Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6742 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6742 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Cartella di pagamento – Vizio di notifica – Tempestiva impugnazione – Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5638/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, n. 6913/8/2023, depositata in data 21/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, il sotteso avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad Irpef 2005, in quanto mai notificato, ed il relativo ruolo
esattoriale. Con il predetto atto riscossivo la RAGIONE_SOCIALE, quale agente della riscossione, aveva intimato il pagamento della somma di euro 3.359,00, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 -bis del d.P.R. n. 633/1972.
Si costituivano l’RAGIONE_SOCIALE, Direzione provinciale di Agrigento, e l’RAGIONE_SOCIALE.
La CTP rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, CGT-2) dichiarava inammissibile il ricorso originario del contribuente in quanto proposto avverso un estratto di ruolo ed una cartella di pagamento, che si affermava essere stata non validamente notificata, senza che fosse stata fornita prova dell’interesse all’impugnazione di tali atti.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 06/02/2026.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CGT-2 reso una motivazione apparente e contraddittoria, in quanto, mentre nella parte narrativa della sentenza si afferma che oggetto dell’impugnazione era una cartella di pagamento, nonché il ruolo esattoriale e l’avviso di accertamento sui quali questa si fondava, « l’adottata motivazione, invece, ha ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo, opposto immediatamente, unitamente alla cartella di pagamento ed il ruolo sottostante, assunti siccome non notificati ».
Inoltre, i giudici d’appello hanno omesso di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e, cioè, di chiarire su quali prove abbiano fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni siano pervenuti alla propria determinazione, non consentendo in tal modo di verificare se abbiano effettivamente giudicato iuxta alligata et probata .
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).
1.3 Nel caso di specie, il vizio lamentato è insussistente, in quanto la CGT-2 ha chiaramente spiegato le ragioni poste a fondamento della decisione, avendo ritenuto applicabile al presente giudizio il comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 14/2021, conv., con modif., dalla legge n. 215/2021, che limita l’impugnabilità diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che « dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
Hanno aggiunto i giudici d’appello che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 06/09/2022, n. 26283), la predetta disposizione trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, salva la dimostrazione da parte del contribuente, nel giudizio di merito o in quello di legittimità, dello specifico interesse all’impugnazione.
Nel caso di specie, il contribuente, secondo la CGT-2, non ha provato in alcun modo che sussisteva interesse all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per cui è causa (dovendo ritenersi un mero refuso il riferimento all’estratto di ruolo, anziché al ruolo) e, di conseguenza, il ricorso originario dello stesso è stato dichiarato inammissibile.
Risulta, pertanto, esplicitato il percorso logico-giuridico seguito nella motivazione dell’impugnata sentenza.
Con il secondo motivo si assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CGT -2 ha implicitamente rigettato l’eccezione, sollevata con la memoria illustrativa depositata nel giudizio d’appello, di invalida costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità di tale costituzione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CGT -2 ha rigettato l’eccezione, sollevata con la memoria illustrativa depositata nel
giudizio d’appello, di invalida costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, con conseguente inammissibilità di tale costituzione.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili.
4.1 Invero, la CGT-2 ha dichiarato inammissibili le questioni dedotte dall’appellante nella memoria depositata il 21/04/2023, relative alla nullità della procura ad litem rilasciata al difensore di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, richiamando la pronuncia di questa Corte (n. 8104 del 23/03/2021) secondo cui la nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile, sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale.
Con tale motivazione il ricorrente, nell’ambito del ricorso per cassazione, non si confronta affatto, ragion per cui va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).
4.2 In ogni caso, entrambi i motivi sono del tutto slegati dalla ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Invero, l’eventuale invalidità della costituzione, in primo grado ed in appello, dell’RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE (che assumeva la posizione processuale di resistente), comportando la sola contumacia di quest’ultima, non inciderebbe sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario del contribuente per sopravvenuta carenza di interesse, posta a fondamento della sentenza della CGT-2.
Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis) , del d.P.R n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CGT -2 ha implicitamente ed erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento per l’omessa produzione in giudizio della raccomandata informativa di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis) , del d.P.R. n. 600/1973.
5.1 Il motivo è, in primo luogo, inammissibile, in quanto lo stesso si discosta dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale, in via del tutto assorbente rispetto a qualsivoglia doglianza sollevata dal contribuente, è stato dichiarato inammissibile il ricorso originario di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento.
5.2 La doglianza, in ogni caso, risulta anche infondata, in quanto la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (Cass. 22/10/2024, n. 27326; Cass. 12/07/2017, n. 17198).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, liquidate come in dispositivo, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre nulla va disposto nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE non avendo questa svolto attività difensiva.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME