Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17001/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME PIA (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5914/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva respinto il suo ricorso contro cartella di pagamento n.
09720160025681813 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.
La CTR ha rigettato il gravame osservando che l’atto non richiedeva alcuna sottoscrizione e che la motivazione era sufficiente.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la CTR ha erroneamente ed illegittimamente rigettato l’eccezione di inesistenza/nullità della cartella di pagamento che difetta sia della sottoscrizione, sia della indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto, ex art. 15, comma 7, D.L. n. 78/2009, che prevale sul decreto ministeriale che stabilisce il contenuto della cartella.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605 del 2019; Cass. n. 25773 del 2014).
1.3. Questo orientamento non trova ostacolo nell’art. 15 comma 7 d.l. n. 78/2009, che prevede la ‘sostituzione’ della firma autografa ‘prevista’ sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle ‘norme che disciplinano le RAGIONE_SOCIALE tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali’ con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati: le ‘norme’ che disciplinano la cartella di pagamento -comprese quelle di fonte secondaria, che non sono escluse dall’ampia previsione dell’art. 15 cit. -non prevedono la firma autografa con riferimento alla cartella cosicché la disposizione invocata non rileva.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al difetto di motivazione della cartella, atteso che nella stessa non sono annotate le variazioni apportate alla dichiarazione del contribuente in fase di liquidazione, non è riportato alcun prospetto dei versamenti mancanti e il riepilogo di quanto sarebbe illustrato nella prodromica comunicazione di irregolarità, non prodotta in giudizio, né l’Ufficio ha fornito prova della sua consegna al contribuente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento -la quale è atto amministrativo e non processuale -il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. n. 28570 del 2019).
2.3. Questa massima non è altro che corollario del c.d. principio di autosufficienza, rinvenibile nell’articolo 366, n. 6, c.p.c. che impone la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti (oltre che dei contratti e accordi collettivi) sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 7455 del 2013; tra le tante Cass. n. 12997 del 2020; Cass. n. 11370 del 2020), dovendosi ulteriormente precisare che ‘indicare specificamente un atto o documento significa anzitutto dire qual è il suo contenuto’ (Cass. n. 28184 del 2020 in motivazione punto 2.4); in ciò il principio di autosufficienza costituisce presidio, accanto e prima ancora che della specificità dei motivi, della stessa intelligibilità del ricorso per cassazione, perché il ricorso deve mettere in grado il giudicante di rendersi conto dell’oggetto della controversia, in relazione alle esposte censure e deve dunque contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (tra le tante, Cass. n. 31082 del 2017).
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14/03/2024.