Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1077 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1077 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto: Tributi – Cartella di pagamento – Controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del
1972.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17102/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE Legale Tributario, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 958/03/14, depositata il 20 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 958/03/14 del 20/05/2014 la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (di seguito BC) avverso la sentenza n. 716/09/10 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni MoRAGIONE_SOCIALE Unico e MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di NOME evidenziando che: a) la cartella di pagamento impugnata non era carente di motivazione, contenendo «l’indicazione degli elementi, sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione a ruolo, le istruzioni per il pagamento, le avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella medesima, nonché la specifica avvertenza circa la richiesta di informazioni e di riesame in autotutela del ruolo», risultando conforme al moRAGIONE_SOCIALE ministeriale; b) anche se non risultava provata la ricezione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di irregolarità inviate a BC, ciò non comportava la nullità della cartella, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; c) laddove l’Ufficio impositore non aveva proceduto allo sgravio dei tributi indicati nella cartella di pagamento, lo aveva fatto evidentemente perché riteneva infondate le doglianze.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso BC deduce violazione dell’art. 3 della l. 7 agost o 1990, n. 241 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la carenza della motivazione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso » (Cass. n. 28570 del 06/11/2019; Cass. n. 16010 del 29/07/2015).
1.3. Nel caso di specie, la cartella di pagamento non è stata riprodotta nella sua interezza da parte ricorrente, che ne ha liberamente trascritto solo alcune parti, senza nemmeno indicare specificamente dove la stessa sia stata prodotta nel giudizio di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022).
1.4. Ne consegue che questa Corte non è in grado di apprezzare ex actis la congruità della motivazione della cartella di pagamento, con conseguente inammissibilità della censura.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 de l 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità della cartella di pagamento impugnata sebbene emessa senza il previo invio della comunicazione di irregolarità, soprattutto con riferimento al d isconoscimento del credito d’imposta.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Con riferimento al cd. controllo automatizzato, bisogna distinguere tra la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo o comunicazione di irregolarità, prevista dal terzo comma dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (e dall’analoga disposizione di cui all’art. 54 bis , terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972) e l’avviso prodromico all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
2.3. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
2.3.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l’obbligo imposto all’Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016);
2.4. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento di detto obbligo è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972
e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972 , « ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso » (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015).
2.4.1. Infine, deve escludersi che l’avviso di cui all’art. 6 comma 5, della l. n. 212 del 2000 sia necessario al fine di ottenere un minor aggravio di sanzioni, atteso che, a seguito della notifica della cartella, è sempre possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. 17479 del 2019, cit.; si veda anche Cass. 18405 del 20121, cit.).
2.5. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie la CTR ha escluso nel merito che vi siano in ipotesi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e BC non ha in alcun modo specificato in cosa consisterebbero le incertezze che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, avrebbero legittimato l’invito al contraddittorio preventivo.
2.6. Del resto, se è vero che il disconoscimento di un credito di imposta (sul quale specificamente si sofferma la ricorrente) implica normalmente una valutazione in ordine alla debenza del credito e, quindi, per lo più, un accertamento nelle forme ordinarie, deve evidenziarsi che, da un lato, tale questione non è stata specificamente prospettata, vertendo il motivo sul mancato inoltro dell’avviso di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000;
dall’altro, la ricorrente non ha neppure trascritto in parte qua la dichiarazione fiscale presentata, con ciò consentendo una compiuta valutazione alla Corte, limitandosi ad affermare che la stessa sia stata regolarmente compilata.
Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’ar t. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la stessa pronunciato nel merito RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse con riferimento ai tributi non sgravati.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La CTR ha dato conto dell’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE pretese con motivazione che -per quanto essenziale -esclude di per sé l’omessa pronuncia contestata.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 141.845,24.
6.1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di BC del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022.