Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20410/2024 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 1354/2024 depositata il 19/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinto da cartella di pagamento n. 294 2019 00015617 47 000 notificata via pec in data 14/10/2019, riguardante il pagamento di € 32.561,60, a titolo di IVA, in relazione all’a.i. 2016, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 54 bis DPR n. 633 del 1972.
La CTP di Enna, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 829 del 28 giugno 2021, rigettava il ricorso.
La CGT II della Sicilia, adita in appello dal contribuente, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, osservando, in sintesi, che: la cartella di pagamento notificata telematicamente è valida, anche se proveniente da indirizzo non presente in pubblici elenchi; è infondata l’eccezione di nullità per mancata sottoscrizione di ruoli e cartella, potendo tra l’altro i ruoli essere validati informaticamente; non sussiste il lamentato vizio di motivazione, essendo la cartella emessa a seguito di controllo formale correttamente motivata anche con il solo riferimento alla dichiarazione; l’essersi la parte pubblica difesa per il tramite di un suo funzionario non osta alla liquidazione in suo favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi, resistiti dall’RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi del ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, con controricorso.
In data 13 dicembre 2024 il Consigliere delegato formulava proposto di definizione anticipata.
In data 28 gennaio 2025 il difensore del contribuente formulava istanza di decisione.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 71 del d. lgs. n. 82/2005, dell’art. 26 del dpr n. 602/1973, dell’art. 60 del dpr n. 600/1973 e dell’art. 149 bis c.p.c. in riferimento al motivo della inesistenza della cartella di pagamento notificata via pec e non sottoscritta digitalmente (art. 360, n. 3, c.p.c.)’.
1.1. È inesistente la ‘notifica digitale della copia della cartella senza firma digitale e priva di attestazione di conformità, essendo priva di valore giuridico perché non garantisce che il documento trasmesso possa coincidere con l’originale’. ‘Nel nostro caso la cartella di pagamento impugnata è stata notificata illegittimamente via pec con un formato pdf non firmato digitalmente né contenente alcuna attestazione di conformità’.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
In caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr. da ult. Cass. n. 18387 del 2024);
Inoltre, la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922 del 2024).
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 e/o dall’art. 115, 1° co., c.p.c. e/o dell’art. 7, co. 5 bis, D.Lgs. n. 546/1992, e/o dell’art. 12, co. 4, DPR n. 602/1973 e/o dell’art. 8, co. 24, D.L. n. 16/2012 e/o dell’art. 21 septies, e/o dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990 e/o dell’art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600/1973 e s.m.i,, e/o dell’art. 56, co. 1, del DPR n. 633/1972 e s.m.i. e/o dell’art. 20, co. 1, lett. a) e lett. b) della L. n. 266/1987 in riferimento al motivo relativo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione de stess da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato (art. 360 n. 3 c.p.c.)’.
2.1. La CTR erra non nel non considerare che l’agente della riscossione non ha contestato ‘la circostanza del difetto di formazione e sottoscrizione dei ruoli da parte del titolare dell’ufficio’, né ha fornito prova per superarla.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Per costante insegnamento, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. n. 1545 del 2018; Corte cost. n. 117 del 2000).
Inoltre, in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della l.n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. nn. 7800 del 2020, 12243 del 2918, 26546 del 2016).
Sotto altro profilo, riguardante la pretesa, ma indimostrata, non contestazione del ‘difetto di formazione e sottoscrizione dei ruoli’ da parte dell’agente della riscossione (di cui il motivo, incorrendo altresì in difetto di autosufficienza, foriero di inammissibilità, non trascrive gli atti nelle parti rilevanti), vale il principio per cui nel processo tributario, il principio
di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il ‘thema decidendum’ ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass. nn. 22616 del 2024, 12287 del 2018).
Alla luce di quanto precede, il riferimento all’art. 7, comma 5 -bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 (p. 17 ric.) è fuori contesto.
Terzo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 e/o dell’art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 e/o dell’art. 7, co. 5 bis, D.Lgs. n. 546/1992 e/o dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.) -Illegittimità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione dell’atto’.
3.1. ‘Nella cartella di pagamento opposta, in violazione di quanto invece disposto dall’art. 7 della L. n. 212/2000, l’agente della riscossione si è limitato a riportare l’anno dell’imposta, il nome del tributo ed il numero di ruolo, omettendo di indicare tutti gli altri dati necessari a motivare un atto afferente ad una pretesa fiscale’.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Non trascrive la cartella (cfr. Cass. n. 2928 del 2015: ‘In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione’; cfr. anche Cass. n. 16147 del 2017: ‘In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che
si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso’).
3.2.1. Il motivo è, altresì e comunque, manifestamente infondato.
La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 15654 del 2020).
Quarto motivo: ‘Omesso esame e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., e/o dell’art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione alla condanna del contribuente sig. COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonostante la novità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, quindi, nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto portare alla compensazione parziale o integrale RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio (art. 360 n. 5 e/o n. 3 c.p.c.)’.
4.1. La CGT II ‘nel motivare il rigetto di ogni singolo motivo di ricorso fa riferimento a sentenze della Suprema Corte che, però, sono successive innanzitutto alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado’. Di ciò avrebbe dovuto tener conto ai fini RAGIONE_SOCIALE spese, ma non l’ha fatto.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale -e insindacabile -la valutazione di totale o parziale compensazione per
giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr. da ult. Cass. n. 26912 del 2020).
Invero, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. nn. 18299 del 2022, 11329 del 2019; cui ‘adde’ Cass. Sez. U n. 14989 del 2005).
In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.
Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 4.400,00, oltre spese prenotate a debito, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.200,00.
Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 1.100,00 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 4.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Condanna parte ricorrente a pagare alla controparte la somma di euro 2.200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., di euro 1.100,00 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,
per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME