere ritenuti a conoscenza della vertenza in forza della presunzione legata alla ristretta base societaria; difettando quindi l’esposizione dei motivi del coinvolgimento del terzo – che si basa sull’applicazione di presunzioni – la motivazione della cartella oggetto del presente giudizio è stata ritenuta viziata;
inoltre con riferimento alla tempestività dell’azione di riscossione la sentenza impugnata ha ritenuto che la dichiarazione di estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione non abbia effetti costitutivi di nuove obbligazioni ma determini semplicemente la reviviscenza dell’originario atto impugnato: pertanto i termini applicabili – secondo la pronuncia di merito – sono quelli previsti dalla normativa diretta a quella tipologia di atti con decorrenza dalla dichiarazione di estinzione di cui sopra e non i termini prescrizionali ordinari per le obbligazioni nascenti da sentenze;
ricorre a questa Corte il riscossore con atto affidato a quattro motivi di impugnazione;
resiste con controricorso di NOMECOGNOME
ha proposto autonomo ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, l’Agenzia delle Entrate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
va in primo luogo qualificato come principale il ricorso del riscossore, in quanto notificato in data 24 maggio 2017, prima quindi del ricorso dell’Amministrazione Finanziaria che risulta posto in notifica il 25 maggio 2017 e che quindi è da qualificarsi come ricorso incidentale;
-vanno allora esaminate per prime le censure proposte con l’impugnazione principale;
Cons. Est. NOME COGNOME 3 – il primo motivo di doglianza del ricorso principale censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; violazione e/o falsa interpretazione delle
disposizioni dell’art. 25 c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 octies L. n. 241 del 1990; secondo la prospettazione di parte ricorrente erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto la cartella impugnata affetta da vizio motivazionale non avendo riportato nell’atto la parte relativa alla descrizione in forza della quale è scaturita l’iscrizione al ruolo (nel concreto il decreto di estinzione del giudizio n. 171/01 della Commissione tributaria regionale di Firenze in relazione all’accertamento notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in quanto tale elemento contenuto appunto nelle note relative alla descrizione non può considerarsi essenziale ai fini della validità dell’atto, stante la conformità della cartella al modello ministeriale relativo alla sua predisposizione;
il motivo è fondato;
vero è che la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa; tuttavia, con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l’avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (ex d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell’osservanza dell’obbligo dell’Amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell’ an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall’altro, di delimitare le ragioni dell’Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002);
nel presente caso, è incontestato che l’iscrizione a ruolo trova fondamento sulla estinzione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento notificato alla società partecipata dalla contribuente, poi cessata, alla quale la stessa è quindi succeduta;
Cons. Est. NOME COGNOME – 4
e dalla cartella di pagamento trascritta nell’atto di impugnazione dell’Agenzia delle Entrate si evince con chiarezza la ragione dell’iscrizione a ruolo che la cartella in argomento veicola, leggendosi: ‘iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito del decreto di estinzione del giudizio n. 171/01/11 depositato il 19.09.11 dalla sezione 1 della commissione tributaria regionale di Firenze in relazione all’accertamento IVA n. 865654 per l’anno di imposta 1995’; tali informazioni, lette unitamente all’intestazione della cartella che reca l’indicazione sia della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, sia della Di NOME COGNOME, consentivano alla contribuente di comprendere che la pretesa azionata dall’Ufficio aveva per oggetto tributi della società da ella partecipata, come richiesti in quel determinato atto;
il secondo motivo di ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e degli artt. 160 e 156 c. 3 c.p.c. per avere il giudice del merito mancato di fare applicazione nel caso concreto del principio di sanatoria dei vizi dell’atto derivanti dal raggiungimento dello scopo del medesimo;
il motivo è fondato;
Cons. Est. NOME COGNOME – 5 – i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107); ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa
abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 09 -1 921 7 – 2015 -21/12 / 2023 MMF settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017» (Cfr Cass., V, n. 33175/2023);
il terzo motivo di ricorso principale si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia di appello erroneamente fatto applicazione alla fattispecie in esame del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento prescritto dalla disposizione su richiamata anziché il termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.;
il motivo è fondato;
-ritiene questa Corte (in termini si veda per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7444 del 08/03/2022) che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento e anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione;
