Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1052 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17539-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F.CODICE_FISCALE), in persona dei legali rappresenti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– contraticorrenti
avverso la sentenza n. 774/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all’anno d’imposta 2017;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l’appello affermando che, in ordine al motivo afferente la carenza di motivazione della cartella in violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per la mancata allegazione dei documenti richiamati nel provvedimento impositivo, la cartella è legittima quanto alla motivazione ove riporti in maniera sintetica gli elementi in base ai quali contribuente può comprendere le ragioni della richiesta di pagamento e nel caso di specie la cartella riporta gli estremi dell’avviso di accertamento, gli estremi della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che li ha confermati, l’avvertenza che non sono dovute le sanzioni non trasmissibili agli eredi, mentre, quanto alla mancata specificazione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate si rileva che tale indicazion non risulta prescritta da alcuna norma ed è quindi sufficiente il rinvio ai provvedimenti regolamentari che fissano le aliquote da applicare, provvedimenti di carattere generale che si presumono conosciuti.
Ric. 2021 n. 17539 sez. MT – ud. 09-11-2022
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 in quanto la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile mentre nella specie la cartella di pagamento rinvia a una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e ad avvisi di accertamento mai notificati alla parte, mentre quanto agli interessi la cartella di pagamento non indica gli importi originari su cui sono stati calcolati, né il loro ammontare in euro dopo la conversione al tasso legale, la decorrenza del calcolo e i tassi applicati.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968 del 2019);
in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. n. 14723 del 2020);
in tema di riscossione coattiva, l’atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d’imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, i applicazione del generale principio di conservazione dell’atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione (Cass. S.U. n. 22281 del 2022)
la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della I. n. del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo att riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfar l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass. S.U. n. 22281 del 2022). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi perché per un verso ha ritenuto legittima la motivazione per il solo fatto di riportare solo gli estremi – non anche il contenuto – degli avvisi di accertamento e della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che li ha
confermati, senza preoccuparsi se il contribuente avesse avuto effettiva e legale conoscenza di tali atti e per un altro verso h ritenuto non necessaria la specificazione degli interessi, non indicando gli importi originari su cui gli stessi sono stat calcolati e il relativo criterio di calcolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute a tale titolo.
Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 Il Presidente