Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34194 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 13643-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 6242/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1223/2019 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento TARSU 2011 -2013.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 71 D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall’art. 1 comma 172 della L. 296/2006, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto le censure circa la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione.
1.2. La censura è priva di pregio.
1.3. La sentenza impugnata ha, infatti, accertato che la cartella conteneva tutte le informazioni necessarie circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva tali da porre la contribuente in condizione di poter far valere le proprie difese («… la cartella … contiene l’esatta indicazione del fondamento del preteso credito, dell’annualità di riferimento, della demarcazione tra credito, interessi moratori e sanzioni nonché della sua complessiva quantificazione»).
1.4. In diritto è d’uopo, quindi, evidenziare, che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche per la cartella di pagamento vale il principio generale secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento può ritenersi adempiuto se il contribuente sia stato
messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l’indicazione dei fatti che, sia pur astrattamente, la giustifichino, ciò tanto più quando, come nella fattispecie, la cartella costituisca il primo ed unico atto impositivo portato a conoscenza del contribuente (Cass. n. 17947/2004), come lamentato dalla ricorrente con riguardo alla mancata notifica del prodromico sollecito di pagamento.
1.5. Per contenuto essenziale deve intendersi, pertanto, l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (cfr. Cass. n. 6914/2011; conf. Cass. n. 13110/2012), come accertato dunque, in fatto, dalla Commissione tributaria regionale, con valutazione insindacabile nella presente sede se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 71 e 72 d.lgs. n. 507/1993 e ss.mm. e ii., nonché dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 per mancata notifica dell’atto presupposto della cartella impugnata .
2.2. La censura va parimenti disattesa.
2.3. L’art. 72, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce che «l’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare ».
2.4. Questa Corte ha altresì chiarito che la superfluità di un atto prodromico alla cartella o all’ingiunzione di pagamento è insita nella previsione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, il quale, consente al Comune – e, per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procedere direttamente alla liquidazione della TIA (come della TARSU), senza necessità di adottare e notificare un avviso
di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di un’operazione puramente automatica, richiedendo, quindi, la liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, da un lato, l’identità dei dati utilizzati con quelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati, mentre l’incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta, viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendo l’amministrazione esplicitare, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70 le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione (cfr. Cass. nn. 11481/2022, 535/2022, 37006/2021, 29394/2020, 17339/2020, 4967/2018, 3189/2018, 19120/2016, 22248/2015).
2.5. Ne consegue che nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione della cartella (come dell’ingiunzione) di pagamento in relazione alla dedotta carenza di un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile (cfr. Cass. n. 17339/2020; Cass. n. 3184/2018).
2.6. L’avviso di accertamento è, invece, necessario – per converso quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall’accertamento d’ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 2) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento, ovvero, infine, dall’esercizio di un potere discrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens , anche ove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità (cfr. Cass. n. 1213/2023; Cass. n. 11481/2022; Cass. n. 13106/2020; Cass. n. 4967/2018).
2.7. Nel caso di specie, stante l’omesso pagamento dell’importo dovuto da parte della contribuente (come riportato nella sentenza di primo
grado, trascritta in parte qua nel ricorso), già vi era stato l’accertamento d’ufficio delle condizioni di tassabilità, dal quale l’ente impositore non si è discostato, ed in tal modo, alla luce dei predetti principi, la cartella impugnata, basandosi su presupposti acquisiti e definitivi e certi, non aveva necessità, nella predetta ritenuta invarianza dei dati considerati, di essere preceduta da un ulteriore accertamento, impregiudicata ovviamente la facoltà del contribuente di contestare la pretesa sulla scorta di una modificata (rispetto al precedente accertamento) realtà fattuale.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 602/1973 e lamenta nullità della cartella impugnata per mancata indicazione del «criterio di calcolo» degli interessi («… nella ….cartella di pagamento … viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo né sulla base di quali aliquote»).
3.2. La censura va parimenti disattesa.
3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. Un. n. 22281/2022).
3.4. Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale, con accertamento in fatto insindacabile nella presente sede, ha rilevato che la cartella riportava, come si è detto, «l’esatta indicazione del fondamento del preteso credito, dell’annualità di riferimento, della demarcazione tra credito, interessi moratori e sanzioni nonché della sua complessiva quantificazione», né peraltro risultava necessario indicare la data di decorrenza degli interessi, con decorrenza fissata per legge dal termine di pagamen to annuale dell’imposta.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.12.2025.
Il Presidente (COGNOME)