-pertanto, nel ritenere rilevante il diverso termine relativo alla definitività dell’avviso di accertamento, e non quello dell’emissione del
decreto estintivo del giudizio, la CTR ha commesso l’errore di diritto denunciato da parte ricorrente;
infine, il quarto motivo di ricorso dell’impugnazione principale si incentra -ancora ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. – sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2966 c.c. per avere la pronuncia impugnata mancato di dare rilevanza alla notifica della cartella di pagamento eseguita in data 17 settembre 2013 nei confronti della Di NOME COGNOME altra socia rispetto all’odierna controricorrente della società cessata; detta notifica – secondo parte ricorrente – poiché è stata regolarmente perfezionata nei termini ed ha avuto per oggetto la cartella autonomamente emessa nei confronti della destinataria recante comunque il contenuto dell ‘ unica iscrizione al ruolo a carico della società cessata RAGIONE_SOCIALE ha prodotto l’effetto interruttivo impedendo l’insorgenza della decadenza poiché ha costituito compimento dell’atto previsto dalla legge ex art. 2966 c.c.; – anche tale motivo è fondato;
-sul punto, si è chiarito (in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24582 del 10/08/2022) che in tema di riscossione coattiva, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973;
conclusivamente, il ricorso principale va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame;
venendo ora all’esame del ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria, rileva il Collegio che il primo motivo di impugnazione si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la Commissione tributaria regionale toscana statuito su doglianze formulate tardivamente dalle contribuenti, con memorie,
dichiarate a loro tempo inammissibili dalla CT di Firenze poiché considerate nuovi motivi di impugnazione;
il motivo è fondato;
-nel giudizio tributario è infatti inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento – nella specie, relativo all’erroneo utilizzo nell’atto impositivo del metodo induttivo in luogo di quello analitico – in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992 (in termini Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19616 del 24/07/2018);
si evince infatti dalla trascrizione in ricorso per Cassazione a pagina 11 (nota a piè di pagina) la evidente inammissibilità delle eccezioni proposte in sede di memoria da parte della contribuente, correttamente dichiarata dal giudice di primo grado con statuizione che non risulta sia stato oggetto di censura di fronte al giudice di appello, come si evince dalla lettura della pronuncia impugnata;
pertanto, il contenuto di tali eccezioni dichiarate inammissibili non poteva formare oggetto di esame in sede di appello; procedendo al loro esame la CTR ha quindi commesso l’errore di diritto denunciato poiché doveva limitare la sua cognizione all’esame dei soli vizi della cartella;
il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 7 L. 212 del 2000 ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto difettosa la motivazione espressa dalla cartella impugnata;
il motivo è all’evidenza fondato;
invero come si rileva (lo si è già osservato in precedenza) dalla lettura della cartella de qua , diligentemente trascritta nel ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate alle pagine 13 e 14 dell’atto, nel rispetto del principio di specificità e localizzazione, la stessa recava chiaramente sia l’indicazione della società RAGIONE_SOCIALE, sia il riferimento all’anno d’imposta 1995 e al successivo anno 1996, nonché dei successori della società in argomento, come determinati in forza della cancellazione del registro imprese della RAGIONE_SOCIALE ridetta, oggetto dell’avviso di accertamento che recava la pretesa di maggiori tributi; sia l’indicazione degli ex soci come coobbligati;
inoltre, la cartella evidenziava anche il riferimento alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito del decreto di estinzione del giudizio svoltosi di fronte alla commissione tributaria regionale di Firenze in relazione all’accertamento iva n. NUMERO_DOCUMENTO: la motivazione dell’atto impugnato, quindi, risulta – ampiamente -più che esaustiva, in grado quindi di far percepire ad ogni destinatario della stessa le ragioni poste dal riscossore alla base della stessa;
pertanto, nel ritenere priva di motivazione la cartella impugnata, la CTR ha erroneamente pronunciato;
il terzo motivo del ricorso incidentale, che propone la medesima censura proposta con il terzo motivo di ricorso principale, stante l’accoglimento dei motivi di cui sopra, risulta assorbito;
-il successivo quarto motivo di ricorso incidentale (rubricato erroneamente sub n. 3), così come il successivo quinto motivo di ricorso incidentale (rubricato erroneamente sub n. 4) formulati ambedue in via subordinata, sono parimenti assorbiti alla luce dell’accoglimento delle ridette assorbenti censure;
in conclusione, il ricorso principale è integralmente accolto; vanno parimenti accolti il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale; i restanti motivi dell’impugnazione incidentale sono assorbiti;
– la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice del merito che riesaminerà il fatto alla luce dei sopra illustrati principi;
p.q.m.
accoglie il ricorso principale; accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.